Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22122 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14653-2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIA 353, presso lo STUDIO LEGALE DURIGON, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO GIRARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9577/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 C.E. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di un controllo automatizzato dell’Unico 2012, con il quale l’Ufficio richiedeva al contribuente il pagamento della maggiore IVA relativa all’anno di imposta 2010 a seguito del disconoscimento del credito IVA di Euro 3.193 in quanto era stata omessa la presentazione dell’l’Unico del 2011.

2.La CTP rigettava il ricorso non avendo il ricorrente dimostrato la pretesa portata in detrazione.

3 Sull’impugnazione del C. la CTR della Campania rigettava l’appello osservando per quanto di interesse in questa sede, che la documentazione prodotta dal contribuente non era specificamente idonea a provare il credito da detrarre.

3 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo un unico motivo. L’agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo rubricato “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed error in iudicato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 115-116 e 132 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19-30 e 55, della L. n. 212 del 2000, art. 10, dell’art. 2967 c.c. nonchè degli artt. 24-53 e 111 Cost.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5″ il ricorrente contesta che la CTR si sarebbe scorrettamente sottratta al proprio dovere di analizzare ed esaminare, anche mediante consulenza tecnica, la documentazione prodotta (fatture e registri Iva) che comprovava l’esistenza del crediti Iva.

2 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate. Contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio il ricorso è stato depositato per la spedizione non il 15/5/2019 ma l’8/5/2019 ultimo giorno utile per proporre il ricorso essendo stata la sentenza depositata in data 8/11/2018.

3 Il motivo, valutato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile.

3.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, ” Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.

3.2 Ne caso di specie non solo non è stato dimostrato che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado ma vi è la prova, dalla stessa lettura del ricorso, che i due giudizi di merito sono giunti alle medesime condizioni della mancata dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza del credito Iva.

3.3 La censura che riguarda la carenza di motivazione è infondata in quanto l’impugnata sentenza reca il minimo motivazionale prescritto dalla legge avendo la CTR ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione affermando che la documentazione prodotta era inidonea a comprovare il credito da detrarre.

3.4 Nè può predicarsi il vizio di violazione della normativa sull’onere di ripartizione della prova dal momento che la CTR, compiendo un accertamento in fatto insindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ha ritenuto che il contribuente non ha assolto all’onere probatorio a lui incombente dal momento che la generica ed esplorativa documentazione fornita dalla contribuente non ha consentito di individuare il credito da detrarre.

4 I ricorso va quindi rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La corte:

– rigetta il ricorso.

– Condanna C.E. al pagamento delle spese del presente giudizio che li liquidano in Euro 1.400 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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