Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22111 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13585 del ruolo generale dell’anno 2010
proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
L.V., in proprio e per conto degli altri soci di s.a.s.
Studio RDL di V.L. in liquidazione, cancellata in data
31 dicembre 1998, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dall’avv. Pietro Gaeta, col quale
elettivamente si domicilia in Roma, al viale dell’Esperanto, n. 71,
presso la s.r.l. Repas Lunch Coupon;
– controricorrente –
per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 50, depositata in data 20 aprile
2009, n. 102/50/9.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a L.V., nella qualità di socia della s.a.s. Studio s.r.l., nonchè agli altri soci della società, avviso concernente l’anno d’imposta 1998, col quale ha accertato, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, maggiore materia imponibile, scaturente dalla contestazione di fatture, ritenute emesse per operazioni inesistenti, anche ai fini dell’imputazione ai soci ai fini dell’Irpef. La contribuente ha impugnato l’avviso per sè e per conto degli altri soci, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, reputando la socia priva di legittimazione a ricevere notificazione dell’avviso, in quanto la società era stata posta in liquidazione, di modo che, a suo giudizio, l’accertamento doveva essere notificato al liquidatore.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la contribuente, in proprio e nell’indicata qualità, replica con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fondato è il primo motivo di ricorso, che spiega effetto assorbente dei restanti, col quale l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 c.c., facendo leva sulla circostanza, ammessa anche in controricorso dalla contribuente, che la s.a.s. Studio RDL è stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 31 dicembre 1998, in data dunque ampiamente antecedente alla notificazione dell’avviso di accertamento, risalente al 20 luglio 2005.
1.1.- Ciò in quanto questa Corte ha già avuto occasione di stabilire (vedi, tra varie, Cass. 19 dicembre 2016, n. 26196) che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 e con decorrenza dall’1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore.
Pertanto, correttamente l’avviso di accertamento è stato notificato ai soci, ivi compresa l’odierna ricorrente, che è subentrata, con gli altri, in virtù di un fenomeno successorio, sia pure sui generis, alla società.
2.- Il motivo va quindi accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che esaminerà le ulteriori questioni sub iudice e regolerà le spese.
PQM
la Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017