Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22117 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16823-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARLETTA,29,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 623/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

La CTR della Campania, con sentenza n. 623/2019, rigettava l’appello proposto da C.A. avverso la pronuncia della CTP di Caserta con cui era stato respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per il pagamento del contributo consortile di bonifica fabbricati per l’anno 2017 nella misura di Euro 62,15.

Rilevava l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’appellante per l’assenza dei presupposti.

Osservava in questa prospettiva che i contributi consortili sono contributi periodici sicchè le condizioni che giustificano la non debenza per un anno non possono sussistere per gli anni successivi.

Evidenziava che il contribuente non aveva fornito la prova del versamento della tariffa del servizio idrico comprensiva della quota per il servizio di fognatura pubblica che ai sensi della L.R. Campana, art. 12, giustifica l’esenzione dal pagamento dei predetti contributi.

Nel merito rilevava che non era contestato che l’immobile fosse ubicato nel comprensorio di bonifica ed inserito nel piano di contribuenza sicchè il Consorzio era esonerato dal provare l’esistenza dei concreti benefici arrecati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova dell’inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa.

Avverso tale sentenza C.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo illustrato da memoria.

Il Consorzio intimato non si è costituito.

Diritto

Ritenuto che:

Con l’unico articolato motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 112 e 159 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, della L.R. n. 4 del 2003, art. 12, comma 1 e art. 13, comma 3, del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, degli artt. 860 e 2697 c.c., e degli artt. 101 e 111 Cost., comma, per motivazione apparente perplessa e contraddittoria.

Lamenta, in particolare, che la CTR, pur dando atto che il Consorzio non ha provato il beneficio specifico e attuale che dall’opera di bonifica ne deriva per la proprietà del contribuente, comunque, ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva che il giudice di appello aveva rilevato che il contribuente non aveva fornito la prova del pagamento del servizio idrico integrato comprensivo della quota per il servizio di pubblica fognatura per l’annualità del 2017,malgrado fosse stata offerta in comunicazione agli atti del processo la relativa ricevuta di pagamento, fatto questo oggetto di discussione fra le parti e decisivo per la controversia ai fini della perimetrazione della legge applicabile al caso di specie e non contestato dal Consorzio.

Denuncia che la motivazione, posta a fondamento della sentenza impugnata, non renderebbe percepibili le ragioni della decisione perchè consiste in argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del suo convincimento.

Contesta altresì il mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno intervenuto fra le stesse parte in causa del medesimo rapporto giuridico tributario ma per annualità diverse così come è stato confermato in materia di contributi consortili anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte. Va esaminata con carattere di priorità l’eccepita violazione dei principi riguardanti l’efficacia espansiva del giudicato esterno nel presente giudizio, ancorchè il giudicato in questione si riferisse ad annualità di contribuzione (2006 al 2016) diverse da quella qui dedotta (2017).

Sostiene il ricorrente che ad esso avrebbe dovuto, comunque, attribuirsi effetto preclusivo espansivo anche nella presente controversia, stante l’identità, negli anni, degli elementi oggettivi costitutivi del rapporto di contribuzione.

La preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente.

In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007; n. 1773 del 2000; nonchè già Sez. U n. 2874 del 1998); il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017).

Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 1800) “alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi”.

Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.

In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorchè generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione.

In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.

L’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di “ente commerciale” o di “soggetto residente”) in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina; ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006).

Come da ultimo ribadito da questa Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.” (Vedi Cass. n. 25516 del 2019).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

Nel caso di specie la CTR ha ritenuto precluso l’esame della controversia sulla base di giudicati esterni derivati da sentenze relativa ad annualità diverse rilevando correttamente proprio con riferimento ai contributi consortili la cui richiesta è legata all’esecuzione di opere che di anno in anno possono cambiare, l’assenza di un vincolo non investendo il predetto giudicato un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta; in ogni caso il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame(Vedi Cass. n. 25516 del 2019; Cass. 2020 nr 13381).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

Per quanto attiene alla pretesa nullità della sentenza correlata al mancato controllo sull’esattezza e sulla logicità della motivazione il rilievo è infondato.

Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Va altresì ricordato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspe9-materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La motivazione della sentenza impugnata non rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, non concretizzando un esempio di “motivazione apparente”, ponendosi sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

La Ctr, dopo aver ritenuto non estensibile l’efficacia esterna del giudicato alla fattispecie de qua, spiegandone le relative ragioni, ha considerato alla stregua della documentazione prodotta non applicabile l’ipotesi regolata dalla L.R., art. 12, che esonera dal pagamento del contributo consortile i proprietari che versano la tariffa del servizio idrico comprensiva della quota per il servizio di fognatura pubblica.

Ha poi valutato il merito della vertenza rilevando che il Consorzio aveva assolto al suo onere probatorio dimostrando l’inserimento del bene in questione nel perimetro di contribuenza sicchè spettava al consorziato la contestazione l’utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere fra il fondo e le opere di bonifica.

Coerentemente, dunque, la sentenza impugnata ha evidenziato che, in tema di contributi consortili, l’utilità derivante dall’attività di bonifica è desumibile in via presuntiva in conformità agli indirizzi già espressi da questa Corte (cfr le più recenti Cass. 6846/2020; 6849/2020)

Del tutto inammissibili devono ritenersi le restanti censure sollevate con riguardo alla pretesa violazione della L.R. n. 4 del 2003, art. 12.

Al riguardo, varrà rilevare come, con la censura in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del Giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del Giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sentenza n. 7394/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal Giudice a quo.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA