Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22118 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3429/10, proposto da:

Associazione El Talisman, in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, alla p.zza di Priscilla n. 4, presso l’avv.

Stefano Coen, che la rappres. e difende unitamente all’avv. Davide

Druda, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2008 della CTR del VENETO, depositata in

data 16/12/2008;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. P. Gentili;

sentito il Pubblico Ministero, Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso principale per

sopravvenuta carenza d’interesse.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’associazione El Talisman propose ricorso, innanzi alla Ctp di Vicenza, avverso alcuni avvisi d’accertamento, per le annualità dal 1998 al 2003, diretti al recupero a tassazione in conseguenza della ritenuta sostanziale qualità di impresa commerciale attribuita ad una far 8 associazione senza scopo di lucro.

La Ctp respinse il ricorso.

La Ctr rigettò parzialmente l’appello, esponendo che l’ufficio aveva dimostrato la mancanza di operatività della struttura associativa, con conseguente accertamento induttivo in ordine al reddito d’impresa.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sette motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria in cui ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente.

Con il primo motivo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, nonchè la nullità della sentenza impugnata in ordine alla motivazione per relationem (motivo cumulativo: art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), lamentando la mancata allegazione, nel pvc, per esteso, ovvero nella relativa completezza, delle dichiarazioni dei terzi.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine all’effettiva natura di associazione.

Con il terzo, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 e artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3), in ordine al mancato esame della documentazione contabile allegata e del rendiconto.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunziato il vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5) nella parte della sentenza in cui è stata esclusa la prova dell’effettività dei costi sostenuti per la produzione dei ricavi accertati.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 55 della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, comma 1, n. 3), criticando la parte della sentenza afferente al diniego dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Il sesto motivo riguarda violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5 e 87 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 (art. 360, comma 1, n. 3), lamentando l’applicazione dell’irpeg ad un soggetto qualificato come società di fatto.

Con il sesto motivo, la ricorrente ha addotto il vizio di motivazione relativo alla qualificazione dell’ente oggetto dell’accertamento, poichè, da un lato, i verificatori hanno fatto riferimento alla società di fatto, i cui soci sarebbero i componenti del consiglio direttivo dell’associazione ricorrente, mentre la sentenza ha qualificato l’ente quale associazione svolgente attività commerciale d’impresa.

Il motivo 6ter rispecchia la medesima questione del vizio di motivazione circa la insussistenza della società di fatto.

Con il settimo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ordine all’applicazione di sanzioni ragguagliate alle ricevute fiscali.

Sono stati formulati i relativi quesiti di diritto.

L’adesione alla procedura di definizione agevolata costituisce manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente, risolvendosi in una rinuncia al ricorso.

Pertanto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio (in tal senso, Cass., ord. n. 5497 del 3.3.2017).

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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