Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22113 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16317/19 proposto da:

-) K.L., elettivamente domiciliato a Porto Adige n. 113,

presso l’avvocato Lara Petracci che lo difende in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 4.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.L., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato e sottoposto a trattamenti degradanti, a causa del fatto che aveva provocato per colpa un incendio che distrusse la causa dei suoi vicini.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 6.2.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 4.12.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto “non possono ritenersi sussistenti” circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.L. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha formulato giudizio di inattendibilità del suo racconto. Sostiene che, con tale giudizio, la Corte d’appello avrebbe violato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte.

1.2. Nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale.

Infatti D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; abbia presentato la domanda di protezione il prima possibile; appaia nel complesso credibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito soltanto come debba pervenirsi alla decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti (ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 13206 del 30.6.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 11965 del 19.6.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 7523 del 25.3.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 16465 del 19.6.2019).

Ne consegue che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione nonostante non fossero soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dalla norma suddetta, oppure rigettandola nonostante tutti i suddetti requisiti fossero soddisfatti (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Corollario di quanto precede è che colui il quale intenda censurare, in sede di legittimità, la valutazione con cui il giudice di merito ha reputato inattendibile (od attendibile) il richiedente asilo o protezione, non può che prospettare il solo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Non è invece prospettabile in sede di legittimità, come vizio cassatorio, la mera insufficienza di motivazione o l’astratta possibilità d’una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni del richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; nello stesso senso, ex permultis e per citare solo le più recenti in ordine di tempo, Sez. 1, Ordinanza n. 20288 del 25.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20121 del 24.9.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 20074 del 24.9.2020).

1.3. Nel caso di specie il ricorrente assume che il giudice il quale non creda al racconto d’un richiedente asilo, senza avere previamente compiuto gli accertamenti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, violi per ciò solo la legge: tesi insostenibile, dal momento che, per quanto detto, il giudice il quale non creda al racconto d’un richiedente asilo potrebbe, al massimo, incorrere nel vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, se trascuri di considerare una o più delle circostanze di fatto elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 3340/19, cit.).

Il motivo è dunque inammissibile sia perchè, essendovi stata una doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, la denuncia dell’omesso esame di fatti decisivi nella presente sede è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c.; sia perchè in ogni caso il ricorrente, lungi dal dolersi del mancato accertamento di fatti, sottopone a critica (pp. 9-10 del ricorso) non il metodo seguito dalla Corte d’appello per giudicare l’attendibilità del richiedente, ma il giudizio stesso di inattendibilità, e dunque un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Deduce la violazione, da parte del giudice di merito, del dovere di cooperazione istruttoria, ed in particolare di avere attinto da informazioni attendibili ed aggiornate la situazione sociopolitica ed economica del Gambia.

2.1. Il motivo è infondato.

La ritenuta inattendibilità del richiedente esonerava la Corte d’appello dal dovere di ulteriori approfondimenti istruttori officiosi con riferimento alla domanda di asilo ed a quella di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Per quanto attiene, poi, al rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (rispetto alla quale l’inattendibilità del richiedente asilo non avrebbe esonerato il giudice dall’accertamento officioso della sussistenza di una situazione di conflitto armato) non vi è impugnazione.

In ogni caso la Corte d’appello ha citato gran copia di fonti, tutte attendibili ed aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione della insussistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (pp. 9-10 della sentenza impugnata).

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il capo di sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione umanitaria.

Lamenta che tale domanda è stata rigettata con una motivazione solo apparente e stereotipata, che rende nulla la sentenza.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo stabilito che una nullità della sentenza per vizio motivazionale può consistere solo “nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie: la Corte d’appello ha infatti rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo aver ritenuto inattendibile il richiedente, rilevando la “insussistenza nel caso in esame di specifiche situazioni soggettive legate una condizione di particolare vulnerabilità”.

Si tratta di una motivazione chiara e limpida, e niente affatto apparente.

Del resto la vulnerabilità soggettiva costituisce un presupposto di fatto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: e quando il giudice di merito ritiene indimostrato il fatto costitutivo della pretesa, nessun altro onere motivazionale ha, se non quello, per l’appunto, di dichiarare non provato il suddetto fatto.

4. Col quarto motivo il ricorrente impugna, sotto altro profilo, il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che tale decisione è erronea perchè la Corte d’appello:

-) ha omesso di valutare la situazione personale in cui si trova il ricorrente;

-) ha omesso di valutare la situazione del paese di origine;

-) ha trascurato di acquisire informazioni attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza;

-) ha trascurato di comparare la situazione raggiunta dal richiedente asilo in Italia, con quella del paese di origine.

4.1. Tutte le censure suddette sono inammissibili.

Esse, infatti, consistono nella denuncia di omesso esame d’altrettanti fatti ritenuti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Ma poichè nel caso di specie nei gradi di merito vi è stata una doppia pronuncia conforme, le suddette censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..

Non sarà superfluo aggiungere che il ricorrente, con motivazione questa sì – stereotipata, si duole del rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari lamentando la violazione dei propri “diritti inviolabili”, senza mai, nemmeno nel ricorso per cassazione, spendere una sola parola per indicare in cosa consisterebbe la sua situazione di vulnerabilità, nè quale o quali dei suoi diritti fondamentali verrebbero violati in caso di rimpatrio.

E va da sè che la “situazione di vulnerabilità” rilevante a tal fine non può essere ravvisata nella racconto posto a fondamento della sua domanda, giudicato dalla Corte d’appello inattendibile, nè nella sola circostanza di provenire da un determinato paese, dal momento che la protezione umanitaria è una misura che può fondarsi solo su circostanze personali e peculiari, e non sulla generica condizione del paese di provenienza.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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