Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22116 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18742/2015 proposto da:

MARINA DI OROSEI SRL, in persona del proprio legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI ONOFRI, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OROSEI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA LAURO giusta procura a

margine del contoricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, emessa il 16/01/2015 e depositata il

05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Giovanni Maria Lauro per il Comune controricorrente

che si riporta agli scritti ed alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Sardegna, con sentenza n. 37/04/15, depositata il 5 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dalla Marina di Orosei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Nuoro, che aveva respinto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per TARSU richiesta dal Comune di Orosei, relativa all’anno (OMISSIS).

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale il Comune di Orosei resiste con controricorso.

Il primo ed il quarto motivo, che denunciano violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso i motivi, posti a base del ricorso introduttivo della contribuente e riproposti come specifici motivi d’appello, con i quali la società aveva dedotto il vizio di motivazione della cartella di pagamento impugnata (quanto ai criteri determinativi dell’importo della TARSU, nell’ambito del primo motivo, e con riferimento alla quantificazione delle somme richieste per i tributi alla stessa collegati, nel contesto del quarto motivo), possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.

Va premesso che, in relazione al quarto motivo, avendo il controricorrente Comune eccepito che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, la questione non è stata oggetto di specifica doglianza da parte della contribuente nel ricorso di primo grado, ma solo con il ricorso d’appello, donde la preclusione della questione medesima come eccezione nuova non proponibile in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57) e quindi in sede di legittimità, è onere della ricorrente dimostrare di avere ritualmente proposto l’eccezione tra i motivi addotti a sostegno del ricorso proposto in primo grado dinanzi alla CTP.

Ciò posto, detto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando adempiuto detto onere.

Viceversa è infondata la censura di cui al primo motivo, avendo la sentenza impugnata accertato che la cartella conteneva tutte le informazioni necessarie circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva, anche con riferimento ai tributi collegati, tali da porre la contribuente in condizione di poter far valere le proprie difese.

La contribuente ha, sempre sotto il profilo della carenza motivazionale della cartella, contestato che quest’ultima avesse esposto, come invece affermato dalla CTR, dati conseguenti alla denuncia della stessa contribuente ai fini TARSU, ma ciò, ove la circostanza in fatto fosse veritiera, la qual cosa non può, ovviamente, costituire oggetto di accertamento da parte di questa Corte, avrebbe dovuto indurre la ricorrente a dolersi non del vizio motivazionale della cartella, ma della mancata notifica di avviso di accertamento per dichiarazione infedele (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3657).

Con il secondo motivo la società cumula due ordini di censure, formulando espressamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia di violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 e genericamente deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata, anche sub specie di difetto d’istruttoria.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio di motivazione, senza che neppure sia richiamato il parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro neanche invocabile, nella sua nuova formulazione, nella fattispecie in esame, trattandosi di cd. doppia conforme, in ragione del disposto dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054), anche ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze rese in grado d’appello dalle Commissioni tributarie regionali.

E’, invece, manifestamente infondato nella denuncia di violazione di legge, essendosi la sentenza impugnata attenuta al principio di diritto più volte affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di TARSU “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (cfr. Cass. sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5722 e successive conformi, tra le quali Cass. sez. 5, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. sez. 6-5, ord. 23 luglio 2012, n. 12859; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14758, quest’ultima in controversia relativa proprio all’applicazione del regolamento del Comune di Orosei in punto di maggiorazione della tariffa TARSU per gli esercizi alberghieri rispetto a quella per civile abitazione).

Nè parte ricorrente ha prospettato elementi nuovi atti a giustificare il mutamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia. Inammissibile, infine, deve ritenersi la censura di cui al terzo motivo, con il quale la società censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 66 e 62, nella parte in cui la decisione della CTR ha anche escluso il diritto alla riduzione dell’imposta per attività stagionale.

Posto, infatti, che non è contestata in fatto l’affermazione, resa dalla CTR, secondo cui la contribuente è in possesso della licenza annuale di pubblico esercizio, il motivo tende, pur nella formale rubrica della denuncia di violazione di legge, a sollecitare alla Corte un giudizio difforme da quello del giudice di merito circa la qualificazione della natura (in fatto) stagionale dell’attività alberghiera esercitata e quindi una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ciò che è precluso in questa sede (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5024).

Il ricorso va dunque rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4100,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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