Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22121 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 26/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25237-2010 proposto da:
MARANGONI TYRE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GIULIANI, EDOARDO BELLI
CONTARINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ANAGNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 2,
presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE NARDONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 606/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LATINA, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
CHE:
– Il Comune di Anagni proponeva ricorso per revocazione della sentenza pronunciata dalla CTR del Lazio n. 583/40/07 sull’appello, proposto dallo stesso Ente locale avverso la sentenza n. 52/10/05 della CTP di Frosinone, riguardante la richiesta di annullamento di una cartella di pagamento per TARSU, anni di imposta 2001 e 2002, emessa a carico della società Marangoni Tyre S.p.A., denunciando vizio ultra petitum: sia perchè affetta da errore di fatto risultante dai documenti di causa, sia perchè contraria ad altra decisione avente tra le parti autorità di cosa giudicata. La CTR accoglieva il ricorso per revocazione, annullando la pronuncia, limitatamente all’efficacia del giudicato relativo alla sentenza n. 311/39/06 della CTR del Lazio, pronunciata in data 5 luglio 2006 sull’avviso di accertamento n. 37 del 2001, con cui veniva dichiarata l’assoggettabilità al pagamento della tassa delle superfici adibite ad uffici, servizi, mense, spogliatoi e locali di deposito e magazzini. La società Marangoni Tyre S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Si è costituito con controricorso il Comune di Anagni.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, come richiamato dall’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’ art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la CTR avrebbe errato nel ritenere ammissibile il ricorso per revocazione, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, oltre che per inesistenza di un giudicato esterno, rappresentato da una pronuncia della CTR, la n. 311/39/06 non passata in giudicato, in quanto cassata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 15575/2010.
2. Il motivo è fondato, alla luce delle seguenti considerazioni.
a) L’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, infatti, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa.
Esso si configura, quindi, in una falsa percezione della realtà, in un svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. (ex plurimis Cass. n. 2529 del 2016, Cass. n. 14267 del 2007).
b) Orbene, nella specie non è contestato in atti che la sentenza n. 311/39/06 è stata oggetto di tempestivo ricorso per cassazione, concluso con la pronuncia n. 15557/2010.
Con la predetta decisione la Corte, nell’accogliere il ricorso, ha annullato la sentenza della CTR n. 311/39/06 ed ha rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio per il riesame.
Ritiene questa Corte che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto (come avvenuto nella specie), la pronuncia del giudice di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed alla regola iuris enunciata, ma a questi viene demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite nelle fasi di merito (nella caso in esame le superfici tassabili), tenuto conto dei limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità che escludono per la Suprema Corte ogni potere di valutazione delle prove (Cass. n. 13358 del 2014).
Ne consegue che nessun giudicato può essere apprezzato nella sentenza n. 15575 del 2010, se non con riferimento ai presupposti logico – giuridici della enunciata “regula iuris”.
c) La CTR non si è uniformata ai principi suindicati, con la conseguenza che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 583/40/07 della CTR del Lazio.
La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 583/40/07. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida a favore delle parti costituite in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017