Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22114 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 22114 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 3865-2012 proposto da:
DE

SENA

EMANUELE

(c.f.

DSNMNL58P27C927R),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. SANTA
COSTANZA 27, presso l’avvocato

ELISABETTA

MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO AVVEDUTO,

Data pubblicazione: 29/10/2015

giusta procura speciale per Notaio dott. LEONARDO
2015

CABIBBO di SCICLI – Rep.n. 1157 del 18/9/2015;
– ricorrente –

1552

contro

DI CARA GIUSEPPE, DI CARA SALVATORE, MELI VINCENZO;

intimati

‘l

avverso la sentenza n. 1529/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;

MARINI, con delega, che ha chiesto raccoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ELISABETTA

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2011, la Corte
d’appello di Catania ha confermato le sentenze,
parziale e definitiva, pronunciate dal Tribunale di
Ragusa, con le quali, riuniti i due giudizi, erano
stati revocati i decreti ingiuntivi, emessi su istanza

professionale, asseritamente dovutogli per la
predisposizione di progetti esecutivi di serre.
Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto
ancora rileva, che non vi fosse prova del conferimento
dell’incarico anche per i progetti esecutivi, oltre
che per quello di massima; che il giudice di primo
grado legittimamente avesse compensato parzialmente le
spese per un quinto, ponendole a carico dell’opposto
per il residuo, posto che egli aveva dato sostanziale
causa al giudizio in ragione di una pretesa assai
superiore al dovuto; che il motivo di appello, volto a
contestare la validità dell’offerta reale eseguita dai
convenuti, fosse privo di specificità ai sensi
dell’art. 342 c.p.c.
Avverso questa sentenza propone ricorso il
soccombente, affidato a due motivi. Non svolgono
difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la
violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in quanto
l’onere delle spese deve seguire la soccombenza, ed
egli era stato vittorioso in quanto l’opposizione era
stata parzialmente accolta.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e la
falsa applicazione degli art. 1208 ss. c.c., perché
non ne sussistevano i presupposti in fatto, atteso
R.G. 3865/2012

3

11 cons.

di Emanuele De Sena e volti al pagamento del compenso

che l’obbligazione non era certa e liquida e che non
gli era stato notificato il processo verbale di
deposito con invito a ritirare le somme depositate.
2. – I primo motivo è infondato.
alip-~

principio costante (cfr. Cass. 6 ottobre

2011, n. 20457), quanto alla compensazione delle spese
ex

art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile

ratione temporis,

anteriore a quello introdotto dalla 1.

28 dicembre 2005 n. 263),

cuno.
. _
.
cjkt , ,“
pttalttt il sindacato della

suprema corte è limitato ad accertare che non risulti
violato

il

principio secondo il quale le spese non

possono essere poste a carico della parte vittoriosa,
esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le
spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste
ragioni.
A ciò si aggiunga (e

multis,

Cass. 17 maggio

2012, n. 7763) che, ai sensi dell’art. 92, 2° coma,
c.p.c., pure nel testo applicabile ratione temporis prima
della modifica predetta, la scelta di compensare le spese
processuali è riservata al prudente e motivato,
apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione
può essere censurata in sede di legittimità quando siano
illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base
della motivazione,’ e tali da inficiare, per inconsistenza
o erroneità, il processo decisionale (nella specie, la
suprema corte, in applicazione dell’enunciato principio,
ha confermato la statuizione di compensazione delle spese
processuali adottata dal giudice di merito in relazione
all’intransigenza dimostrata dalle parti rispetto ad una
somma molto modesta, così ponendo in rilievo come, in
R.G. 3865/2012

4

11

processuali

considerazione della causale e dell’importo in oggetto,
la risoluzione della controversia sarebbe potuta e dovuta
avvenire bonariamente, ove le parti avessero dimostrato
la volontà di definire la lite anziché irrigidirsi sulle
rispettive posizioni).
Nella specie,

la corte d’appello ha fatto

giustificata la compensazione, operata in primo grado per
una piccola parte e lasciando la maggior parte proprio
sul creditore istante, per la notevole sproporzione tra
quanto preteso per il progetto esecutivo risultato mai
eseguito (L. 22.229.113) e quanto dovuto per il progetto
di massima (L. 2.457.000).
3. – Il secondo motivo è inammissibile, in quanto
non coglie la ratio decidendi della impugnata decisione,
la quale ha ritenuto privo di specificità il motivo in
esame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.:

ratio in alcun modo

contrastata dal motivo in discorso.
4. – In definitiva, il ricorso va respinto. Nulla
sulle spese, non svolgendo difese gli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 30 settembre 2015.

applicazione di tale principio, laddove ha ritenuto

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