Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22116 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3159/2015 proposto da:

Ing. M.P. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Golametto n. 2, presso Io studio dell’avvocato Bucalo Valeria,

rappresentata e difesa dagli avvocati Francone Antonino, Parasiliti

Chiara, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Soc. Cons. Co.re.me. a r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, lungotevere della Vittoria n. 10/B, presso lo studio

dell’avvocato Prudenzano Alessandro, rappresentata e difesa dagli

avvocati Costa Concetto, Finocchiaro Armando, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2018 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Nel marzo del 1998, la società consortile Coreme, per mezzo del suo liquidatore, ha richiesto a suoi soci il versamento di date somme di danaro, dichiarando di essere creditore nei loro confronti per più, distinte ragioni. Tale richiesta è stata contestata, per quanto di propria pertinenza, dal socio Ing. M.P. s.r.l., che ha proposto azione di accertamento negativo del debito preteso dal Consorzio. Nel costituirsi, quest’ultimo ha domandato in via riconvenzionale il pagamento delle somme che già aveva richiesto.

In esito a tale giudizio, il Tribunale di Catania, con sentenza del marzo 2006, ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dal Consorzio, rideterminando la misura del debito sulla base delle risultanze di una CTU contabile espletata in proposito.

Con pronuncia del giugno 2014, la Corte di Appello di Catania ha confermato tale soluzione, respingendo i diversi motivi di impugnazione formulati dalla P. s.r.l. sia in punto di erronea valutazione delle prove, sia di nullità della svolta CTU, sia pure di nullità della clausola dell’art. 10 dello statuto consortile (art. 10) (“i soci si impegnano ad apportare alla società consortile gli ulteriori mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell’attività”) su cui il Consorzio aveva fondato parte delle proprie pretese.

2.- Contro la richiamata pronuncia della Corte catanese adesso ricorre la P. s.r.l., articolando tre motivi di cassazione.

Resiste la società consortile con controricorso.

3.- Il primo motivo di ricorso è intestato “nullità della sentenza impugnata derivata ex artt. 157 e 159 c.p.c., dalla nullità della CTU contabile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184,194 c.p.c. e art. 198 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Lo stesso investe la CTU, che è stata svolta nell’ambito del giudizio di primo grado, e si concentra sulla circostanza che il consulente ha acquisito “documenti da terzi in quanto mancanti agli atti”.

Ad avviso della società ricorrente, la Corte territoriale ha errato, ritenendo che la documentazione in questione “costituisca un mero elemento di riscontro di quanto già agli atti prodotto dalla società appellata”, con la conseguenza che le limitazioni di cui all’art. 198 c.p.c., non vengono a operare. Secondo questa, i documenti acquisiti dal consulente, di cui si discute, “lungi dal poter essere considerati “accessori” alla luce della giurisprudenza su richiamata, devono invece considerarsi “principali””, in quanto tesi a provare i presunti finanziamenti effettuati dalla Coreme in favore della M.P. s.r.l.”. Con la sua interpretazione – rileva ancora la società – “il giudice di appello svuota di significato il disposto di cui agli artt. 194 e 198 c.p.c.”.

4.- Il motivo non merita di essere accolto.

Risponde invero al costante orientamento di questa Corte ritenere che la CTU ben può essere disposta anche per l’acquisizione di dati la cui valutazione sia – poi rimessa all’ausiliario consulente (consulenza c.d. percipiente); che è così consentito a quest’ultimo pure di acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti e documenti “accessori”, in modo che rimanga comunque esclusa, nella CTU concretamente disposta, una “funzione vicariale della prova” (cfr., tra le altre, Cass., 10 settembre 2013, n. 20695; Cass., 27 dicembre 2013, n. 28669; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).

Correttamente la sentenza della Corte di Appello si è conformata a questo indirizzo.

E’ poi questione di merito, non sindacabile da questa Corte, quella relativa alla qualificazione dei documenti acquisiti dall’ausiliario in termini di “accessori” o, per contro, di “principali”. Del resto, la riconduzione che è stata operata dalla sentenza – venendo a collegare in modo diretto i documenti acquisiti a già quelli prodotti dalle parti e definendo i primi come momento di “riscontro” dei secondi – si manifesta senz’altro ragionevole. Per di più la società ricorrente, se afferma il carattere “decisivo” dei documenti acquisiti, non indica le ragioni che sosterrebbero tale suo convincimento.

5.- Il secondo motivo di ricorso è intestato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,184 c.p.c. e art. 2721 c.c.,. civ., per avere posto a fondamento della decisione prove illegittimamente assunte e documenti irritualmente prodotti”.

Con questo motivo, la società ricorrente assume che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere provata l’esistenza di finanziamenti da parte della Coreme in suo favore sulla base di una deposizione testimoniale, perchè la prova testimoniale risulta nella specie “inammissibile ex art. 2721 c.c., comma 2, avendo a oggetto un presunto contratto di elevatissimo valore, che doveva essere provato documentalmente”.

La sentenza ha errato altresì – prosegue la ricorrente – nel basare la propria decisione su prove illegittimamente acquisite al processo, perchè introdotte dal consulente o, in certi casi, “su prove addirittura del tutto inesistenti (quanto agli assegni addebitati automaticamente, ma mai acquisiti”.

6.- Il motivo è infondato.

Il tenore della norma dell’art. 2721 c.c., comma 2, consente al giudice di ammettere la prova testimoniale, “tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Che è quanto ha fatto la sentenza impugnata, non limitandosi a considerare, in quanto tale, la prova testimoniale assunta, ma altresì rilevando come la stessa “trovi un suo più che oggettivo riscontro di attendibilità nel tenore della scrittura privata dell’8.3.95” e sia pure “avvalorata, come in sostanza ritenuto dal primo giudice, dalla non verosimiglianza delle risposte fornite dall’ing. M.P. all’udienza dell’11.6.2001”.

D’altronde, la circostanza che l’oggetto della prova fosse, nel concreto, un mutuo non pone, di per sè, nessun problema in relazione all’applicazione del potere del giudice ex art. 2721 c.c., comma 2 (cfr., da ultimo, Cass., 24 gennaio 2018, n. 1751).

In relazione all’affermazione per cui la sentenza impugnata avrebbe basato la propria decisione su prove illegittimamente assunte ovvero inesistenti, poi, si deve ancor qui ribadire (cfr. già sopra, nel n. 4) che la motivazione addotta dalla Corte catanese si è fondata su un insieme di rilievi, come principalmente incentrati su “bilancio 1995, mastrini di sottoconto e matrici di assegni (questi ultimi, nel caso di specie, rilevanti alla luce della sopra riportata deposizione del teste S.R.)”.

7.- Il terzo motivo di ricorso è intestato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ossia la nullità della clausola statutaria ex art. 2615 ter c.c., in ragione delle emergenze di bilancio, con conseguente violazione del principio di responsabilità limitata derivante”.

Secondo la società ricorrente, la sentenza impugnata ha errato nel riportarsi alla pronuncia emessa da questa Corte n. 122/2005, per ritenere valida la clausola dell’art. 10 dello statuto consortile, che per l’appunto pone sui soci l’obbligo di versare contributi in denaro (cfr. sopra, le ultime righe del n. 2, dove si trova riportato il testo della clausola). “Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello” così sostiene la ricorrente – “la P. s.r.l. ha contestato sia le emergenze del bilancio del 1995 sia l’attività svolta in epoca successiva dalla Coreme, rilevando che i costi di gestione addebitati all’appellante non trovano rispondenza nel bilancio della società e che, proprio per tale ragione, la clausola statutaria che prevede l’obbligo di effettuare conferimenti in denaro per coprire i costi di gestione della società deve ritenersi nulla, perchè non rispettosa del disposto dell’art. 2615 ter comma 2, così come interpretato dalla giurisprudenza su richiamata”.

8.- Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

La “nullità” di una clausola statutaria non può comunque essere considerata un “fatto storico”, come tale suscettibile di riscontro sotto il profilo del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Invero, la “nullità” risponde propriamente all’espressione di un giudizio, come formulato dall’ordinamento e di particolare disvalore di un atto posto in essere da parte dell’autonomia dei privati.

Non si vede, d’altro canto, come l’assunta non rispondenza dei costi di gestione, che vengano addebitati ai soci, possa reagire sulla clausola in questione, comportandone la nullità. Nè la ricorrente indica le ragioni che starebbero alla base di quest’assunto. In effetti, la non rispondenza dell’addebito al bilancio potrà casomai escludere, nel caso l’effettiva entrata in applicazione della clausola: sempre che questa pretesa non rispondenza sussista realmente, però, e solo in relazione alle specifiche situazioni concrete in cui tale non rispondenza si sia, per l’appunto, realmente manifestata. Tutto questo, peraltro, attiene a una valutazione ben diversa da quella relativa alla nullità della clausola e ricadente, piuttosto, sul piano degli elementi meramente materiali della fattispecie; e, come tale, estranea all’ambito del presente giudizio.

9.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 5.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rimborso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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