Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2212 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2212 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 21398-2012 proposto da:
CREDENDINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
2017
792

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente non chè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
NAPOLI UFFICIO TERRITORIALE DI CASORIA, AGENZIA DELLE

Data pubblicazione: 30/01/2018

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI UFFICIO
CONTROLLI DI NAPOLI;

intimati

avverso la sentenza n. 129/2011 della COMM.TRIB.REG.
(11
dukNAROT-I,
depositata il 22/06/2011;
‘ IP411141

udita la relazione della causa svolta nella camera di

FRANCESCO ESPOSITO.

consiglio del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Rilevato che, in data 7 dicembre 2000, all’esito di verifica generale
eseguita dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti della Sidermet
s.a.s. di Credendino Domenico Senior & C. (ora ST s.r.l. in
liquidazione, già Sidermet s.r.I.), veniva redatto processo verbale di
constatazione, in relazione agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000;
che, sulla base dei rilievi contenuti nel suddetto verbale, l’Agenzia
1999 e 2000, taluni profili inerenti gli ammortamenti ordinari e
anticipati nonché la indeducibilità fiscale di costi e la vendita di articoli
di ferramenta senza l’emissione di fatture e, conseguentemente,
rettificava il reddito della società, imputando al socio accomandatario
Domenico Credendino (nella misura del 50%) il maggior reddito di
partecipazione;
che i ricorsi proposti dalla società e dal socio Domenico Credendino
avverso i rispettivi avvisi di accertamento venivano parzialmente
accolti dalla C.T.P. di Napoli;
che la C.T.R. della Campania, previa riunione degli appelli proposti
dall’Ufficio, dalla società e dal socio Domenico Credendino, con
sentenza depositata il 22 giugno 2011, accoglieva parzialmente
l’appello dell’Ufficio e del socio; per quel che ancora interessa in
questa sede, la C.T.R., rilevato che i soci Giuseppe e Raffaele
Credendino avevano definito la propria posizione presentando
utilmente domanda di condono «tombale», osservava, con riferimento
al gravame proposto dalla difesa erariale, in relazione all’avviso di
accertamento per l’anno di imposta 1999, per quanto concerneva la
indeducibilità di costi per l’acquisto di rottami per un importo di C
703.889,70, che le società fornitrici della Sidermet non avevano le
capacità tecniche e strutturali per poter intrattenere quei rapporti
commerciali con detta società, rilevando nel contempo che incombeva
sulla società contribuente l’onere di provare che le operazioni di
acquisto erano state effettivamente realizzate; in relazione all’avviso
di accertamento per l’anno di imposta 2000, per quanto concerneva
la indeducibilità di costi per un importo di C 60.765,40, osservava che
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delle entrate contestava alla società Sidermet, per gli anni di imposta

la società IMER, fornitrice della Sidermet, non aveva le capacità
tecniche e strutturali per intrattenere rapporti commerciali con la
Sidermet;
che avverso la suddetta sentenza il socio Domenico Credendino
propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi;
che l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese;
iudicando in relazione all’art. 2697 del codice civile – motivazione

erronea ed insufficiente». Sostiene che la sentenza impugnata si
basava su indizi relativi esclusivamente a società fornitrici, che non
avrebbero avuto le capacità economiche e tecniche per poter
intrattenere rapporti economici con la società Sidermet e porre in
essere le relative operazioni commerciali; da ciò la C.T.R. avrebbe
erroneamente fatto discendere la presunzione che la società non
avrebbe acquistato quanto dichiarato, pur non avendo
l’Amministrazione finanziaria provato l’esistenza di fatti certi, riferibili
alla società Sidermet e non a terzi soggetti;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce «error in iudicando in
relazione all’art. 109 del TUIR, all’art. 14 della L. 537/93, agli artt. 2
e 4 del D.Lgs. 74/2000, all’art. 53 della Costituzione – motivazione
insufficiente ed erronea». Sostiene che la società aveva
effettivamente posto in essere le operazioni contestate e che, nella
specie, si era in presenza di fatture emesse per operazioni
soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti;
che i due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati;
che costituisce

il principio secondo il quale

ius receptum

l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni
assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di
detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche
mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non
sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al

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considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce «error in

contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo
altrimenti indeducibili (ex plurimis, Cass. n. 25775 del 2014);
che, nella specie, la C.T.R. ha rilevato che la società Sidem emittente
le fatture «non possiede automezzi che avrebbero potuto trasportare
l’ingentissima quantità di rottami veduti alla Sidermet (Kg. 690.920)
nel brevissimo arco di tempo di dieci giorni […]; che la stessa non ha
società svolge una mera attività di intermediazione», osservando,
inoltre, che le somme versate erano notevolmente inferiori al costo
della merce e che i documenti di trasporto, relativi ad altra società,
facevano riferimento a targhe di fantasia o inerenti a vetture intestate
a soggetti residenti in altre regioni, evidenziando altresì ulteriori
specifici elementi che deponevano nel senso della inesistenza delle
operazioni in contestazione; analogamente, con riferimento ai costi
per l’acquisto dei rottami dalla società IMER, la C.T.R. ha rilevato che
tale società «non risulta aver mai posseduto (e tanto più nel periodo
indicato) automezzi idonei a porre in essere i trasporti di materiale di
cui alle fatture, non ha personale dipendente; il suo amministratore è
irreperibile […]; non possiede capacità tecniche per effettuare le
operazioni in questione; non possiede sede operativa»;
che sulla base di tali dati oggettivi, che integrano presunzioni gravi,
precise e concordanti che depongono nel senso che le fatture siano
state emesse per operazioni inesistenti, la C.T.R., con accertamento
in fatto sorretto da congrua motivazione, non adeguatamente
censurato dal ricorrente, ha ritenuto soddisfatto l’onere della prova
gravante sull’Amministrazione finanziaria, non essendo, nel
contempo, emersi elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza
delle operazioni contestate;
che con il terzo motivo il ricorrente – deducendo «error in iudicando in
relazione all’art. 42 del D.P.R. 600/73, all’art. 3 della L. 241/90, all’art.
24 della Costituzione – motivazione erronea ed insufficiente» lamenta che la C.T.R. abbia omesso di considerare l’assoluta carenza
di motivazione dell’avviso di accertamento, essendosi l’Ufficio limitato
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personale dipendente; che il suo amministratore ha dichiarato che la

a recepire acriticamente l’operato della Guardia di Finanza,
richiamando le risultanze di accertamenti compiuti nei confronti di
soggetti terzi;
che la censura è infondata, atteso che la decisione impugnata si pone
nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
la motivazione dell’atto impositivo, con rinvio alle conclusioni
dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure per asserita
mancanza di autonoma vantazione da parte dell’Ufficio degli elementi
da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso,
condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di
scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi
già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al
corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 10767 del 2014;
Cass. n. 21119 del 2011);
che non rileva, nella specie, lo ius superveniens costituito dalla nuova
formulazione dell’art. 14, 4 0 comma bis, I. 24 dicembre 1993 n. 537,
introdotta con l’art. 8, 1 0 comma, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, stante la
accertata oggettiva inesistenza delle operazioni;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
che non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,
non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva in questa
sede;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2017.
Il Presidente

contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio

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