Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22119 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4499/2016 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE COMANO 95,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO LUCISANO giusta procura in calce al

ricorso; (AMMESSO G.P.);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1563/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 30/09/2015, depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. O.J., cittadino nigeriano, avverso la decisione del Tribunale contraria al riconoscimento della protezione internazionale in favore dell’appellante. Ha infatti ritenuto tardivo il gravame per violazione del termine di 30 giorni dalla comunicazione, di cui all’art. 702 quater c.p.c., essendo stata l’ordinanza del Tribunale comunicata dalla cancelleria a mezzo p.e.c. in data 26 febbraio 2015; sicchè il termine per impugnare era ampiamente decorso tanto al momento del deposito del ricorso in appello, eseguito il 28 aprile 2015, quanto a quello della sua notificazione, eseguita il 28 maggio successivo.

2. – Il sig. O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

3. – Entrambi i motivi, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge, sono manifestamente infondati, essendo corretta, al contrario, la tesi del giudice a quo secondo cui, in materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal tribunale è appellabile, ai sensi dell’art. 702 quater, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9. Nè rileva, nel caso in esame, la questione se l’appello vada proposto con ricorso ovvero con atto di citazione, essendosi la decadenza verificata, come sopra si è visto, sia con riferimento alla data di deposito, sia con riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Va infine osservato, in risposta a specifica obiezione del ricorrente, che non rileva neppure la questione se l’appello avverso la decisone assunta con rito sommario soggiaccia anch’esso a tale rito oppure al rito ordinario: quale che sia, infatti, il rito da seguire, resta il fatto che il termine per appellare è quello risultante dalla disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 702 quater c.p.c. e cit. D.Lgs n. 150 del 2011, art. 19, comma 9;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre

2016

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