Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22115 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/08/2021), n.22115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13415-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura a margine

del controricorso, dall’Avv. MAURIZIO LEO, presso il cui studio è

elett.te dom.to in ROMA, alla P.ZZA SS APOSTOLI, n. 66;

– controricorrente / ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6186/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/4/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

OSSERVATO

che:

la COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, il provvedimento con cui, nel corso del 2007, l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla sua cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS;

che il ricorso fu parzialmente accolto, con sentenza 86/5/12;

che tale decisione fu appellata, separatamente ed in via principale, tanto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto dalla COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, previa riunione dei gravami, con sentenza n. 6186/2014, depositata il 26.11.2014, li rigettò entrambi, anzitutto confermando – per quanto in questa sede ancora interesse – l’insussistenza dei requisiti per l’iscrizione della COMUNITA’ nella suddetta anagrafe, relativamente all’attività di istruzione svolta; quindi, avuto riguardo all’attività ulteriore di assistenza sociale e socio-sanitaria, per la quale i requisiti erano stati, al contrario, ritenuti sussistenti, chiarendo come l’impugnazione dell’AGENZIA fondasse “su elementi di prova (peraltro decisamente contestati da controparte anche nel merito) che l’Ufficio non ha precedentemente offerto al contraddittorio ed al giudizio di primo grado” (cfr. p. 8, cpv.), con conseguente violazione del divieto di nova in appello;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, la COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO; deposita altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto il proprio gravame fondato su “argomenti nuovi”, basati su “su elementi di prova (peraltro decisamente contestati da controparte anche nel merito) che l’Ufficio non ha precedentemente offerto al contraddittorio ed al giudizio di primo grado”, laddove, al contrario, (a) la circostanza dell’insussistenza della contabilità separata aveva rappresentato oggetto di discussione innanzi alla C.T.P. e, conseguentemente, (b) la produzione, in grado di appello, del p.v.c. del 6 novembre 2012 (donde la stessa risulterebbe “chiaramente” – cfr. ricorso, p. 7, terzo cpv.), non poteva che intendersi alla stregua di un “mero supporto probatorio delle difese e considerazioni” (cfr. ricorso, p. 8, terzultimo cpv.) già svolte in prime cure;

che il motivo è inammissibile;

che noto essendo che, nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ove provino un’argomentazione difensiva già espressa in prime cure (cfr. Cass., Sez. 5, 25.5.2009, n. 12022, Rv. 608356-01), osserva il Collegio come, dalla piana lettura della sentenza impugnata (cfr. pp. 7, ult. cpv. e 8, prime due righe), emerga chiaramente che la questione della non corretta tenuta di “contabilità separata” (cui il p.v.c. del 6.11.2012 si riferirebbe) era stata pacificamente (a) oggetto di eccezione da parte dell’Ufficio e successivi (b) discussione tra le parti, nonché (c) esame ad opera della C.T.P., tanto da portare la C.T.R. ad individuare nella mancanza (non già di difese al riguardo quanto, al contrario) di “adeguate controdeduzioni critiche” da parte dell’Ufficio (cfr. sentenza impugnata, p. 8) la ragione dell’accoglimento, in primo grado, del ricorso della COMUNITA’ in parte qua;

che, tuttavia – con ciò dovendosi accogliere l’eccezione sollevata al riguardo dalla difesa della COMUNITA’ EBRAICA alle pp. 13-15 del controricorso – il motivo si manifesta inammissibile sotto il profilo del difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), per non avere la difesa dell’AGENZIA trascritto il contenuto del p.v.c. de quo agitur, quantomeno nei suoi passi salienti, precludendo così alla Corte di verificarne la rilevanza rispetto alle argomentazioni difensive svolte dall’AGENZIA DELLE ENTRATE in relazione alla tematica della contabilità separata (arg. da Cass., Sez. 2, 13.7.2017, n. 17399, Rv. 644852-01, sia pure relativa al testo dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012);

che, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), e della L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 8, per avere la C.T.R. erroneamente escluso che essa contribuente, relativamente all’attività di istruzione svolta per gli studenti di religione ebraica, avesse i requisiti per essere iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS;

che il motivo è – sia pure con l’emendata motivazione che segue – infondato;

che in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, questa Corte ha chiarito che il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) – a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari” dev’essere interpretato: a) nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse (Cass., Sez. U, 9.10.2008, n. 24883, Rv. 604575-01); b) restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad agevolazioni, da riferire ad individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale, mirando la norma a colmare una situazione deteriore in cui si trovi una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati (Cass., Sez. 5, 26.6.2020, n. 12804, Rv. 658042-01; Cass., Sez. 5, 18.9.2015, n. 18396, Rv. 636521-01). In particolare, “la nozione di “svantaggio”, inserita nella norma, individua, dunque, categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (Circolare del 26/06/1998 n. 168), la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti” (così Cass., Sez. 5, 6.8.2020, n. 16756, in motivazione, sub p. 2.4);

che dal tenore della norma e dalla ratio solidaristica ad essa sottesa, nonché in applicazione del principio di stretta interpretazione delle previsioni che concedono esenzioni fiscali, lo “svantaggio” che la disposizione legislativa tende a colmare incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della ONLUS consiste nella obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti;

che, dunque, alla luce dei criteri interpretativi che precedono, rileva il Collegio che, indipendentemente dal numero – più o meno ristretto – di soggetti cui l’attività di istruzione della COMUNITA’ è rivolta, deve in ogni caso escludersi una posizione di “svantaggio rilevante” di costoro, connessa alla necessità di fruire di un “adeguato insegnamento” della religione ebraica (esigenza che invece, è addotta dalla ricorrente incidentale a sostengo della propria censura, come traspare chiaramente dalla lettura della p. 34 del ricorso ove, ai fini dell’autosufficienza del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è trascritto il passaggio della p. 3 dell’atto di appello che a tale specifica circostanza fa riferimento); Ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale debbano essere rigettati, con la conferma sia pure con l’emendata motivazione che precede – della sentenza impugnata e la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in virtù della reciproca soccombenza delle parti.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA