Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2212 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 25/01/2019), n.2212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ACQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 18091 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

s.r.l. Drupi, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio

Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliatosi presso lo

studio dei primi tre in Roma, alla via Vincenzo Bellini, n. 24;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 26 gennaio 2016, n.

355/2016;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Perrino

Angelina-Maria alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019;

udito il sostituto procuratore generale Tassone Kate, che ha concluso

per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

sentiti gli avvocati Daniela Agnello e Fabio Ferraro per i ricorrenti

e l’avvocato dello Stato Pio Marrone per l’Agenzia delle dogane.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle dogane ha recuperato, in relazione all’anno d’imposta 2007, l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come successivamente modificato, nei confronti della s.r.l. Drupi, che esercitava attività di raccolta scommesse in maniera ritenuta irregolare.

La contribuente ha impugnato il relativo avviso, senza successo nè in primo, nè in secondo grado.

In particolare, il giudice d’appello ha escluso che la norma impositiva sia discriminatoria, con riguardo al presupposto soggettivo dell’imposta, ha sostenuto che essa sia conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza e ha sottolineato l’illogicità della tesi propugnata dalla contribuente, in base alla quale i soggetti muniti di regolare concessione sarebbero soggetti passivi, al contrario di quelli che della concessione siano privi.

A tanto ha aggiunto che l’atto impositivo è adeguatamente motivato, che sussiste il requisito della territorialità ne che la pretesa è pienamente rispondente alla norma impositiva.

Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, che articola in otto motivi e che illustra con memoria, cui l’Agenzia delle dogane reagisce con controricorso, parimenti illustrato con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A seguito della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 e della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b), nella parte in cui prevedono che nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione (Corte cost. 23 gennaio 2018, n. 27), l’Agenzia ha annullato in autotutela l’avviso in questione, che riguardava l’anno d’imposta 2007.

Tanto determina la cessazione della materia del contendere e comporta la compensazione delle spese.

PQM

dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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