Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2212 del 30/01/2010
Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5-2009 proposto da:
D.B.C. in proprio e quale procuratore dei signori:
P.S., D.B.P., D.B.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCA DELLA ROBBIA 3, presso lo
studio dell’avvocato CAPORILLI MARIA ROSARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MERCONE PASQUALE, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA in persona del legale rappresentante
pro-
tempore, l’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
G.G., D.A., FONDIARIA SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2802/2 008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
17.6.08, depositata l’11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Pasquale Mercone che deposita n. 4
cartoline di ric. ritorno notifica ricorso e si riporta ai motivi del
ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Enzo Giardiello (per delega
avv. Paolo Gelli) che si riporta ai motivi del controricorso.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte, Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 17 dicembre 2008 D.B.C., in proprio e quale procuratore di P.S., D.B. P. e D.B.G., ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva dichiarato improcedibile il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata accolta parzialmente la loro domanda di risarcimento danni conseguente al decesso del congiunto D.B.P. avvenuto a causa di sinistro stradale.
La Fata Assicurazioni Danni S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Fondiaria – Sai S.p.A., G. G. e D.A., non hanno espletato attività difensiva.
2 – La formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
3. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969 e, al termine dell’esposizione delle censure a sostegno, chiede alla Corte di stabilire se, ai sensi del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 1 e art. 347 c.p.c. il termine, previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante, sia soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Siffatto quesito risulta privo dei requisiti necessari a soddisfare le esigenze perseguite dalla norma di riferimento e difforme dal modello sopra delineato.
Infatti esso pecca di astrattezza in quanto prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato due memorie; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la prima memoria non dimostrano l’assolvimento dell’onere processuale di cui è stata rilevata la carenza, mentre quelle addotte con la seconda sono manifestamente infondate in quanto l’art. 366 bis c.p.c. resta in vigore per i provvedimenti depositati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010