Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22122 del 04/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8725-2018 proposto da:
C.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SALVATORE ORSINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5130/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il
08/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 8 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto da C.C.S. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, veniva accertato, in relazione all’anno d’imposta 2010, un maggior reddito non dichiarato di Euro 249.597,28. Osservava la CTR, nel condividere le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, che erano inverosimili le giustificazioni fornite dal contribuente in merito all’accreditamento sul proprio conto corrente di una così ingente somma a titolo di prestito da parte di soggetto straniero, essendo la documentazione prodotta dal ricorrente del tutto inidonea, in quanto priva di data certa (per la mancanza delle buste e dei timbri postali), non risultando peraltro da tale documentazione l’esatta pattuizione delle condizioni del rapporto, in particolare dei tempi e delle modalità di restituzione. Il giudice di appello condannava il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, riconoscendo altresì i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’8 marzo 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla valenza meramente presuntiva dell’accertamento operato dall’Agenzia delle entrate.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, per non avere la CTR ritenuto idonea la documentazione prodotta dal contribuente a giustificare il bonifico estero di circa Euro 250.000,00.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di norme di diritto sulla condanna alle spese processuali dell’appellante nonchè per il raddoppio del contributo unificato”.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione prospettata con il terzo motivo di ricorso renda opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (in termini, Cass. n. 29910 del 2018). Ed invero, in tema di applicabilità del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, si registrano orientamenti difformi. Secondo una prima opzione ermeneutica l’istituto è applicabile anche al processo tributario (Cass. n. 17215 del 2018); un diverso orientamento, invece, nega tale estensione trattandosi di norme eccezionali, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (Cass. n. 15111 e n. 20018 del 2018).
La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019