Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2212 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 21/09/2010, dep. 31/01/2011), n.2212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Crescenzio n. 91, nello studio dell’Avv. LUCISANO Claudio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 4/25/05, depositata in data 20 aprile 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 21

settembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso.

Fatto

1. – A.P.M. impugnava la cartella esattoriale, relativa ad IRPEF del 1993, e notificata il 26 novembre 2001, con cui veniva intimato il pagamento, con sanzioni e interessi, di quanto dovuto e non versato in base alla dichiarazione dei redditi a suo tempo regolarmente presentata.

1.1. – La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso.

1.2 – Proponeva appello l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Mancalieri, ribadendo di non essere legittimata passivamente, in quanto il termine stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che si assumeva violato, riguardava l’attività della notificazione della cartella da parte del concessionario per la riscossione. Nel merito, si affermava l’infondatezza dell’opposizione alla cartella, attesa la natura ordinatoria del termine previsto dalla norma testè richiamata.

1.3 – La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la decisione indicata in epigrafe, in riforma dell’impugnata decisione, affermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella, sostenendo la natura meramente ordinatoria del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11.

1.4 Per la cassazione di tale decisione l’ A. propone ricorso, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

2. – Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis,rappresentando come, in virtù di tale norma, applicabile ai rapporti pendenti, la notifica della cartella (da eseguirsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) era stata eseguita oltre detto termine.

2.1 – Il motivo è fondato.

In seguito alla declaratoria, con sentenza n. 280 del 25 luglio 2005, di illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (…), come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 (…), nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, il legislatore, con la L. 31 luglio 2005, n. 156, al dichiarato “fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione del crediti tributari”, ha aggiunto al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, (da essa convertito), tra altri, il comma 5 bis, con cui ha fissato i termini entro i quali deve essere effettuata, a espressa “pena di decadenza”, la “notifica delle … cartelle di pagamento” relative alla “pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni”.

E stato altresì introdotto (n. 2 della lett. b), all’enunciato “fine di conseguire … la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto”, il comma 5 ter, con cui si è sostituito il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, con il seguente:

“in deroga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. a), per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001”.

2.2 – Tale norma ha chiaro ed univoco valore transitorio, quindi, come tale applicabile non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore ancora pendenti presso l’ente impositore ma anche (Cass., trib., 30 novembre 2005 n. 26104; Cass., 25 gennaio 2006, n. 1435) a quelle situazioni, quali la presente, ancora non definite con sentenza passata in giudicato, dovendosi dare ad ogni disposizione di legge una interpretazione conforme ai principi costituzionali tra i quali quelli, qui rilevanti, affermati dalla Corte delle leggi nella richiamata pronuncia, relativa all’inammissibilità della indefinita esposizione del contribuente all’azione impositiva e alla necessaria ragionevolezza di tal termine.

2.3 – In forza della sopravvenuta norma, quindi, in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale ai quali il legislatore ha dato attuazione con i commi 5 bis e 5 ter aggiunti nel D.L. n. 106 del 2005, art. 1, detto, l’attività impositiva della pubblica amministrazione relativa, come quella oggetto della presente controversia, a “somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni”, deve estrinsecarsi con la notifica della cartella esattoriale da eseguirsi nel termine fissato dalla norma a espressa pena di “decadenza”: in particolare, “relativamente alle dichiarazioni” (quali quella oggetto della presente controversia) “presentate entro il 31 dicembre 2001”, per il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b), la cartella di pagamento deve essere (stata) notificata, “a pena di decadenza”, entro il “31 dicembre … del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione”.

L’accoglimento del primo motivo assume, evidentemente, natura assorbente.

2.4 – La sentenza impugnata, quindi, in espressa applicazione dello ius superveniens, deve essere cassata.

La causa non richiede nessun ulteriore accertamento fattuale e, quindi, deve essere decisa nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte) con l’annullamento, in accoglimento del rincorso di primo grado della contribuente, della cartella di pagamento impugnata.

2.5 – La sopravvenienza delle disposizioni in base alle quali la controversia è stata risolta consiglia di compensare integralmente tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, le spese processuali, dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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