Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22121 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 22121 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAPPI ANIELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Olab s.r.1., domiciliata in Roma, Lungotevere Mi•

chelangelo 9, presso l’avv. Luigi Biamonti, che la
rappresenta e difende, come da procura speciale notarile
– ricorrente Contro
Legris s.a.s., domiciliata in Roma, via Toscana l,
presso l’avv. Giuseppe Cerulli Irelli, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Luca Trevisan, come da procura speciale notarile
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/10/2015

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avverso
la sentenza n. 840/2008 della Corte d’appello di
Torino, depositata il 18 giugno 2008
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

uditi i difensori, avv. Biamonti e Boshard per Olab s.r.l. e Capeli per Legris s.p.a.
Udite le conclusioni del P.M., dr. Alberto Cardino,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ribadì il rigetto della domanda proposta dalla
Olab s.r.l. per la dichiarazione di nullità del
brevetto europeo E.P. 616.161 della Legris s.a.s.,
avente a oggetto un dispositivo di raccordo tra tubi.
Ritennero i giudici del merito che, come correttamente argomentato dal consulente d’ufficio, il dispositivo brevettato dalla Legris s.a.s. era effettivamente e significativamente innovativo rispetto
a quello brevettato in precedenza dalla Olab
s.r.1., in quanto il raccordo tra i tubi risultava
dotato di una rondella elastica deformabile localizzata nel collegamento tra i denti di bloccaggio,

Aniello Nappi

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che ne migliorava notevolmente la capacità di ritenzione, eliminando inconvenienti tecnici rilevanti.
Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso
per cassazione la Olab s.r.l. sulla base di un mo-

cui resiste la Legris s.a.s.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo d’impugnazione Olab s.r.l. deduce vizi di motivazione della decisione impugnata,
lamentando che i giudici di secondo grado, dopo avere argomentato circa l’inammissibilità
dell’appello per difetto di specificità, l’abbiano
poi rigettato per mancanza di prova dei fatti allegati, senza considerare che in realtà non era stato
censurato l’accertamento di un fatto bensì la valutazione di originalità del brevetto Legris.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non censura l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Vero è infatti che la corte d’appello ha diffusamente argomentato circa la genericità dei motivi
d’impugnazione proposti contro la sentenza di primo
grado; ma la sua decisione è stata di rigetto per

tivo di impugnazione, illustrati anche da memoria,

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infondatezza dei motivi di impugnazione, non di inammissibilità dell’appello.
La ricorrente sostiene tuttavia che la decisione di
rigetto sia stata argomentata solo con riferimento
a una presunta inottemperanza all’onere probatorio

scussione una valutazione, quella della effettiva
altezza inventiva del brevetto Legris, non
l’accertamento di un fatto.
Sennonché la corte torinese non si è limitata a evocare l’onere probatorio incombente su chi deduca
la nullità del brevetto, ma ha ampiamente motivato,
con riferimento alla consulenza d’ufficio, la portata effettivamente innovativa del brevetto Legris.
Sicché risulta evidente come il ricorso non proponga alcuna censura contro la giustificazione esibita
a fondamento della decisione impugnata; e vada pertanto dichiarato inammissibile (Cass., sez. un., 29
marzo 2013, n. 7931, m. 625631).
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi

incombente sull’attore, mentre in realtà era in di-

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C. 8.200, di cui C. per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 21 ottobre 2015
l Presi

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