Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22117 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18761/2015 proposto da:

COMUNE MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI N. 63, presso lo studio

dell’avvocato DAMIANO COMITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GABRIELLA CALANDRA MANCUSO che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO INVESTIMENTO ORGANIZZATO SRL, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANMARCO ABBADESSA che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3952/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, emessa il

07/07/2014 e depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Messina – con sentenza n. 3952/27/14, depositata il 18 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Comune di Messina avverso la sentenza della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Gruppo Investimento Organizzato S.r.l. (di seguito società) avverso avviso di accertamento per TARSU per l’anno (OMISSIS) per omessa dichiarazione dell’unità immobiliare della società adibita a commercio al dettaglio, ubicata all’interno del “Centro commerciale (OMISSIS)”. La CTR ebbe a confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto, a norma dell’art. 10 del Regolamento emanato il 17 maggio 2002 dal Comune di Messina, i rifiuti derivanti da “strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato” non assimilati agli urbani, che dovevano, pertanto, essere smaltiti a cura e spese del produttore attraverso contratti con ditte specializzate, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3.

A tale convincimento il giudice tributario d’appello pervenne ritenendo pregiudiziale il giudicato esterno formatosi, in virtù di altra sentenza della CTP di Messina (la n. 612/11/10), in senso favorevole ad altro soggetto consorziato operante nello stesso centro commerciale, sulle medesime questioni in fatto e diritto dedotte nel presente giudizio. Avverso detta pronuncia. Il Comune di Messina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale la società resiste con controricorso.

Con il primo motivo, l’ente impositore denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 346 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha attribuito efficacia di giudicato esterno, rilevante nel processo in oggetto, ad una sentenza resa in diverso giudizio con parti diverse e con riferimento a diverso rapporto tributario.

Il motivo è fondato.

La stessa parte controricorrente non contesta che la sentenza invocata sia stata resa nei confronti di altra società consorziata, quantunque operante nello stesso centro commerciale.

Ciò porta ad escludere che possa essere invocata nel presente giudizio l’autorità della succitata pronuncia quale giudicato esterno favorevole alla contribuente, atteso che dal principio stabilito dall’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 18 febbraio 2015, n. 3187; Cass. sez. 5, 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. sez. 2, 27 marzo 2007, n. 7523).

A ciò va aggiunto che se, come dedotto dalla società, è pur vero che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, è in grado di esplicare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, tuttavia il prodursi di detta efficacia riflessa è impedita quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale previsione sia stabilita espressamente dalla legge, come nella disciplina dell’art. 1306, comma 2, c.c., in tema di obbligazioni solidali (cfr., oltre alla citata Cass. n. 691/11, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 1, 2 dicembre 2015, n. 24558).

Di tale principio questa Corte ha già fatto recentissima applicazione in altre analoghe controversie che vedevano contrapposte al Comune di Messina società diverse operanti all’interno del medesimo “Centro commerciale (OMISSIS)”.

Deve, dunque, analogamente a quanto già statuito in dette controversie (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, n. 11691 e le coeve pronunce n. 11690, 11689, 11688, 11687, 11686, 11685 ed 11684/16), concludersi nel senso che – essendo ciascuna società parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con il Comune rispetto a quello intercorso tra questo e la parte del giudizio, definito con la sentenza passata in giudicato – alcuna efficacia vincolante, neppure riflessa, nel presente giudizio, possa essere attribuita, diversamente da quanto affermato dalla CTR nella pronuncia in questa sede impugnata, alla sentenza della CTP di Messina n. 612/11/10.

Il ricorso pertanto va accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Sicilia (sezione staccata di Messina) alla stregua del principio di diritto sopra espresso, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della CTR della Sicilia (sezione staccata di Messina) anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA