Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22116 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2241-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1114/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava l’avviso di liquidazione per il recupero a tassazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 a favore della piccola proprietà contadina, avviso emesso in quanto la parte contribuente non aveva esibito nei termini di tre anni il certificato definitivo attestante lo status di imprenditore agricolo professionale;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la legge non esclude che il contribuente possa provare i requisiti per godere dell’agevolazione fiscale anche con mezzi diversi dalla certificazione che attesti lo status di imprenditore agricolo professionale rilasciata dall’ispettorato agricolo provinciale, potendo il richiedente provare con altre idonee e qualificate certificazioni, quali, come nel caso di specie, l’iscrizione alla previdenza agricola INPS e negli elenchi IAP, il possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui si discute;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, della L. n. 99 del 2004, art. 1, e dell’art. 2697 c.c., in quanto per ottenere l’agevolazione fiscale non è sufficiente la mera dimostrazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, dovendo l’interessato, cit. ex art. 4, presentare all’Ufficio del registro entro il termine perentorio e avente natura decadenziale di tre anni dalla registrazione il certificato definitivo;

Considerato che, secondo questa Corte:

in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954, al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta L., art. 4, comma 1, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (Cass. 14 novembre 2018, n. 29293; Cass. 8 febbraio 2018, n. 2941; Cass. 26 luglio 2016, n. 15489);

in tema di agevolazioni tributarie, l’onere del contribuente di produrre entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per usufruire dei benefici previsti in favore della piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954, non può essere assolto mediante la produzione di essa in giudizio dopo il decorso di tale termine, poichè lo stesso è previsto a pena di decadenza e le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione (Cass. 5 luglio 2018, n. 17642);

l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza – della cui prova e, prima ancora, allegazione, non c’è (come anche nel caso di specie) menzione nella narrativa della sentenza gravata – che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso (Cass. n. 26190 del 2015, n. 21980 del 2014, n. 9159 del 2010, 10406 del 2011);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto per un verso, implicitamente e apoditticamente, che tale termine potesse anche non essere rispettato e per un altro verso che – nel non preoccuparsi di evidenziare se e in quale momento la parte contribuente abbia fatto richiesta del certificato e nel non esplicitare i motivi del mancato rilascio – non spetti al contribuente l’onere della prova che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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