Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2212 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9229/2013 proposto da:

C.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROMINA FILIPPINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONECOM S.R.L., ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA N. 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORPORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSELLA SCIOLTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

03/05/2011, depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato ROMINA FILIPPINI, difensore del ricorrente, che

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELE PORPORA, per delega dell’Avvocato ROSSELLA

SCIOLTI, difensore del controricorrente, che si riporta e insiste

per la Pubblica Udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza n. 456/2011, depositata in data 30 marzo 2012, la Corte di appello di Bologna, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla Conecom s.r.l. nei confronti di C.A., in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda della C. e ritenuto che tra quest’ultima e la società fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal febbraio 2006 al settembre 2005, con inquadramento della ricorrente nel 4^ livello del c.c.n.l. commercio, cessato per dimissioni per giusta causa della lavoratrice, respingeva il ricorso proposto dalla C.. Riteneva la Corte territoriale che, sulla base delle risultanze istruttorie, non potesse dirsi dimostrato il carattere subordinato delle prestazioni lavorative rese dall’appellata, non essendo emersi elementi deponenti per un assoggettamento di quest’ultima al potere direttivo, gerarchico, organizzativo e disciplinare dell’amministratore unico della società e risultando insufficienti a fini probatori circostanze aventi valore meramente sussidiario quali l’accertato svolgimento della prestazione nell’intervallo tra la scadenza del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa (agosto 1996) e la sottoscrizione del secondo (ottobre 1997) o l’avvenuta corresponsione di una retribuzione prefissata e costante nel tempo.

Avverso tale sentenza C.A. ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso la Conecom s.r.l..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., con riferimento al concetto di subordinazione. Lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto rilevante ai fini della subordinazione la sola esistenza di ordini specifici e non anche quella di semplici e generiche disposizioni laddove andava scrutinata l’assunzione da parte di quest’ultima di un vincolo di assoggettamento dell’attività al potere direttivo e, dunque, la sussistenza di un obbligo di obbedienza che, nel caso in esame, indubbiamente emergeva dalle peculiarità proprie della prestazione lavorativa della C.. Lamenta, inoltre, che i giudici di appello non abbiano tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il vincolo di subordinazione non si manifesta necessariamente attraverso espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro attinenti all’orario o ad altre modalità di svolgimento della prestazione che ben possono variare a seconda del contenuto delle mansioni e della fiducia riposta nel lavoratore. Si duole, altresì, del fatto che sia stata del tutto trascurata la circostanza che la C. si era occupata per l’intero periodo in cui aveva avuto ininterrottamente esecuzione il suo rapporto di lavoro con Conecom s.r.l. (anche nell’arco di tempo in cui non vi era stata alcuna formalizzazione contrattuale) di attività non solo estranee all’oggetto dei contratti sottoscritti tra le parti ma pienamente integrate nel ciclo produttivo dell’azienda. Si duole, infine, dell’operata svalutazione dei criteri distintivi sussidiari emersi in corso di causa che, al contrario, avrebbero dovuto contribuire al convincimento del giudice rappresentando lo strumento necessario e fondamentale per risolvere una situazione di (apparente) difficile qualificazione del rapporto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’assoggettamento della ricorrente al potere direttivo ed organizzativo della Conecom s.r.l.. Rileva l’incongruenza argomentativa consistita nell’affermare la compatibilità con la ritenuta autonomia di esecuzione e di organizzazione del lavoro con l’obbligo della C. di conformarsi a tutte le disposizioni che le venivano date e di osservare un determinato orario di lavoro.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono manifestamente fondati.

Va innanzitutto ritenuto che i rilievi della ricorrente superano il preliminare vaglio di ammissibilità atteso che le deduzioni lungi dall’introdurre questioni nuove non sottoposte al giudice del merito sono meramente consequenziali al decisum della Corte territoriale. Così l’esigenza di puntualizzazioni afferenti le modalità con le quali alla C. venivano impartite disposizioni dipende, con ogni evidenza, dalla ritenuta mancata prova di ordini “specifici e chiari” impartiti dal preteso datore di lavoro.

Merita, poi, di essere rilevato come la Corte territoriale non abbia mancato di valutare circostanze quali: l’esistenza tra le parti di un contratto di collaborazione professionale stipulato il (OMISSIS) (attività di traduzione ed interpretariato), di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 31 ottobre 1997 (sempre attività di traduzione e interpretariato), di un contratto a progetto stipulato l'(OMISSIS) (realizzazione di un programma di penetrazione commerciale nello Stato estero dell’Ucraina, finalizzata all’individuazione di almeno un importatore/distributore di prodotti per il bedding (in particolare materassi) in regione cardinale del paese; lo svolgimento da parte della C. di prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei contratti di lavoro stipulati tra le parti; l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall’amministratore unico sig. N.; l’esistenza di “indicazioni e richieste” desumibili da appunti scritti a mano prodotti dalla ricorrente; lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di tempo intercorso tra la fine del primo contratto e l’inizio del secondo; la corresponsione da parte della società di una retribuzione prefissata e costante nel tempo; l’indicazione da parte dell’amministratore della Conecom all’associazione Seneca nell’anno 2003 proprio della C. quale responsabile aziendale con riferimento al percorso formativo svolto da una stagista e le risultanze della relativa convenzione (ove era previsto che tale stagista dovesse essere affiancata da un operatore dipendente o titolare dell’azienda stessa); l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature della società, il rispetto di un orario di lavoro. Tutte le suddette circostanze (fatta eccezione per quella relativa allo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di tempo intercorso tra la fine del primo contratto e l’inizio del secondo, giudicata inspiegabilmente irrilevante, risultando del tutto svalutata la mancanza di un accordo scritto tra le parti) sono state ritenute, ciascuna singolarmente considerata separatamente dalle altre, compatibili con gli incarichi di collaborazioni formalmente intercorsi tra le parti.

Tale ragionamento, però, al di là dell’enunciazione dei principi rilevanti nella materia, pure contenuta nelle premesse in diritto della sentenza impugnata, non risulta rispettoso dell’insegnamento di questa Suprema Corte (v. ad es. Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 370; Cass. 11 marzo 2006, n. 4171; Cass. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 14 maggio 2009, n. 11207), secondo cui se è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, ad assumere la funzione di parametro normativo essenziale di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, nondimeno anche ulteriori elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla contraria formale volontà dalle stesse manifestata. Ciò, peraltro, senza considerare, da un lato, che la natura delle mansioni svolte (si veda quanto riferito dai testi I.A. e T.S. in risposta al capitolo di prova n. 9 formulato dalla ricorrente in ordine allo svolgimento di “attività tipicamente segretariali, rispondendo al telefono, smistando la corrispondenza in entrata e predisponendo la corrispondenza in uscita, ribattendo le lettere che le venivano dettate dal sig. N., occupandosi della tenuta dell’archivio e della spedizione dei fax e dei cataloghi”, il tutto ritualmente trascritto in ricorso) non rendeva necessari controlli penetranti e pervasivi, dall’altro che, comunque, quelli in concreto esercitati dall’amministratore unico (si veda quanto riferito dai medesimi testi I. e T. in risposta al capitolo di prova n. 15 formulato dalla ricorrente, pure ritualmente trascritto in ricorso) non potevano reputarsi meno significativi per il fatto di non tradursi in formali e puntuali disposizioni.

La sentenza impugnata ha, dunque, sottoposto ad un processo di isolamento atomistico ogni elemento della fattispecie idoneo a costituire indice qualificatorio di un rapporto connotato dalla subordinazione, negando, quindi, a ciascuno di essi qualsiasi attitudine e valenza in tal senso e conclusivamente pervenendo, sulla base di tale sommatoria di negazioni, ad escludere la sussistenza di tale rapporto.

Tale procedimento, oltre a risultare in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata (che come detto impone, qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto il ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall’essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde), non risulta conforme al principio di diritto pure costantemente espresso, per il quale, in tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr., da ultimo, Cass. 13 novembre 2015, n. 23201; conformi: Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894; Cass. 18 settembre 2003, n. 13819).

Il giudice di legittimità – secondo quanto precisato dalle Sezioni unite nella citata decisione n. 379/1999 – può sindacare una determinata sussunzione operata dal giudice di merito – ovviamente nei limiti di una censura appropriata -, e ciò tanto negando che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, e cioè a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico, tanto richiedendo, laddove non effettuata, una valutazione globale di plurimi elementi, quali concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell’effettività della sussistenza della subordinazione.

Inoltre, come da questa Corte di recente precisato, la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perchè tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci (cfr. Cass. 27 maggio 2016, n. 11015).

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pari grado, il quale provvedere a nuove esame sulla base dei criteri interpretativi indicati; il tutto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – La società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale la CONECOM s.r.l. si è limitata a riproporre le ragioni di resistenza esposte in sede di controricorso e ad insistere nello scomporre gli elementi considerati nella sentenza impugnata per deprivarli di riferibilità univoca al lavoro subordinato, laddove censurabile è proprio la valutazione meramente atomistica di plurimi indicatori dal carattere sussidiario e funzione indiziaria, senza alcuna composizione degli stessi in un coerente quadro ricostruttivo.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Firenze che procederà al riesame della causa alla stregua dei rilievi in precedenza evidenziati e dei criteri interpretativi indicati. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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