Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22113 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12137/14, proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI CAV. LAV. R.C. & C. s.p.a., in

persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via

G. Mercalli n. 13, presso l’avv. Arturo Cancrini, dal quale è

rappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di S. BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del legale rappres.

p.t., in forza di determina del responsabile del servizio Opere

Pubbliche, n. 620 del 6.6.2014, elett.te domic. in Roma, alla via

del Vignola n. 5, presso l’avv. L. Ranuzzi, rappres. e difesa

dall’avv. Marina Di Concetto, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/2013 emessa dalla Corte d’appello di

Ancona, depositata il 15.10.2013;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio dell’8 maggio 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’impresa Costruzioni Cav. Lav. R.C. & C. convenne innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il comune di S. Benedetto del Tronto per la relativa condanna al pagamento di somme relative ad un contratto d’appalto stipulato il 6.12.89 per la realizzazione di una strada di collegamento di una zona artigianale-industriale con una strada statale. In particolare, l’attrice esponeva di aver iscritto varie riserve in occasione dell’emissione dei s.a.l. riguardanti maggiori oneri e danni subiti per diversi impedimenti all’esecuzione dei lavori e per la protrazione dei relativi tempi contrattuali causati dalla sospensione per l’approvazione della prima perizia di variante che aveva contemplato opere non previste nell’originario progetto. Pertanto, l’impresa aveva firmato con riserva lo stato finale dei lavori; a seguito del certificato di collaudo, fu iscritta ulteriore riserva denunciando l’illegittimità della penale applicata per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, causato invece dall’indisponibilità di aree sulle quali eseguire i lavori (come le interferenze degli impianti Enel).

Il comune convenuto si costituì, resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettò la domanda. Proposto appello da parte della società, la Corte d’appello di Ancona lo ha respinto.

Al riguardo, la Corte, confermando la motivazione del Tribunale, ha ritenuto che: non ricorreva un’ipotesi di ritardata consegna dei lavori; in applicazione dell’art. 103, n. 35 del capitolato speciale dell’appalto, era fondata l’eccezione del comune; non era applicabile l’art. 1229 c.c.; l’appaltatrice aveva apportato rilevanti modifiche al progetto redatto dal comune; era applicabile il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, nel senso che non era stato provato che il comune convenuto fosse stato a conoscenza che la necessità della variante era necessitata da un vizio originario del progetto; la penale era stata applicata correttamente in conformità del capitolato speciale; l’attrice non aveva dimostrato i danni allegati (gli esborsi e i mancati guadagni); non erano dovuti gli interessi per ritardato pagamento dei s.a.l.; non era stato dimostrato l’esatto adempimento dell’impresa, a fronte dell’eccezione sollevata dal comune.

L’Impresa Costruzioni Cav. Lav. R.C. & C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato con memoria. Si è costituito il comune di S. Benedetto con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione degli artt. 1229 e 1218 c.c., del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 7 e ss. (con riguardo alla riserva n. 1), avendo la Corte d’appello erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1229 c.c. in quanto l’art. 103, par. 35, del capitolato speciale contemplava un esonero da responsabilità e non un onere per la società appaltante di verificare la situazione dei luoghi interessati dall’esecuzione dell’opera pubblica.

Con il secondo del ricorso è stata denunziata: la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè la Corte d’appello aveva affermato che la soluzione delle interferenze costituirebbe onere assunto dall’impresa, avendo essa apportato modifiche al progetto redatto dal comune; l’illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha assunto che la clausola di cui all’art. 103 del capitolato speciale aveva comportato un accollo da parte dell’impresa delle responsabilità ex art. 1218 c.c., in ordine alla soluzione delle interferenze che gravavano invece sull’ente committente.

Con il terzo del ricorso è stata dedotta violazione degli artt. 112,342,346,115 e 116 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e in tema di disponibilità e valutazione delle prove (con riguardo alla riserva n. 2), avendo la Corte d’appello ritenuta tardiva la doglianza che ascriveva la causale della variante di perizia a lacune originarie del progetto redatto dal comune, trattandosi invece di motivo di gravame sviluppato nell’atto d’appello.

Con il quarto motivo è stata denunziata la violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, e degli artt. 2697,1218,1176 e 1375 c.c., criticando l’applicazione del suddetto art. 30 in quanto la sospensione dei lavori era illegittima anche se riferita alla necessità di coordinare le opere con il progetto Anas, trattandosi di factum principis causato da colpa del committente per non aver tenuto conto di tale necessità.

Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112,342,346,115 e 116 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, e degli artt. 2697 e 1218 c.c. (riguardo alla riserva n. 4), lamentando che la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di disapplicazione della penale disposta dal comune in ragione del ritardo nell’esecuzione dei lavori. Al riguardo, la ricorrente ha rinviato al primo motivo data la connessione con lo stesso.

Con il sesto motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione (riguardo alla riserva n. 3), criticando la pronuncia del giudice d’appello che non aveva riconosciuto gli interessi per il tardivo pagamento dei s.a.l., del saldo dei lavori e dell’importo dovuto per la revisione dei prezzi, per il periodo anteriore alla comunicazione delle irregolarità contributive.

Il ricorso è infondato.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poichè tra loro connessi, non hanno pregio. Anzitutto, va rilevato che l’art. 103 del capitolato speciale non contempla un esonero di responsabilità, bensì un onere a carico dell’impresa di chiedere preventivi per i lavori occorrenti per eliminare le interferenze e di prestare assistenza tecnica ed operativa, con l’espressa previsione che gli eventuali ritardi non avrebbero legittimato richieste di proroghe o indennizzi e compenso di sorta.

In particolare, la pronuncia impugnata non ha violato le norme richiamate e, segnatamente, l’art. 1229 c.c., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che non sussisteva erroneità o incompletezza della progettazione dei lavori, da imputare all’ente committente, in quanto l’impresa ricorrente aveva apportato rilevanti modifiche al progetto redatto dal comune di S. Benedetto del Tronto, dichiarando di aver preso conoscenza dei luoghi ove dovevano eseguirsi i lavori e di tutte le circostanze, generali e particolari, idonee ad influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali sull’esecuzione dell’opera. Al riguardo, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell’impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell’esecuzione dell’opera si inserisce nell’ambito delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 1 (che, per la sua natura normativa, non è consentito considerare di stile), del quale riproduce sostanzialmente il contenuto mediante una specifica clausola contrattuale: questa, dunque, traducendosi in un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possano influire sull’esecuzione dell’opera e comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dell’appaltatore dovere cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità -, non può a maggior ragione essere considerata superflua, come è peculiare delle clausole di stile, per cui, essa pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un’alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (Cass. n. 3932/2008; n. 13734/2003; nn. 11469 e 5820/1996; n. 10074/15). Nel caso concreto, pertanto, tenuto conto di quanto esposto, non può dirsi che l’art. 103 del capitolato speciale configuri una clausola esonerativa dalla responsabilità contrattuale.

Inoltre, il secondo motivo è inammissibile nella parte relativa al vizio di motivazione poichè la critica espressa non è pertinente al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis (denunziando illogicità e contraddittorietà della motivazione).

Il terzo motivo è infondato. Invero, la Corte d’appello non ha pronunciato in maniera difforme dalla domanda, nè ha valutato erroneamente gli elementi di prova acquisiti, avendo espressamente affermato che la difesa dell’impresa non aveva contestato nell’atto d’appello che la perizia di variante fosse stata resa necessaria da un concorrente progetto dell’Anas che interferiva con l’opera appaltata, rilevando anzi che, in tal caso, sarebbe stato onere dello stesso comune richiedere al terzo responsabile il ristoro dei maggiori costi.

Il quarto motivo è da ritenere assorbito in quanto presuppone l’accoglimento del motivo precedente.

Il quinto motivo è parimenti da ritenere assorbito, poichè presuppone l’accoglimento del primo motivo.

Il sesto motivo è infondato in ordine alla critica di violazione di legge, poichè ai fini dell’esclusione degli interessi è irrilevante la data di comunicazione delle irregolarità contributive, non essendo quest’ultime state contestate; il motivo è invece inammissibile relativamente al vizio di motivazione poichè la relativa critica non è pertinente al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 13.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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