Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22120 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6011-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO, 26, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO STEFANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4822/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a maggiore IRPEF accertata sulla base di alcuni elementi quali il possesso di una autovettura AUDI, di un immobile e di una somma a titolo di conferimento per una società;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della parte contribuente affermando in particolare, quanto all’acquisto dell’autovettura AUDI, che non vi è prova che siano stati utilizzati i proventi della vendita di un immobile da parte dei genitori della contribuente, nè che la vettura stessa sia stata pagata mediante il finanziamento Fiditalia intestato al padre della contribuente, contratto del quale è stata prodotta copia, ma non avente data certa e dunque non opponibile ex art. 2704 c.c.;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva tramite controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., la parte contribuente denuncia errata interpretazione e violazione dell’art. 2704 c.c., laddove si sostiene che il contratto di finanziamento Fiditalia intestato al padre della contribuente, con il quale è stata acquistata l’automobile, non avendo data certa, non è opponibile ai terzi, nonostante i documenti allegati, quali la proposta di acquisto dell’auto del 19 gennaio 2007, il contratto Fiditalia e l’estratto conto del finanziamento con addebito sul conto corrente del padre della contribuente.

Il motivo è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti:

è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. SU n. 34476 del 2019): nella specie il ricorrente, pur lamentando formalmente una violazione di legge (in particolare dell’art. 2704 c.c.) si è limitato a dolersi della circostanza che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato i documenti prodotti: peraltro, quand’anche si volesse reinterpretare il motivo di ricorso come diretto a lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo, ha affermato questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione insindacabile in sede di legittimità ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 11863 del 2018), norma quest’ultima applicabile al caso di specie.

Ritenuto dunque che il ricorso va dichiarato inammissibile e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna e, ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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