Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22114 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11488/14, proposto da:

R.P. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., in liquidazione, in

persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, al c.so

V. Emanuele II n. 18, presso gli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca

Lisa Napolitano dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SADA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in

Roma, alla via Bersone n. 91, presso l’avv. G. Petruzziello,

rappres. e difesa dall’avv. Antonio Mannetta, con procura speciale a

margine del controricorso;

C.O.A.V. – CITTA’ OSPEDALIERA di AVELLINO – s.c. a r.l., in persona

del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Tacito

n. 10, presso l’avv. Roberto Santucci che la rappres. e difende, con

procura speciale a margine del controricorso;

L.S. s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappres.

p.t., rappres. e difesa dagli avv.ti Salvatore Monticelli e Lorenzo

De Sanctis, elett.te domic. presso quest’ultimo, in Roma, alla p.zza

Digione n. 1, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 254/2014 emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 22.1.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio dell’8 maggio 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La R.P. Costruzioni Generali s.p.a. propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal giudice unico del Tribunale di Napoli, eccependo che: a seguito di regolare gara indetta dalla C.O.A.V. s.c. a r.l. – concessionaria del comune di Avellino – l’associazione temporanea d’impresa tra la stessa opponente – quale mandante – e la L.S. s.p.a., quale mandataria, si rese affidataria dei lavori per la realizzazione della città ospedaliera di Avellino; la R.P. Costruzioni Generali s.p.a. assunse a suo carico la fornitura e posa d’opera dei serramenti in alluminio, che affidò in subappalto alla Sada s.r.l.; l’art. 5 del contratto di subappalto subordinava il pagamento dei corrispettivi all’avvenuto accreditamento delle corrispondenti somme da parte della concessionaria; la stretta connessione tra i pagamenti era altresì rafforzata dalla previsione degli interessi per ritardato pagamento con le stesse modalità previste tra la concessionaria e l’A.T.I. appaltatrice; il suddetto art. 5 escludeva l’imputabilità del mancato pagamento e del ritardo non dipendente dalla R.P. Costruzioni Generali s.p.a.; quest’ultima, avendo solo l’obbligo di trasmissione dei pagamenti incassati dalla concessionaria, aveva adempiuto adoperandosi per sollecitare il pagamento delle somme dovute; in ogni caso, la società opponente non era tenuta a corrispondere le somme richieste dalla Sada s.r.l. atteso che sulla base del mandato stipulato con la L.S. s.p.a., a quest’ultima, quale mandataria, era demandato, nell’ambito della gestione dell’appalto, il compito di riscuotere i pagamenti da devolvere alla mandante.

Si costituirono la Sada s.r.l., nonchè la L.S. s.p.a. e la C.O.A.V. s.c. a r.l., terze chiamate in causa dalla società opponente.

Il Tribunale rigettò l’opposizione e le domande di rivalsa formulate dall’opponente nei confronti delle chiamate in causa.

La R.P. Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto appello; si sono costituiti la Sada s.r.l., la L.S. s.p.a. e la C.O.A.V. s.c. a r.l.

La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo che: l’art. 5 del contratto di subfornitura (secondo cui la liquidazione delle fatture emesse dalla Sada s.r.l. era condizionata al previo accredito delle somme corrispondenti da parte della concessionaria Fiat) era nullo in quanto in contrasto con la norma imperativa di cui alla L. n. 192 del 1998, poichè il contratto di subfornitura esprimeva una condizione di dipendenza economica e di inferiorità negoziale della Sada s.r.l. tale da giustificare l’applicazione della L. n. 192 del 1998; tale contratto di subfornitura non presentava alcun nesso con il contratto principale di appalto (tra la C.O.A.V. s.c. a r.l. e l’A.T.I.) o situazione di dipendenza con lo stesso, non essendo ciò desumibile dal citato art. 5 (nella parte in cui subordinava i pagamenti a favore della Sada s.r.l. a quelli eseguiti a favore della committente, trattandosi di una pattuizione che esprime una dipendenza di carattere economica tra i due negozi, ferma la loro autonomia); le domanda di rivalsa nei confronti della C.O.A.V. s.c. a r.l. e della L.S. s.p.a. non erano fondate.

La R.P. Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato con memoria. Si sono costituite la L.S. s.p.a., la C.O.A.V. s.c. a r.l. e la Sada s.r.l. con controricorso; quest’ultime hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso sono stati denunziati il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 192 del 1998 e degli artt. 1362 c.c. e ss., e di omesso esame circa fatto decisivo discusso tra le parti, criticando la pronuncia impugnata nelle parti in cui la Corte d’appello aveva qualificato il contratto tra la R.P. Costruzioni Generali s.p.a. e la Sada s.r.l. come subfornitura e non appalto, escludendo il collegamento negoziale tra i due contratti.

Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che il contratto del 7.8.2000 era un subappalto derivato dall’appalto principale come desumibile dalle clausole contrattuali e dalla volontà negoziale sottesa e che, in particolare, era la Sada s.r.l. che possedeva le conoscenze tecnologiche che la rendevano in grado di soddisfare la richiesta dell’impresa concessionaria, non sussistendo dunque una condizione di dipendenza tecnologica ed economica della stessa società.

Con il secondo motivo del ricorso sono stati denunziati i vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 13, del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 95, comma 6 e 7, art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e art. 156, c.p.c., e di omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti, lamentando il rigetto della domanda di rivalsa proposta con l’atto di chiamata in causa della mandataria L.S. s.p.a.

Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che: la Corte territoriale non aveva tenuto conto della natura giuridica dell’A.T.I. che non è soggetto autonomo; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare la volontà di chiamare in causa la L.S. s.p.a. quale mandataria dell’A.T.I. e come tale responsabile dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato; la causa del mancato pagamento delle prestazioni affidate alla società ricorrente era da attribuire esclusivamente alla responsabilità della mandataria.

Il Pubblico Ministero ha depositato relazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è inammissibile. In particolare, la relativa critica verte sull’erronea qualificazione del contratto tra la società ricorrente e la Sada s.r.l. quale subfornitura – e non quale subappalto – in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dalla Sada s.r.l. (art. 4 del contratto del 7.8.2000) circa la fornitura dei serramenti, in base alle sue capacità organizzative, tecnologiche e finanziarie che escluderebbero la dipendenza tecnologica ed economica sottesa alla subfornitura, e dell’art. 5 del medesimo contratto che subordina il pagamento delle fatture all’accreditamento delle corrispondenti somme da parte della concessionaria.

Ora, il motivo è diretto al riesame dei fatti di causa non essendo censurata la corretta applicazione di un criterio legale ermeneutico; in sostanza, la ricorrente tende a contestare che il contratto del 7.8.2000 sia qualificabile come subfornitura, adducendo una propria interpretazione delle norme negoziali che ha contrapposto a quella adottata dal giudice d’appello. Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri legali ermeneutici nel qualificare il contratto del 7.8.2000 quale subfornitura, argomentando che: tale contratto non esprime alcuna condizione di dipendenza economica o di inferiorità negoziale tra la società ricorrente e la Sada s.r.l. tale da giustificare l’applicazione dei principi di cui alla legge n.192/98, come desumibile dal fatto che la Sada s.r.l. si era impegnata a fornire serramenti di diverse tipologie secondo le esigenze, prescrizioni e caratteristiche tecniche indicate dalla committente. Dalle norme contrattuali la Corte ha dedotto che la stessa Sada s.r.l. aveva dovuto adeguare le proprie attrezzature ed organizzazione alle esigenze della R.P. Costruzioni Generali s.p.a., ciò che esprime, appunto, il vincolo di dipendenza tecnologica ed economica contemplato dalla L. n. 192 del 1998.

Inoltre, l’inammissibilità riguarda anche la parte del motivo concernente la critica ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto nel ricorso non è stato indicato quale sarebbe il fatto decisivo oggetto dell’omesso esame, discusso tra le parti, avendo invece la ricorrente fatto un generico riferimento alla mancanza di prova in ordine alla questione della condizione di dipendenza tecnologica ed economica della Sada s.r.l.

Il secondo motivo è infondato non ricorrendo i presupposti del collegamento negoziale tra il contratto d’appalto, stipulato dalla concessionaria con l’A.T.I., e il contratto di subfornitura tra la R.P. Costruzioni Generali s.p.a. e la Sada s.r.l., nè di rapporti di garanzia tra la ricorrente e le società chiamate in causa. In particolare, non è fondata la tesi della responsabilità della mandataria L.S. s.p.a. per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato, posto che la clausola dell’art. 5 (circa la subordinazione dei pagamenti eseguiti dalla ricorrente agli accreditamenti da parte della concessionaria) è irrilevante e non opponibile alla Sada s.r.l., anche alla luce dello stesso art. 5, comma 7 secondo cui l’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto e considerata la condotta della società mandataria che ha coltivato le azioni nei confronti della C.o.a.v. s.c. a r.l., come evidenziato dalla Corte d’appello.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5700,00 a favore della L.S. s.p.a., e di Euro 7200,00 a favore di ciascuna delle altre due parti contro ricorrenti, oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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