Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22115 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14404/2010 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE DELLE PROVINCE 11, presso lo studio dell’avvocato

D’URGOLO Filippo, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ITRI, in persona del suo Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato

TRANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MEO

Alessandro giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3948/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15/07/09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato D’Urgolo Filippo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata la seguente relazione: “1. Il Tribunale di Latina rigettò la domanda proposta dai genitori della minore M.V., divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, nei confronti del Comune di Itri tendente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio, avvenuto il (OMISSIS) alle ore 8,30 presso il marciapiedi antistante l’Edificio (OMISSIS), allorquando la minore era caduta a causa di un interstizio esistente tra i vari elementi della pavimentazione, riportando lesioni personali guaribili in giorni 15.

La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza depositata il 12-10-2009.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la soccombente M.V..

Resiste con controricorso il Comune di Itri.

2. – Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

La Corte di appello di Roma, qualificata la fattispecie nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha ritenuto che non vi era la prova che l’interstizio della pavimentazione antistante il plesso scolastico fosse derivato da degrado della strada o da altra causa;

che l’esame della documentazione fotografica chiariva come la pavimentazione del tipo a lastroni avesse fisiologicamente interstizi e non fosse affatto interessata da lavorazioni in corso e neppure effettuate di recente; che nessun testimone aveva assistito alla caduta per cui neppure vi era la prova del luogo effettivo della pavimentazione stradale ove ebbe ad inciampare la minore nè, pertanto, della diretta e necessaria correlazione tra bene in custodia ed evento lesivo.

Con i motivi di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – artt. 115 e 116 c.p.c. – omessa insufficiente motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, e violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. – omessa insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo la ricorrente la Corte di Appello aveva ignorato relazione dei Vigili Urbani del Comune di Itri e le dichiarazioni del teste G.E. e tale omissione aveva inciso negativamente sulla ricostruzione del fatto e sulla individuazione delle norme giuridiche applicabili.

Inoltre esisteva un nesso eziologico fra la caduta e lo stato della pavimentazione per cui, essendo la responsabilità ex art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva, andava riconosciuta la responsabilità del Comune di Itri.

I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di omessa motivazione la ricorrente richiede a questa Corte un riesame dei merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento de giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie – deposizioni testimoniali – materiale fotografico – relazioni – ritenendo che l’attrice, cui incombeva l’onere ex art. 2051 c.c., non avesse fornito la prova dell’esistenza del nesso eziologico fra il bene e l’evento.

Sul punto la Corte ha affermato che non vi era alcun testimone che aveva assistito alla caduta per cui non vi era neanche la prova del luogo effettivo dove la minore era inciampata.

Della linea argomentativa così sviluppata la ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito:

il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate relazioni scritte. La ricorrente ha presentato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere rigettato rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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