Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22114 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18544/2015 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA

35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARANCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DI GASPARE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE TORTORETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA FILIPPI DE SANTIS giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, emessa il 15/12/2014 e depositata il

09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 17/2/15, depositata il 9 gennaio 2015, non notificata, la CTR dell’Abruzzo ha respinto l’appello proposto dal sig. P.B. nei confronti del Comune di Tortoreto, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Teramo, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno (OMISSIS) per area qualificata fabbricabile, della quale viceversa il contribuente adduceva la natura pertinenziale – su di essa essendo stato realizzato campo da tennis completo di recinzione, impianto elettrico ed idrico, nonchè gabbionata a contenimento della scarpata – a servizio dell’unità immobiliare destinata a propria abitazione.

Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla non edificabilità della ex particella (OMISSIS) intestata al contribuente, in quanto qualificata ente urbano, e motivazione illogica e contraddittoria sul punto.

Assume che il fatto che l’area in oggetto fosse a tutti gli effetti già edificata emergeva da visura, allegata alla concessione per l’edificazione del campo da tennis n. 106 del 1981, dalla quale era dato rilevare che la qualifica della stessa come “ente urbano” risultava in catasto sin dal (OMISSIS), lamentando che il relativo esame è stato totalmente omesso dalla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che per l’attribuzione del carattere pertinenziale dell’area costituita dall’ex particella (OMISSIS) fosse necessaria l’iscrizione in catasto con graffatura all’unità immobiliare a servizio della quale è posta.

Infine, con il terzo motivo, il contribuente lamenta omesso esame di fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’illegittima tassazione della particella n. (OMISSIS) per mq 1500 in luogo della minor superficie di mq 1310 ed omessa e/o insufficiente motivazione sul punto.

I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati.

Va premesso che l’esclusione della natura pertinenziale dell’area costituita dall’ex particella (OMISSIS) è stata affermata dalla sentenza in questa sede impugnata in virtù di un duplice ordine di argomentazioni: l’iscrizione della stessa in catasto senza che ne risultasse la necessaria graffatura all’unità immobiliare al servizio della quale, secondo il contribuente, essa era posta; l’accertamento, in punto di fatto, dell’insussistenza dei presupposti oggettivi di cui all’art. 817 c.c., avendo escluso la CTR che nella realizzazione di un impianto idraulico e di un impianto elettrico per l’utilizzazione del campo da tennis e della gabbionata di contenimento della scarpata fossero ravvisabili quelle opere visibili e permanenti, non rimovibili ad libitum, atte a sterilizzare definitivamente lo ius edificandi dell’area fabbricabile, secondo i principi esposti dalla giurisprudenza richiamata di questa Corte (Cass. sez. 5, 30 novembre 2009, n. 25127).

Detto accertamento di fatto risulta in questa sede non sindacabile alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, essendo il frutto di c.d. doppia conforme, avendo tanto il giudice di primo grado quanto il giudice d’appello escluso in fatto la sussistenza della destinazione durevole dell’area rappresentata dall’ex particella (OMISSIS), per l’anno oggetto di accertamento, al servizio dell’unità immobiliare dell’odierno ricorrente.

Ne consegue che resta precluso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione di quanto disposto dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile anche alle sentenze rese in grado d’appello dalle Commissioni tributarie regionali, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054).

Da ciò deriva che venga meno l’interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

La censura, infatti, per quanto in astratto fondata, atteso che l’affermazione della necessità della graffatura ai fini della sussistenza del vincolo di pertinenzialità si pone in contrasto con i principi affermati in materia da questa Corte (tra le altre si vedano Cass. sez. 65, ord. 26 gennaio 2016, n. 1390; Cass. sez. 6-5, ord. 18 novembre 2014, n. 24496), a fronte dell’intangibilità dell’accertamento, con il quale, in fatto, il giudice di merito ha disconosciuto la qualificazione come pertinenziale dell’area in oggetto, è insuscettibile di arrecare al ricorrente utilità concreta, risolvendosi in mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflesso sulla decisione adottata; donde l’inammissibilità del motivo in esame (cfr., quanto all’interesse all’impugnazione sotteso al motivo di violazione di norme di diritto, Cass. sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. sez. 1, 19 maggio 2006, n. 11844).

Quanto al terzo motivo, valgono considerazioni analoghe a quelle già esposte nell’esame del primo, relativamente all’inammissibilità della censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo la sentenza impugnata fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione resa in primo grado dalla CTP di Teramo.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 1400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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