Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22117 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24614 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domiciliano;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Emerging Countries Finance, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 2°, depositata in data 14 luglio 2009,

n. 167/2/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società impugnava la cartella di pagamento ad essa notificata per Irpeg, Irap ed Iva in esito a controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione presentata nell’anno 2003, deducendone la nullità per violazione del contraddittorio, per carenza di motivazione, per inesistenza della notificazione, per l’omesso invio dell’invito bonario e per l’erroneità dei risultati del controllo e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Quella regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia perchè non notificato al nuovo difensore nominato dalla contribuente, sibbene al precedente difensore. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un motivo, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’Agenzia sostiene che la notificazione dell’appello avvenuta presso il precedente difensore non sia inesistente, bensì nulla e che tale nullità sia stata sanata dalla tempestiva costituzione della società appellata.

1.1.- Il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916), secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. In particolare, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, pertanto i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità). Il che è appunto quanto accaduto nella fattispecie.

2.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

PQM

 

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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