Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22115 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 22115 Anno 2015
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 20290-2009 proposto da:
SERRI

ERCOLE

(C.F.

SRRRCL58D13P218A),

SERRI

MARIANGELA, SERRI SILVANO, SERRI ADRIANO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELANELO
TILLI 42, presso l’avvocato ENRICO SALOMONE,
rappresentati
2015

e

difesi

dall’avvocato

Data pubblicazione: 29/10/2015

EMANUELA

BELLINI, giusta procura a margine del ricorso;

1561

ricorrenti

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;
– intimata –

1

avverso la sentenza n. 248/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 11/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;

delega, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato E. SALOMONE, con

4

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ercole, Adriano, Mariangela e Silvano Serri proposero
opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla s.p.a.
Intesa Bci Gestione Crediti con il quale era stato loro

ingiunto di pagare la somma di E 115.243.07. La banca
convenuta si costituì eccependo pregiudizialmente il
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto
chiamata in proprio mentre in sede monitoria aveva agito
quale procuratore di Intesa Bci S.P.A.
L’eccezione fu accolta in primo grado e la Corte d’Appello
di Cagliari ha confermato la pronuncia impugnata sulla base
delle seguenti argomentazioni :
– La Intesa Sci s.p.a. e la Intesa Bci Gestione Crediti
S.P.A. sono due soggetti diversi. Intesa Sci gestione
Crediti è stata citata nel giudizio di opposizione in
proprio in persona del legale rappresentante e non in
qualità di procuratrice del rappresentato creditore. Non è
in alcun modo emersa, dall’atto di opposizione, la volontà
degli opponenti di citare il predetto rappresentato.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione i Serri affidandosi al seguente motivo :
Violazione degli artt. 163 e 645 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonché vizio di
insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la
3

Corte d’Appello ritenuto che nel giudizio di opposizione
non fosse emersa in nessun modo la volontà di citare il
soggetto rappresentato.
Secondo la parte ricorrente la mancata specificazione della

qualità della parte convenuta nell’atto di opposizione non
può essere ritenuta idonea a fondare la dedotta carenza di
legittimazione passiva.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo s’instaura
con la domanda monitoria e non vi è soluzione di continuità
tra la fase sommaria e quella a cognizione piena propria
del giudizio di opposizione. Ne consegue che l’opposizione
ha natura e funzione di comparsa di risposta e non di atto
introduttivo del giudizio, con conseguente non
configurabilità del difetto di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, nella penultima riga dell’atto di
opposizione c’è stata una semplice omissione nella
specificazione della qualità di Intesa Bci Gestione
Crediti, comunque citata in giudizio in tale sua qualità
non essendo possibile un diverso coinvolgimento. Dal corpo
del decreto ingiuntivo emerge infatti espressamente la
qualità di rappresentante. Nell’atto di citazione si fa
riferimento esclusivamente a tale credito, ragione che
induce ad escludere che l’atto di opposizione sia stato
rivolto a soggetto diverso.
4

Il giudice del merito avrebbe pertanto dovuto compiere
un’indagine sull’effettiva volontà manifestata nell’atto in
correlazione al ricorso monitorio.
La censura si conclude con il seguente quesito :

“Dica /a Suprema Corte se applicati i principi di diritto
del codice di rito, dal contenuto dell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, sia desumibile la volontà
di citare in giudizio il soggetto rappresentato anziché il
rappresentante in proprio, secondo l’interpretazione della
normativa di cui agli artt. 163 e 645 cod. proc. civ.”

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, ancorché
investita specificamente della censura relativa alla piena
riconoscibilità fin dall’atto di opposizione della qualità
del legittimato passivo, ha omesso di effettuare
specificamente tale preliminare verifica limitandosi a
dedurre genericamente e senza alcun riferimento ad un atto
(introduttivo o successivo) del procedimento, la mancata
indicazione della qualità di rappresentante del soggetto
identificato come legittimato passivo.
Al riguardo ritiene il Collegio che non sia necessario
approfondire l’indagine adombrata nel ricorso sulla
peculiarità del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo con riferimento all’individuazione delle parti
in senso sostanziale o formale, essendo sufficiente
5

sottolineare

che

risulta

incontestata

la

notifica

tempestiva dell’atto di opposizione al soggetto che ha
esercitato il potere di richiedere ed ottenere il decreto
ingiuntivo, risultando titolare di una legittimazione

piena, quale quella di qualsiasi rappresentante munito di
procura.
Ne consegue che da parte degli opponenti è stato
correttamente individuato, nel soggetto che ha esercitato
il diritto di credito, il titolare della legittimazione a
ricevere nel termine perentorio richiesto dalla legge
l’atto di opposizione.
L’omessa indicazione della qualità di rappresentante è del
i
:
.

tutto irrilevante alla luce della pienezza dei poteri
rappresentativi della s.p.a. Intesa Bci Gestione Crediti
(attualmente Intesa gestione crediti s.p.a), mai messi in
dubbio nel giudizio.
Peraltro, nel corso del giudizio non è contestato che sia
stata integrata la dedotta omissione, con conseguente piena
sanatoria della dedotta irregolarità.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con
rinvio della sentenza impugnata perché, premessa la
validità ed efficacia della notifica dell’atto di
opposizione alla s.p.a. Intesa BCI Gestione Crediti

6

(attualmente

Intesa Gestione Crediti s.p.a.), esamini il

merito della proposta opposizione.
P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese del presente procedimento alla Corte
d’Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del l ottobre 2015
Il Presidente

La Corte,

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