Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22118 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16513/2010 proposto da:

F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato CELLI EMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASARANO Franco giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FERRARI IMMOBILI REAL ESTATE SRL (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore delegato elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell’avvocato PIZZI Giancarlo,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FINZI BRUNO,

FINZI LONGO PAOLO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10/03/2010, depositata il 31/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione: “1. – Con sentenza depositata il 31-3-2010 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da F.R. avverso il decreto ingiuntivo richiesto nei suoi confronti dalla Ferrari Immobili Real Estate s.r.l per il compenso dovuto a seguito di mediazione immobiliare.

2. – Ricorre per Cassazione il F.. Resiste la Ferrari Immobili. Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono: con il ricorso viene denunziato come primo motivo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, perchè la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore formale nella valutazione della lettera del 5-2-2003, attribuendone la sottoscrizione alla sig.ra B.F. invece che alla Ferrari Immobili.

Come secondo motivo viene denunziata l’omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, in ordine alla valenza probatoria della stessa lettera del 5-2-2003.

Osserva il Collegio che la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto il diritto della Ferrari Immobili s.r.l. alla corresponsione del corrispettivo per l’attività di mediazione svolta in favore dell’attuale ricorrente per avergli proposto e fatto visitare l’immobile, raccolta l’offerta di acquisto successivamente portata a conoscenza dei venditori che la hanno accettata. Invece secondo il ricorrente la signora B.F. era stata la effettiva mediatrice,non iscritta all’albo dei mediatori, per cui la Ferrari Immobili s.r.l. non aveva diritto ad alcun compenso.

La Corte di appello ha inquadrato giuridicamente la figura della sig.ra B.F. come dipendente della Ferrari Immobili Real Estate s.r.l, affermando che quando l’incarico di mediazione viene affidato ad una società – circostanza non contestata dal ricorrente – il cui legale rappresentante è regolarmente iscritto per tale sua qualità nell’apposito ruolo professionale, sorge l’obbligo alla corresponsione della provvigione, senza che può avere rilievo in contrario il fatto che il legale rappresentante si avvalga della collaborazione di altro dipendente, non iscritto nel detto ruolo professionale. Inoltre l’art. 11 del regolamento n. 452 del 1990 di attuazione della stessa legge (3 febbraio 1989, n. 39) prevede che quando l’attività di mediazione sia esercitata da una società i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo di attività. Di conseguenza la iscrizione all’albo non è richiesta per i soggetti dipendenti della società, che esplicano attività meramente accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio agli altri soggetti preposti a tale ramo di attività.

La Corte di Appello ha ritenuto che, essendo la Sig.ra B. una collaboratrice, dipendente di Ferrari Immobiliare, qualsiasi attività svolta nell’ambito del rapporto di lavoro con la Srl Ferrari Immobili, era totalmente riconducibile alla società stessa.

Il ricorrente non formula alcun motivo di ricorso in relazione alla qualità di dipendente della società Immobiliare di B.F. ed alla accertata riferibilità di ogni sua attività alla società stessa, ma fonda il ricorso sulla sola lettera del 5-2-2003.

In ordine all’errore sulla sottoscrizione, deve osservarsi che questo è irrilevante, in quanto il giudice di merito ha riconosciuto comunque che la lettera fu inviata dalla Ferrari Immobili Real Estate s.r.l. e che il contenuto della stessa era riferibile alla società.

Inoltre la Corte di Appello non è incorsa nel dedotto vizio di omessa motivazione sul valore probatorio del documento, ma al contrario ha ritenuto che tale lettera non avesse alcun rilievo probatorio in quanto qualsiasi attività svolta dalla signora B., per la sua qualità di dipendente della società, era riferibile alla società stessa. In realtà il ricorrente, sotto l’apparente denunzia di omessa motivazione, domanda a questa Corte una valutazione del documento diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito, chiedendo che fosse accertato il suo valore quale confessione, valutazione di merito che non è consentita a questa Corte di legittimità.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso.

2. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte. Il resistente, ha presentato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione ma ritiene che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè privo di autosufficienza. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo la Corte di Cassazione abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere in ricorso (in modo completo o quantomeno nelle parti salienti) il documento di cui lamenta la errata interpretazione. Il ricorrente ha completamente omesso la trascrizione della lettera del 5-2-2003 e di conseguenza questa Corte non è stata messa in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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