Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22113 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23445-2018 proposto da:

A.E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 3861/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 10 luglio 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di A.E.S., nativo della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, e reputando sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal primo dinanzi alla Commissione Territoriale di Novara per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ritenne che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, A.E.S. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive al tribunale torinese di avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante la espressa, corrispondente istanza del ricorrente.

1.1. Il secondo motivo prospetta “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. t), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non avere quel tribunale valutato le fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria.

2. La prima di tali doglianze è manifestamente fondata, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

2.2. Il tribunale torinese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

3. Ha, pertanto, accolto il suddetto motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, statuendo, altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e ne dichiara assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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