Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22118 del 04/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2369-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIRRENO,
144, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BOSCAINO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. R.G. 29445/2017 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 15.6.2017, il GdP di Roma ha respinto l’impugnazione proposta C.M. avverso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, adottato in suo danno il 28.3.2017, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio nazionale nonostante fosse stato in precedenza emesso in data 7.1.2016 decreto di espulsione. Per la cassazione ricorre lo straniero con quattro motivi. La Prefettura non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, col quale si deduce la violazione la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, per essere il provvedimento espulsivo stato emesso in pendenza della decisione da parte del Giudice del ricorso da lui proposto avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale ad opera della Commissione territoriale, è fondato.
2. Il GdiP ha disatteso il motivo, affermando che l’istanza di asilo politico era stata rigettata. Ma, così opinando, il decreto non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6071 del 2019) secondo cui quando, come nella specie, sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina -in virtù della disposizione transitoria di cui al citato D.L., art. 21 – la caducazione istantanea della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal citato D.L., ma è applicabile, ratione temporis, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), che, non prevedendo un limite alla durata dell’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi ex lege in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato. Ne consegue che, in tale caso, dovendosi considerare nullo il provvedimento di espulsione impugnato, il rigetto dell’opposizione da parte del giudice di pace deve ritenersi illegittimo.
3. Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con l’annullamento del decreto di espulsione. Le spese del giudizio di legittimità e quelle del grado di merito seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso in data il 7.1.2016 dal Prefetto di Roma. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.150,00 (di cui Euro 100 per esborsi) per il giudizio di legittimità e in Euro 1.200,00 (di cui Euro 100 per esborsi) per il giudizio di merito, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019