Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22113 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/08/2021), n.22113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5211-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

T.S., (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. GIANCARLO OLIVIERI,

unitamente al quale è dom.to ope legis presso la CANCELLERIA della

CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/7/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/4/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a T.S., quale coobbligato in solido con l’associazione sportiva dilettantistica (OMISSIS), una cartella di pagamento per riprese IVA, IRPEF, addizionale regionale sanzioni ed interessi relativamente all’anno di imposta 2004; che T.S. impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno che, con sentenza 281/5/09, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, innanzi alla C.T.R. delle Marche che, con sentenza n. 161/7/13, depositata il 30/12/2013, rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – la cartella impugnata carente di motivazione e, in ogni caso, non provata la concreta attività svolta dal contribuente “in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente” (cfr. p. 1, ultime due righe della motivazione della sentenza impugnata);

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Si è costituito, con controricorso, T.S.;

Considerato che, con l’unico motivo, l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e dell’art. 38 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto, da un lato, illegittima la cartella di pagamento impugnata – non preceduta dalla notifica di alcun atto impositivo – per difetto di motivazione e, dall’altro, non provata la ricorrenza degli estremi per affermare la responsabilità solidale del T. rispetto all’associazione sportiva della quale lo stesso era legale rappresentante;

che il motivo, in entrambe le sotto-censure in cui si articola, è fondato;

che, avuto riguardo alle doglianze svolte con riferimento al presunto difetto di motivazione dell’atto impugnato (riprodotto in formato grafico alla p. 6 del ricorso, ai fini dell’autosufficienza del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la cartella di pagamento emessa come nella specie – all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (cfr. Cass., Sez. 5, 27/07/2016, n. 15564, Rv. 640655-01): ed infatti, sovrapponendosi – in tal caso – la cartella direttamente alla dichiarazione, non sussiste alcun vulnus dei diritti del contribuente, poiché gli elementi conoscitivi utilizzati dall’ufficio sono già noti a quest’ultimo, per avervi egli stesso dato causa presentando la dichiarazione.

che, a ben vedere, tali principi risultano essere stati puntualmente rispettati, nella specie, dall’Ufficio, considerando che (1) alla voce “causale”, contenuta in calce alla cartella impugnata, sono riportate le indicazioni “liq. modello IVA” e “modello 770 semplificato”, e (2) alla voce “in qualità di”, sul margine destro della medesima cartella, è riportata la dizione “responsabile in solido del contribuente associazione sportiva dilettantistica (OMISSIS)”: dunque, elementi idonei – ad avviso del Collegio – a consentire al T. di individuare i presupposti originanti le riprese operate nei propri confronti e, in ultima analisi, a fare ritenere rispetto l’obbligo di motivazione (sia pure affievolito, per quanto già esposto supra) dell’atto impugnato;

che, quanto alla doglianza relativa alla ritenuta mancanza di prova circa la concreta attività svolta dal T. in nome e nell’interesse della (OMISSIS) (cfr. ultimo e penultimo cpv. della motivazione), noto essendo che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, cionondimeno va osservato che, per quanto attiene ai debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma – come nella specie – derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto (Le., l’omesso versamento dell’IVA autoliquidata, delle ritenute IRPEF e dell’addizionale regionale), il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura è chiamato a risponderne solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto (Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25650, Rv. 650749-02; Cass., Sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747, Rv. 657319 – 01);

che la C.T.R., nell’escludere la responsabilità solidale del T. per i debiti d’imposta della (OMISSIS), per difettare la prova della concreta attività negoziale svolta in nome e nell’interesse di quest’ultima, ha – all’evidenza disatteso tali principi, laddove i giudici di appello avrebbero dovuto piuttosto verificare e valutare, in relazione alla natura dei crediti sottesi alla ripresa condotta dall’Ufficio, il diverso profilo della ricorrenza o meno, in capo al T., della direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo oggetto di accertamento, per effetto del ruolo dallo stesso rivestito all’interno dell’a.s.d.;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto, con cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA