Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22112 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 22112 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 26820-2009 proposto da:
MA.TRA.IM. S.P.A. (c.f. 00239210925), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso
l’avvocato CARLO CARBONE, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 29/10/2015

difende, giusta procura a margine del ricorso;

2015

ricorrente

contro

1406

COMUNE DI CAGLIARI;
– intimato –

Nonché da:

1

COMUNE DI CAGLIARI (p.i. 00147990923), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso l’avvocato VIVIANA
CALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GENZIANA FARCI, giusta procura a margine del

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MA.TRA.IM. S.P.A. (c.f. 00239210925), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso
l’avvocato CARLO CARBONE, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso
al ricorso incidentale;

controricorrente al ricorso

incidentale

avverso la sentenza n. 308/2009 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 18/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO

controricorso e ricorso incidentale;

PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CARBONE che ha

r

chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e rigetto
dell’incidentale;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato LESTI, con delega, che si
riporta agli atti;

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale,
inammissibilità del motivo terzo dell’incidentale,
rigetto nel resto.

v

1)

3

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento delle domande
proposte dalla società Matraim, ha dichiarato risolto per
inadempimento del Comune di Cagliari il contratto di
appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di
fondazioni

del

Palazzo civico

consolidamento delle

comunale, per mancata consegna effettiva dei lavori, poiché
l’area di cantiere era occupata da un’altra impresa, e ha
condannato il medesimo Comune al risarcimento dei danni
nella complessiva misura di e 63.099,58, oltre interessi.
In sede di gravame, per quanto ancora interessa, il Comune
di Cagliari ha dedotto l’inapplicabilità della norma del
codice civile sulla risoluzione del contratto per
inadempimento (art. 1453), dovendo applicarsi la norma
speciale di cui all’art. 10 del d.P.R. 16 luglio 1962 n.
1063, che attribuiva all’appaltatore solo la facoltà di
chiedere di recedere dal contratto con potere di decisione
in capo all’amministrazione; inoltre ha dedotto la non
debenza del risarcimento per le voci di danno riconosciute
dal

Tribunale

in

relazione

alle

spese

sostenute

dall’appaltatore per gli studi geologici, alle spese
generali e fisse e alle polizze fideiussorie, nonché
l’erroneità della decorrenza degli interessi legali.
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 18.9.2009, ha
ritenuto fondato e accolto unicamente il motivo di gravame
4

IIII. .1.1.111~111~

RIR .

concernente gli interessi e, di conseguenza, ha condannato
– la società alla restituzione. Ha rigettato invece gli altri
motivi di gravame, giudicando il Comune di Cagliari
gravemente inadempiente all’obbligo di consegna effettiva
dei lavori (circostanza che aveva impedito all’appaltatore

capitolato generale in caso

di

di adempiere le proprie obbligazioni) e inapplicabile il
inadempimento

dell’amministrazione; inoltre, ad avviso della Corte
d’appello, il primo giudice correttamente aveva determinato
il danno in relazione ai costi sostenuti per le polizze
fideiussorie, alle spese per gli studi geologici, alle
spese generali e a quelle fisse per l’organizzazione
dell’impresa, nonché al mancato guadagno.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione

la Matraim con tre motivi, cui ha resistito il Comune di
Cagliari che ha proposto ricorso incidentale, resistito
dalla società, affidato a tre motivi. Le parti hanno
presentato memorie.
Motivi della decisione
L’esame del primo motivo del ricorso incidentale del Comune
di Cagliari precede logicamente l’esame di quello
principale. Esso denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 10, ottavo comma, d.P.R. n. 1063
del 1962 (richiamato dal capitolato speciale d’appalto),
1206, 1453, 1454 e 1455 c.c., per avere la Corte d’appello

5

-

applicato la normativa di diritto privato, ignorando la
norma speciale e derogatoria di cui all’art. 10 del
capitolato generale di appalto, il cui ottavo coma,
applicabile nei casi di consegna inidonea e tardiva,
prevede unicamente la facoltà dell’appaltatore di chiedere

di recedere dal contratto e stabilisce in modo puntuale
anche l’entità dei compensi dovutigli in caso di rigetto
dell’istanza di recesso.
Il suddetto motivo è fondato.
Negli

appalti

pubblici

la

“consegna

dei

lavori”

all’appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della
realizzazione dell’opera, si configura come un obbligo
della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente
disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è fonte
di responsabilità contrattuale, in quanto il dovere di
collaborazione dell’Amministrazione non perde la sua natura
contrattuale solo perché derivante dalla legge, la quale,
al contrario, è una delle fonti di integrazione del
contratto (art.1374 c.c.). Tale inadempimento, tuttavia,
non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il
rapporto a norma degli art. 1453 e 1454 c.c., né di
avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola
“facoltà” di presentare istanza di recesso dal contratto,
per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre

6

ad un congruo prolungamento del termine originariamente
convenuto (v. artt. 10, co. 8, d.P.R. n. 1963 del 1962;
129, co. 8, d.P.R. n. 554 del 1999 e, attualmente, 153, co.
8, e 157, co. l, d.P.R. n. 207 del 2010). Il riconoscimento
di un diritto al risarcimento del danno può venire in

considerazione solo se l’appaltatore abbia preventivamente
esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti
presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il
contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione
appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato
il recesso, la costituzione in mora del committente e
l’iscrizione di riserva a verbale (v. Cass. n. 4780/2012,

n. 7069 e 21484/2004, n. 11329/1997).
Questa Corte ha precisato che si deve escludere una
differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il
ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna
parziale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione
il citato art. 10, co. 8, del d.P.R. del 1962, secondo cui
l’appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal
contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori
oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire
nel rapporto con la sola esclusione della sua
0 ,

responsabilità per leventuale conseguente ritardo nel
completamento dell’opera (v. Cass. n. 2983/2013, n.
6198/2005).

7

e

A questi principi la Corte d’appello non si è conformata,

.

avendo dichiarato risolto il contratto per inadempimento
del Comune e condannato quest’ultimo al risarcimento del
danno, senza verificare se l’appaltatore avesse chiesto di
recedere dal contratto, attivando il meccanismo previsto

dalla legge in caso di tardiva, mancata o incompleta
consegna dei lavori.
Sono assorbiti sia gli altri motivi del ricorso
incidentale, riguardanti la valutazione dell’inadempimento
addebitato al Comune e la quantificazione del danno, sia il
ricorso principale, riguardante la quantificazione delle
voci accessorie sul credito riconosciuto dai giudici di
merito all’appaltatore.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in
relazione al primo motivo che è accolto del ricorso
incidentale, con assorbimento di tutti gli altri motivi del
medesimo ricorso e di quello principale. La Corte d’appello
di Cagliari, in diversa composizione, dovrà riesaminare la
causa nel merito, attenendosi ai principi enunciati, e
provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale,
assorbiti gli altri motivi e il ricorso principale; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
e,
e
o

8

rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 10.9.2015.

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