Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22119 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16957/2010 proposto da:

SOCIETA’ ORTICOLA ITALIANA (SOI) (OMISSIS), in persona del suo

Presidente Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIORGI MAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GORI Simone giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1568/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

15/10/09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

è presente il P.G. in persona di Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione: “1. – Con sentenza depositata il 27-11-2009 la Corte di Appello di Firenze, ritenuta la formazione del giudicato sull’accertamento della responsabilità del Comune di Firenze per i danni procurati per allagamento alla Società Orticola Italiana (S.O.I.), accoglieva in parte l’appello proposto dal Comune di Firenze e riduceva l’importo spettante alla S.O.I. da Euro 49.989,00, liquidati dal giudice di primo grado, ad Euro 11.650,00.

2. – Ricorre per Cassazione la SOI. Non ha svolto difese il Comune.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

La ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nel criterio adottato dalla Corte di appello per la quantificazione del danno subito dalla S.O.I. relativo alla perdita di pubblicazioni danneggiate dall’allagamento.

Secondo la ricorrente il C.t.U. aveva individuato elementi certi,oggettivi e O non contestati per determinare il risarcimento del danno subito, consistenti nell’accertamento dello scopo non di lucro ma solo divulgativo dell’attività scolta dalla S.O.I. e della circostanza che il costo di sostituzione delle pubblicazioni sarebbe stato superiore al costo di copertina, elementi che avevano portato alla quantificazione del danno in Euro 47.924,10 La Corte di Appello si è discostata da tale valutazione senza adeguata, rigorosa e pertinente motivazione, dando rilievo alla localizzazione del materiale, senza tenere conto che il materiale era stipato in scatoloni perchè la SOI era in procinto di trasferirsi in una nuova sede, come dedotto della comparsa di costituzione in appello.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, denunciarle con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

La Corte di Appello ha evidenziato che il c.t.u., nonostante le contestazione del c.t. di parte del Comune di Firenze, aveva liquidato il danno seguendo l’importo indicato dalla stessa parte danneggiata, corrispondente al prezzo di vendita indicato dalla copertina delle pubblicazioni danneggiate, senza però giustificare tale valutazione sulla base di elementi certi e criteri oggettivi diversi da quanto riferito dalla stessa parte.

Ha ritenuto invece di seguire le risultanze della consulenza di parte del Comune di Firenze, riportata come alternativa anche nella c.t.u., in quanto il materiale danneggiato nell’allagamento consisteva in pubblicazioni di decenni addietro, poste in cartoni in un seminterrato: Tali elementi inducevano a ritenere, secondo la Corte di Appello, che il materiale non fosse destinato ad essere consultato, per lo meno non frequentemente, e neanche destinato alla vendita.

La ricorrente, lamentando genericamente che il giudice del merito si era discostato dalle risultanze della c.t.u. senza motivazione, non formula alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito, nè individua i punti della motivazione che sarebbero contraddittori fra loro.

In sostanza richiede a questa Corte una diversa valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, richiedendo quindi una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte. Non è stata presentata memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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