Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22116 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15809 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.n.c. F. di F.P., in persona del legale

appresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione 21, depositata in data 27 aprile

2009, n. 69/21/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia in applicazione dei parametri presuntivi di reddito di cui alla L. n. 549 del 1995, ha determinato nei confronti della contribuente maggiori Ilor ed Iva in relazione all’anno d’imposta 1996. La contribuente ha impugnato i relativi avvisi di accertamento e rettifica, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, sostenendo che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, attuativo dei parametri, dovesse essere disapplicato perchè atto regolamentare adottato senza osservare il procedimento stabilito dalla L. n. 400 del 1988, art. 17.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente rilevata la nullità del processo e della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario.

1.1.- L’accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci; tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, sia pur con distinti atti impositivi, all’accertamento di Iva e di Ilor, fondati su elementi anche solo in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost. di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (tra varie, Cass. 21 ottobre 2015, n. 21340). Ciò in quanto il ricorso contro l’accertamento tributario emesso per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, che sia proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente questa e tutti i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali devono essere parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815).

2.- Va dunque dichiarata la nullità del processo con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti al primo giudice.

Si compensano le spese delle fasi di merito, in ragione del rilievo ufficioso della nullità.

Nulla per le spese in relazione al giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva.

PQM

 

la Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del processo, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca. Compensa le voci di spesa concernenti le fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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