Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22114 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14051 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro

tempore e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domiciliano;

– ricorrente –

contro

Consorzio volontario per la custodia dei beni rustici ed urbani, in

persona del legale appresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sede di Foggia, sezione 27, depositata in

data 31 marzo 2009, n. 69/27/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In seguito all’omessa presentazione della dichiarazione Iva da parte del Consorzio l’Ufficio accertava per gli anni dal 1995 al 1998 l’imposta dovuta, irrogando sanzioni ed interessi. Le pretese erano contrastate dal Consorzio in base alla considerazione che, essendo esso costituito ai sensi dell’art. 133 del T.U.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 1931 e titolare di licenza del Prefetto per prestare opere di vigilanza e custodia sulle proprietà mobiliari e immobiliari dei consorziati, era fuori dal campo di applicazione dell’Iva e, in conseguenza, non era tenuto all’osservanza degli obblighi di contabilità, fatturazione e dichiarazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, dopo averli riuniti e quella regionale respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile l’esenzione dall’iva prevista per la prestazione di servizi di vigilanza dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 26, come modificato dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv., con modificazioni, con L. n. 53 del 1982.

Contro questa sentenza propongono ricorso Agenzia e Ministero per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile là dove è proposto dal Ministero, estraneo al giudizio.

2.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’Agenzia sul piano della motivazione (secondo motivo) censura la sentenza, là dove non ha considerato che le guardie giurate addette alla vigilanza non erano lavoratori autonomi, ma dipendenti del Consorzio e, in diritto, (primo motivo) lamenta che l’esenzione dall’Iva concerne le sole prestazioni di vigilanza rese dalle guardie giurate che operino come lavoratori autonomi.

2.1.- La complessiva censura è fondata, alla luce dell’orientamento di questa Corte (vedi Cass. 15 aprile 2015, n. 7593), in base al quale le prestazioni effettuate dai consorzi in favore dei propri associati costituiscono operazioni imponibili ai fini dell’iva, anche laddove rientrino nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ente, allorchè siano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico che eccede i costi di diretta imputazione, essendo determinato in funzione delle maggiori o diverse prestazioni a cui dà diritto; ciò vale anche relativamente ai servizi di vigilanza sui beni degli associati, resi, in virtù di specifica autorizzazione prefettizia, tramite guardie giurate, atteso che l’esenzione dall’iva per l’attività di vigilanza è limitata alle sole prestazioni rese dalle guardie giurate quali lavoratori autonomi.

E ciò è in armonia col principio più generale fissato dalle sezioni unite, secondo cui la società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro (Cass., sez. un., 14 giugno 2016, n. 14190).

La motivazione della sentenza impugnata è lacunosa, in quanto si limita a riferire che “…il consorzio si avvale per la custodia degli immobili dei propri associati…”, senza qualificare il rapporto intercorrente con le guardie giurate, che, secondo gli elementi riportati in ricorso, può prestarsi ad essere qualificato come di lavoro dipendente.

Il che ridonda in erroneità della statuizione in diritto, che riconosce l’esenzione prescindendo di fatto dalla valutazione concernente la ricognizione, in rapporto alla fattispecie concreta, della sussistenza della fattispecie di esenzione.

3.- Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame della fattispecie alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso quanto al Ministero, lo accoglie nel resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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