Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22116 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14933/2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), quale titolare dell’omonima

ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 24, presso lo studio dell’avvocato RANETTA Maria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAFFALON ELIO giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE Giovanna, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANARDI PAOLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2079/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

27/05/09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata la seguente relazione: “1. – Dopo aver azionato una procedura di accertamento tecnico preventivo, C. R. e P.R. citavano in giudizio B.A. esponendo: avevano acquistato due unità immobiliari nella stessa strada dal convenuto costruttore degli immobili; in occasione di intense precipitazioni atmosferiche, si erano verificate infiltrazioni d’acqua ed allagamenti in entrambe le unità, dovuti a carenze dell’impianto di definizione delle acque meteoriche, con conseguenti danni alle murature ed ai pavimenti.

Il Tribunale di Venezia, disposta una c.t.u, accolse la domanda e condannò il convenuto B. al pagamento di Euro 25.822,84.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 27-5-2009, qualificata l’azione proposta come azione ex art. 1669 c.c., ha confermato la decisione di primo grado, rigettando, per quello che ancora interessa, il motivo di impugnazione con cui il B. lamentava che i vizi alla proprietà P. non erano stati effettivamente accertati.

La Corte di Appello in relazione ai vizi lamentati alla proprietà P., si è riportata alla c.t.u., dalla quale risultava che le prove per accertare la causa delle infiltrazioni effettuate sulla proprietà C. non erano state ripetute nella proprietà P. “per analogia e per comune accettazione di quanto affermato dal proprietario stesso cioè che in caso di precipitazione l’acqua filtrava solo sulla stanza corrispondente al sottotetto”.

Ricorre per cassazione il B.. Resistono con controricorso C. e P..

2. – Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in quanto la Corte di Appello ha ritenuto provati i danni alla proprietà P. sulla base della semplice dichiarazione del proprietario dell’abitazione, ritenendo sussistente una prova che in realtà mancava. Il c.t.u. nominato nel giudizio ordinario aveva valutato solo la congruità delle somme necessarie per il rifacimento del tetto, somma che non poteva essere riconosciuta in assenza di prova che i danni fossero stati causati da una inadeguata realizzazione dell’immobile.

Osserva il Collegio che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutandone fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha fondato la sua decisione sulle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo e della c.t.u., condividendo la decisione del consulente di non ripetere nella proprietà P. le prove già fatte al tetto della proprietà C., in quanto le infiltrazioni dipendevano da un grave vizio derivante dalla realizzazione dell’opera con materiale non idoneo.

Infatti il c.t.u. aveva accertato che il vizio derivava dalla inidoneità delle tegole utilizzate per la costruzione del tetto da cui provenivano le infiltrazioni d’acqua e di conseguenza, per analogia fra i due immobili acquistati dalla stessa ditta costruttrice, aveva ritenuto superfluo ripetere le stesse prove anche alla proprietà P., superfluità sulla quale avevano concordato entrambe le parti.

L’esistenza e l’entità dei danni alla proprietà P. sono stati accertati nel corso dell’accertamento tecnico preventivo e confermato dalla consulenza nel giudizio ordinario.

Non ricorre pertanto il dedotto vizio di motivazione ed il ricorrente, che incentra il suo ricorso su una generica mancanza di prova, non segnala alcun punto di interruzione della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, richiedendo in realtà a questa Corte una diversa valutazione del materiale probatorio , attività di merito non consentita a questa Corte di legittimità.

Di conseguenza si propone il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza”.

2. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte. I resistenti ha presentato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. I ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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