Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22120 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18071-2014 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO

LEONCAVALLO 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CENCI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

contenzioso della Direzione Regionale Lazio, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO DI BETTA, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1207/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. F.E. ha proposto ricorso per Cassazione, contro Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza n. 1207 del 16 gennaio 2014 con cui il Tribunale di Roma, in sede di gravame, riformava la sentenza n. 865 del 2013 del Giudice di Pace di Roma, nella parte in cui detto provvedimento, previa declaratoria della illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal convenuto agente di riscossione, condannava il medesimo a pagare le spese di causa, liquidate in Euro 5.000,00, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e, dunque, per responsabilità aggravata. Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse “pronunciato il capo di condanna senza distinguere la refusione delle spese di lite da quelle afferenti alla condanna ex art. 96 c.p.c., il che preclude alla parte di valutare la congruità e la legalità della liquidazione delle spese medesime”.

Avverso tale sentenza, dunque, propone oggi ricorso in Cassazione F.E..

p.2. Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

(…) p.3. Il ricorso, affidato a tre motivi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente infondato.

Queste le ragioni.

p.4. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “error in procedendo in relazione all’art. 168-bis c.p.c., comma 4 ed all’art. 343 c.p.c.”, in quanto il giudice d’appello avrebbe disposto il differimento della prima udienza di comparizione senza rispettare il termine minimo di cinque giorni previsto dall’art. 168 c.p.c. bis, comma 5, il che avrebbe impedito alla Sig.ra F. di potersi costituire in giudizio ex art. 343 c.p.c..

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “errata applicazione di una norma di legge in relazione all’art. 281 sexies c.p.c.”, lamentando che il Tribunale di Roma, in qualità di giudice d’appello, avrebbe erroneamente ritenuto di procedere alla discussione orale della causa secondo le modalità di cui all’art. 281 sexies c.p.c., pur in assenza di alcuna richiesta delle parti in tal senso.

Infine, con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “errata applicazione di una norma di legge in relazione all’art. 96 c.p.c., comma 3”, contestandosi come il giudice d’appello, nel riformare sul punto la sentenza di prime cure, avrebbe erroneamente ritenuto che anche l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. presupponga una condotta comunque posta in essere con dolo o con colpa (anche se non grave). Diversamente, secondo la prospettazione del ricorrente, tale fattispecie, a differenza delle altre ipotesi previste dallo stesso art. 96 c.p.c., sarebbe sganciata sia dalla verificazione di un danno che dalla sussistenza di un illecito, doloso o colposo, rimettendosi invece esclusivamente ad un potere d’ufficio del giudice.

p.4.1. I motivi di ricorso non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto inammissibili o, comunque, infondati.

p.5. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è inammissibile in primo luogo per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che fa riferimento ad una serie di vicende che il fascicolo dinanzi al tribunale avrebbe avuto a partire dall’iscrizione a ruolo e fino ad un provvedimento di differimento dell’udienza di prima comparizione adottato il 13 gennaio 2014 dal “giudice designato” ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4 ma, non solo non riproduce nè direttamente nè indirettamente il contenuto degli atti cui fa riferimento, in questo secondo caso individuando la parte cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe, ma, soprattutto non fornisce l’indicazione del se e dove i relativi atti sarebbero esaminabili, ove prodotti, in questo giudizio di legittimità. D’altro canto, nemmeno si dice nel ricorso di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di merito, come, agli effetti di esentare dall’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, sottolineando, però, la necessità di fornire l’indicazione in tal senso nel ricorso, al fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (in termini Cass. (ord.) n. 22607 del 2014).

Il primo motivo appare, pertanto, inammissibile.

p.5.1. Si aggiunga che, valutato nella sua astratta prospettazione non solo evoca incomprensibilmente il quarto comma anzichè il quinto dell’art. 168-bis, cui solo sarebbe ricollegabile un differimento per provvedimento del giudice, ma argomenta in modo del tutto assertorio e senza alcuna spiegazione che dall’adozione del decreto il 10 gennaio 2014 quando l’udienza indicata nell’atto di citazione era quella del 13 gennaio 2014, sarebbe derivata la impossibilità di costituzione nelle forme dell’art. 343 c.p.c. in relazione all’udienza fissata per il 16 gennaio 2014.

Il motivo, dunque, appare anche inidoneo ad evidenziare sebbene astrattamente il ragionamento in iure che dovrebbe sorreggerlo.

Tanto rilevato, si osserva, inoltre, che, pur supponendo – con inammissibile rilevazione della ricorrente dall’onere di individuare esattamente i riferimenti normativi del motivo – di parametrare la censura all’art. 168-bis c.p.c., comma 5 nemmeno si dice se il decreto venne comunicato, si dovrebbe rilevare che parte ricorrente avrebbe avuto comunque l’onere di comparire all’udienza differita e sollevare ivi le sue doglianze, mentre invece rimase contumace.

Viene, in giuoco, infatti, l’esistenza del seguente principio di diritto: “Il termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, entro il quale il giudice designato può differire, con decreto motivato, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, la data della prima udienza è ordinatorio, in applicazione del generale principio di presunzione di tale carattere dei termini, stabilito dall’art. 152 c.p.c., comma 2. Deriva, da quanto precede, pertanto, che a differenza del rinvio d’ufficio, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4, all’udienza immediatamente successiva, secondo il calendario giudiziario, per l’ipotesi in cui nel giorno fissato con l’atto di citazione per l’udienza di prima comparizione il giudice non tenga udienza (nel qual caso i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all’udienza fissata con l’atto di citazione e dunque anche la costituzione del convenuto, ai fini della tempestività della stessa deve avvenire in relazione all’udienza indicata nell’atto di citazione e non a quella automaticamente rinviata) nel caso in cui il differimento d’udienza derivi dal decreto del giudice ai sensi dello stesso art. 168-bis, comma 5 i termini di comparizione e di costituzione, anche ai fini della tempestività delle domande di cui all’art. 167 c.p.c. devono essere computati in relazione alla data dell’udienza differita e non a quella indicata nell’atto di citazione e ancorchè il provvedimento di differimento sia stato adottato oltre il termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo” (Cass. n. 16526 del 2003).

Tanto si rileva anche per rimarcare che il motivo apparirebbe palesemente inammissibile anche alla stregua dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2.

p.6. Il secondo motivo di ricorso, poi, appare manifestamente infondato, posto che la ricorrente denuncia erronea applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c. per aver il giudice d’appello proceduto alla discussione orale della causa senza che vi fosse stata alcuna richiesta delle parti in tal senso, ma la norma citata, nel disciplinare appunto il potere del giudice di discutere oralmente la causa, inequivocabilmente non richiede l’istanza di parte.

Le argomentazioni addotte a sostegno di tale censura risultano, inoltre, contraddittorie: secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, la violazione dell’art. 281-sexies c.p.c. deriverebbe dalla circostanza per cui “nel procedimento d’appello davanti al Tribunale in funzione di giudice monocratico non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richieda, all’udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c., essendo tenuto il giudice a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione” (pag. 9 del ricorso). Ebbene, da tale affermazione si deduce esclusivamente che il giudice non potrebbe avvalersi del meccanismo di cui all’art. 281-sexies qualora una delle parti facesse richiesta in ordine allo scambio delle memorie conclusionali (dovendosi in tale ipotesi fissare una nuova udienza), ma non – ed è questo il profilo rilevante in questa sede – che il giudice d’appello potrebbe procedere alla discussione orale della causa ex art. 281-sexies solo in presenza di istanza di parte.

Viceversa e comunque, non è affatto richiesto che sia la parte a domandare la discussione orale, trattandosi di un potere il cui esercizio è riservato d’ufficio al giudice. Del resto, ciò risulta espressamente da quanto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23202 del 2011, per cui “La decisione a seguito di trattazione orale è consentita nei giudizi d’appello davanti al tribunale in composizione monocratica, purchè nessuna delle parti abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali e la fissazione dell’udienza di discussione”. In definitiva, la discussione orale della causa non è affatto subordinata ad un’espressa istanza di parte in tal senso, ma, semplicemente, può risultare inibita qualora una delle parti abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali, circostanza pacificamente estranea al caso di specie.

p.7. Infine, il terzo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1), in quanto il Tribunale di Roma, nel ritenere che anche la fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 – nonostante l’espressione “in ogni caso” che vi figura come incipit – presupponga una condotta dolosa o colposa della parte soccombente, ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Sul punto, infatti, e con specifico riferimento all’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 è stato più volte sancito il principio per cui”la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile” (Cass. Civ. n. 27534 del 30/12/2014; in senso analogo, Cass. ord. n. 24546/2014; Cass. ord. n. 21570/12).

Dunque, non avendo il ricorrente fornito argomenti idonei e sufficienti a mutare il predetto orientamento, il motivo è da ritenersi manifestamente infondato. Com’è noto, infatti, “Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, che, nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso” (Cass. Civ. n. 23586/2015); “ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., è onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, offrire elementi per mutare l’orientamento della stessa, dovendosi, in mancanza, rigettare il motivo per manifesta infondatezza” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 8923/2011).

p.8. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso dovrebbe essere rigettato.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la ricorrente non ha, del resto, mosso rilievi.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

p.3. Le spese seguono le soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Parte resistente ha chiesto condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 e, subordinatamente, ai sensi del comma 3 cit. norma.

La richiesta principale non è assistita dalla indicazione dei fatti giustificativi e per tale ragione è inammissibile. (Cass..

La richiesta subordinata è, invece, accoglibile e, in via equitativa, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la cui costituzionalità è stata recentemente riconosciuta dal Giudice delle Leggi (sent. Corte cost. n. 152 del 2016), il potere di liquidazione equitativa si esercita commisurando la somma da pagarsi nella misura della metà delle spese giudiziali liquidate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro milletrecentocinquanta. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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