Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22116 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 22116 Anno 2015
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: ACIERNO MARIA

sul ricorso 19903-2009 proposto da:
AL DUCA D’AOSTA S.P.A. (c.f. 07913911003), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso
l’avvocato CURZIO CICALA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DIMITRI GIROTTO,
2015
1562

giusta procura speciale per Notaio
dott. ANGELO AUSILIO di MESTRE(VENEZIA) – Rep.n.
36252 del 14/9/2015;
,
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 29/10/2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., per
incorporazione della BANCA ANTONVENETA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FRIGGERI
82, presso l’avvocato MARIO FIANDANESE, che la

PERNA, giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2980/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. CICALA che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

k

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A Al Duca D’Aosta conveniva in giudizio la Banca
Naz.le dell’Agricoltura (attualmente incorporata nella
Banca Antoniana Popolare Veneta) chiedendo il pagamento di

L.22.517.234 corrispondenti all’importo di tre assegni non
trasferibili inviati dalla società attrice a tre ditte
fornitrici con lettere raccomandate, mai pervenuti ai
destinatari e negoziati da terzi presso la banca convenuta,
previo

occultamento della stampigliatura “non

trasferibile”. Sosteneva la società Al Duca d’Aosta che la
banca aveva negoziato gli assegni con scarsa attenzione e
senza aver rilevato le alterazioni presenti e senza aver
identificato il presentatore del titolo.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva ordinato alle
banche trattarie di produrre gli originali degli assegni.
Veniva depositato in originale soltanto uno dei titoli
mentre degli altri si reperivano soltanto le copie
fotostatiche dal momento che uno dei titoli era stato posto
sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria ed in
ordine ad un altro la banca trattaria riferiva di averlo
restituito al traente.
In primo grado veniva accolta la domanda dell’attore. Su
impugnazione della banca la Corte d’Appello riformava

3

.

integralmente la pronuncia di primo grado rigettando la
domanda creditoria.

*o

A sostegno della decisione assunta veniva affermato :
ai fini del riconoscimento della responsabilità della banca

è necessario accertare la riconoscibilità della
falsificazione, al momento della presentazione del titolo
all’incasso, da parte di un operatore bancario diligente e
professionale.
Secondo la Corte territoriale il Tribunale ha omesso o ha
effettuato in modo carente tale verifica. Dall’esame della
documentazione relativa ai titoli in atti, svolta in modo
analitico nella sentenza di secondo grado, non potevano
..,

riscontrarsi evidenti alterazioni tali per cui un cassiere
diligente avrebbe dovuto negarne la negoziazione. In
particolare sul fronte dei titoli ove in genere è apposta
la dicitura “non trasferibile” non si era ravvisata alcuna
anomalia che consenta di ritenere i titoli contraffatti.
In conclusione non è risultata dimostrata la prova
dell’intrasferibilità degli assegni o la presenza sugli
stessi di alterazioni che ne impedissero la negoziazione.
Per quanto riguarda la dedotta mancata identificazione del
soggetto che ha negoziato i titoli è risultato provato che
le distinte sono state compilate da un correntista della

-,

4

banca il cui numero e numero erano ricavabili dalla
documentazione bancaria.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
la s.p.a. Duca D’Aosta con cinque motivi. Ha resistito con

Banca Antoniana Popolare Veneta. La

controricorso la

società ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 43
del r.d. n. 1736 del 1933 in relazione agli artt. 1218,
2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.
La censura si articola su due profili :
il

primo

richiama

la

natura

contrattuale

della

responsabilità della banca e conseguentemente l’onere che
incombe su di essa di provare che non vi fossero sui titoli
alterazioni significative e evidenti.
Il secondo riguarda il rilievo secondo il quale mai la
banca aveva contestato che gli assegni fossero non
trasferibili mentre la Corte d’Appello ha affermato che non
era stata provata l’apposizione della dicitura “non
trasferibile”.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto :
“Dica la Suprema Corte se nell’ipotesi di dedotta
,

violazione degli obblighi di cui all’art. 43 coma 1, r.d.
5

21/12/33 n. 1736, incomba sull’istituto di credito l’onere
di dimostrare che i titoli non negoziati non presentavano
alterazione percepibili con l’ordinaria diligenza”.
La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza

impugnata che si fonda sul concreto accertamento della
configurabilità della responsabilità della banca
negoziatrice all’esito dell’esame analitico dei documenti
riproduttivi dei titoli in questione. Poiché non è emerso
dagli atti di causa che la banca fosse in possesso degli
originali né tale conclusione è imposta dalla disciplina
normativa relativa alla fase successiva alla negoziazione
per l’incasso degli assegni bancari non si può ritenere che
il richiamo all’art. 2697 cod. civ. sia da considerare
nella specie pertinente.
Al riguardo la clausola d’intrasferibilità al momento
dell’emissione ed invio dei titoli di per sé non può
radicare come conseguenza automatica, la responsabilità
della banca negoziatrice, quando, come nella specie, con
giudizio di fatto insindacabile in sede di scrutinio di
legittimità, sia stato accertato che tale clausola non era
visibile e i titoli, alla luce dell’esame e della
valutazione giudiziale dei medesimi, non presentavano
alterazioni. La corte d’Appello ha, in conclusione,
correttamente applicato il principio di diritto consolidato
6

in tema di responsabilità bancaria nella fattispecie in
esame così enunciato dalle S.U. :
“La responsabilità della banca negoziatrice per avere
consentito, in violazione delle specifiche regole poste

dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n.
1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o
circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a
persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nel
confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle
regole sono dettate

e

che, per la violazione di esse,

abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la
banca un obbligo professionale di protezione (obbligo
preesistente, specifico e volontariamente assunto),
operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al
buon fine della sottostante operazione, di far si che il
titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento
bancario in conformità alle regole che ne presidiano la
circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di
risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta
all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito
dall’art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di
risoluzione di contrasto di giurisprudenza)”.

(S.U. 14712

del 2007; più di recente 6513 del 2014 e 10534 del 2015).

7

Nel secondo motivo viene dedotta l’omessa o contraddittoria
motivazione in ordine alla valutazione dell’esistenza e del
grado delle alterazioni sui titoli.
Nel terzo motivo la medesima censura si rivolge sulla

valutazione del comportamento processuale della banca dopo
l’ordine di esibizione degli originali dei titoli di
credito.
Nel quarto motivo il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
viene prospettato con riferimento al mancato accertamento
delle alterazioni mediante consulenza tecnica d’ufficio.
Il secondo, terzo e quarto motivo devono ritenersi
inammissibili in quanto privi della sintesi richiesta ex
art. 366, ultima parte, cod. proc. civ. ratione temporis
applicabile. Peraltro essi sono diretti a richiedere una
valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a
quella condotta dal giudice di merito con motivazione del
tutto adeguata, così esponendosi ad un ulteriore profilo
d’inammissibilità.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 92
cod. proc. civ. per errata applicazione della soccombenza,
non essendo stato considerato ai fini della decisione
relativa alla compensazione delle spese processuali, la
scomparsa dei fascicoli di causa, di documenti rilevanti e
la mancata produzione di altri documenti.
8

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto :

Dica la Suprema Corte se costituiscono gravi motivi di

compensazione la scomparsa

dei

fascicoli di parte, non

imputabile alla parte soccombente, di documenti rilevanti
ai fini della dimostrazione della fondatezza delle domande

2

e la mancata produzione di altri documenti, sempre per
fatto non imputabile alla parte soccombente, di cui il
giudice aveva ordinato l’esibizione”.
Com’è agevole riscontrare già dalla lettura del quesito
anche questa censura mira a sostituire la valutazione degli
elementi di fatto rilevanti ai fini della statuizione sulle
spese, così come indicati nel ricorso con quelli
insindacabilmente selezionati dal giudice del merito.
Va, infine, disattesa la richiesta di cancellazione di
espressioni sconvenienti ed offensive, prospettata dalla
parte controricorrente in quanto giustificabile alla luce
della dialettica difensiva.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
applicazione del principio della soccombenza in ordine alle
spese di lite del presente procedimento
P.Q.M.
La Corte,

9

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente procedimento da
liquidarsi in E 2300 per compensi, 200 per esborsi oltre

Così deciso nella camera di consiglio del 1 ottobre 2015
Il presidente

accessori di legge.

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