Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22117 del 03/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/08/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 03/08/2021), n.22117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15287/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
R. & G. Immobiliare di R. S. e C. SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, G.G. rappresentati e difesi
dall’avvocato Vincenzo Taranto, con studio in Catania via Aldebaran
21, PEC studiomulonetarantograsso.legalmail.it; domiciliati in Roma,
p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 129/17/13, depositata il 18
aprile 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile
2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
Fatto
RILEVATO
che:
– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 272/34/08 della CTR di Palermo, aveva accolto l’appello della R. & G. Immobiliare di R. S. e C. SNC e del socio G.G. proposto contro l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo all’anno di imposta 1998, con cui erano stati rettificati il reddito di impresa e quello dei soci;
– il ricorso è affidato a due motivi; la società e G.G. si sono costituiti con controricorso;
– con istanza del 22 giugno 2020, la società e G.G. hanno dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata dall’agenzia delle entrate a definizione del debito tributario; l’Avvocatura dello Stato in data 19/3/2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
– alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3 proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021