Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22115 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13892/2015 proposto da:

R.N.I., in proprio e nella qualità di erede di

Re.Ru.Pa.An., elettivamente domiciliata in Roma, viale G.

Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato Marchesi Marcello, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Poggio delle Ginestre, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

Ardea n. 27, presso lo studio dell’avvocato Mechelli Giovanni (c/o

Studio Pomponi), che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2462/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2018 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Nel corso del 2001, Patricia Re.Ru.e.Ni.Ru. hanno chiesto al Tribunale di Civitavecchia (sezione distaccata di Bracciano) di accertare che il Consorzio Poggio delle Ginestre, di cui erano consorziate, aveva il “fine e l’obbligo di cedere al Comune di Trevignano Romano le opere di urbanizzazione primaria, realizzati sui fondi compresi nella lottizzazione e a spese dei consorziati”; e di accertare, altresì, che il Consorzio si era nel concreto reso inadempiente a tale obbligo, con conseguente condanna del medesimo a risarcire i danni così causati alle attrici.

Il Consorzio ha resistito, sottolineando in particolare che, nella riunione del 12 novembre 2000, l’assemblea dei consorziati aveva respinto la proposta di acquisto delle opere formulata dal Comune, ritenendola insoddisfacente e che, durante la medesima riunione, l’assemblea aveva pure deciso di prorogare la durata del Consorzio di ulteriori dieci anni.

Il Tribunale ha respinto le domande attoree, con sentenza che è stata poi integralmente confermata dalla pronuncia della Corte romana, qui impugnata. In proposito, i giudici del merito hanno tra l’altro rilevato che le signore R., “chiedendo fosse acclarata e dichiarata la responsabilità del consorzio per non avere ottemperato (ovvero di non essersi, per il tramite dei propri organi esecutivi, adoperato per adempiere) all’obbligo di trasferire al Comune di Trevignano Romano le opere di urbanizzazione…, hanno tentato di superare il contenuto della discussione sviluppatasi nell’assemblea predetta e della delibera di proroga del termine”; e hanno ritenuto che, semmai, la “domanda di condanna del consorzio, conseguente all’affermazione del suo inadempimento all’obbligo di cedere”, avrebbe dovuto “passare per l’impugnativa assembleare del 12 novembre 2000″.

2.- Contro la richiamata pronuncia della Corte romana, ricorre R.N. in proprio e nella veste di erede della madre, promuovendo due motivi di cassazione.

Resiste il Consorzio Poggio delle Ginestre, che ha depositato apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno anche depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

3.- Nella memoria depositata dalla ricorrente si trova formulata, inter alia, pure un'”istanza di trattazione in pubblica udienza”.

Il Collegio non ritiene di secondare tale istanza, non ravvisando nel caso in esame la sussistenza “della particolare rilevanza della questione di diritto”, che è richiesta dalla norma dell’art. 375 c.p.c.. Del resto, la stessa istanza formulata dalla ricorrente non fa cenno di ragioni che vengano a suffragare la propria richiesta.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 1137 c.p.c., artt. 36 c.c. e segg., art. 23 c.c., in merito alla domanda di accertamento e in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3″. Nel merito, lo stesso propone un contenuto articolato in due distinti segmenti.

Il primo dei quali denunzia, in sostanza, un’omessa pronuncia relativa al punto dell'”accertamento dell’obbligo contrattuale” del consorzio “di cedere le opere di urbanizzazione”. La sentenza impugnata – rileva la ricorrente – si è occupata solo della delibera di proroga. Ma la “proroga di un termine di durata è un “atto neutro””, inidoneo a “modificare il contenuto dei contratti associativi” e degli obblighi che ne derivano, i quali a loro volta “possono essere adempiuti ben prima della scadenza del termine”.

L’altro segmento del motivo consiste nell’affermazione che “i giudici del merito hanno, implicitamente, non avendola mai menzionata, applicato la norma dell’art. 1137 c.c.”, che regola l’impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio. Per contro, “trattandosi di una deliberazione avente a oggetto la proroga della scadenza del consorzio, andando così a incidere sul profilo associativo e organizzativo, si deve soggiacere all’applicazione della diversa disciplina di cui all’art. 36 c.c. e segg. e in via analogica all’art. 23 c.c.”.

5.- Il primo motivo di ricorso è infondato, in entrambe le parti in cui risulta articolato.

6.- Non può essere condiviso – va osservato prima di tutto l’assunto della ricorrente relativo all’irrilevanza della proroga del termine rispetto alla consistenza dell’obbligo di cedere le opere al Comune.

Per constatarlo, basta in effetti richiamare la norma dell’art. 1231 c.c., là dove riscontra che l’apposizione di un nuovo termine all’adempimento importa modifica (non novativa) dell’obbligazione. Non può essere dubbio, del resto, che la proroga del termine per l’adempimento venga a conformare in modo diverso l’esattezza dell’esecuzione della prestazione, che è richiesta dalla norma dell’art. 1218 c.c..

Se è vera, poi, l’affermazione della ricorrente, per cui gli obblighi di cui alla cessione “possono essere adempiuti prima della scadenza del termine”, la stessa, peraltro, si manifesta del tutto irrilevante per il caso di specie: prima della scadenza del termine finale non v’è, per sè, inadempimento.

Nè avrebbe senso discorrere in astratto o in termini di principio, come pare invece pretendere la ricorrente, dell’eventuale sussistenza di un obbligo di cedere in quanto tale. Chè una simile ipotesi prende in considerazione una figura incompleta di obbligo e si manifesta, in quanto tale, inapprezzabile.

7.- Ciò posto, va ancora osservato che la sentenza della Corte romana ha in realtà affrontato il tema della presenza dell’obbligo consortile di cedere le opere di urbanizzazione: rilevandone la sussistenza nei termini dati dalla clausola dell’art. 7 dello statuto sulla durata del consorzio, così come modificata dalla Delib. Assembleare del novembre 2000.

Sembra d’altro canto cadere in equivoco la ricorrente, là dove afferma che, “secondo il giudice di appello, le azioni tese ad accertare l’obbligo assunto dinanzi ai consorziati” doveva “passare attraverso l’impugnativa della delibera assembleare”. In realtà, la sentenza impugnata ha riferito la necessità dell’impugnativa solo al punto dell’assunto inadempimento del Consorzio (cfr. il passo riferito sopra, nel n. 1). D’altro canto, posta la proroga deliberata dall’assemblea, solo il riscontro di ipotetici vizi della relativa delibera – per l’appunto da far valere a mezzo impugnativa di questa avrebbe potuto portare al riconoscimento di tale inadempimento.

8.- L’altra parte del motivo di ricorso – per cui la sentenza avrebbe erroneamente applicato, per implicito, la norma dell’art. 1137 c.c. – non si confronta con l’oggetto della decisione emessa dalla Corte romana. Che è, propriamente, quanto appena richiamato nel corpo del precedente paragrafo (n. 7).

La Corte, dunque, non ha per nulla affrontato il tema del termine dell’impugnativa, nè ha implicitamente rilevato – come le invece imputa la ricorrente – l'”inutile decorso” dello stesso. Nè aveva ragioni per affrontare un simile tema, visto che l’attuale ricorrente non aveva proposto nessuna impugnativa della delibera.

9.1.- Il secondo motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in merito alla seconda domanda, di accertamento dell’inadempimento, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ed omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Nel merito, il motivo sostiene che la sentenza ha “tralasciato completamente le risultanze dell’istruttoria di primo grado, da cui risultava in forma palmare la prova della seconda domanda formulata dalle attrici: l’inadempimento dell’ente di gestione in relazione agli obblighi assunti”.

9.2.- Il rigetto del primo motivo di ricorso determina – in specie, per le ragioni esposte nel precedente n. 7 – l’assorbimento del secondo motivo.

10.- In conclusione, il ricorso va respinto, essendo infondato il primo motivo e il secondo assorbito dal rigetto del primo.

Le spese sono liquidate secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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