Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22111 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15453/19 proposto da:

-) F.A., elettivamente domiciliato a Macerata, v. Goffredo

Mameli n. 66, presso l’avvocato Andrea Petracci che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 14.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che, avendo partecipato ad un corteo antigovernativo durante il quale vi furono dei tafferugli ed un poliziotto rimase ferito, ed essendo egli il leader del movimento politico che aveva organizzato il corteo, lasciò il Senegal per paura di essere arrestato e sottoposto a maltrattamenti.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 15.10.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 14.11.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Fall Amar con rincorso fondato su cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni fra loro strettamente connesse.

Con ambedue tali motivi il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha reputato inattendibile il racconto posto a fondamento della domanda di protezione.

Nella illustrazione dei motivi si sostiene, da un lato, avrebbe trascurato di esaminare alcuni aspetti del racconto; dall’altro che avrebbe violato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver rispettato i criteri di formulazione del giudizio di attendibilità previsti da tale norma.

1.1. Ambedue i motivi sono infondati, in quanto con motivazione niente affatto stereotipata (al contrario di quanto denunciato dal ricorrente) la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per le quali il richiedente asilo doveva ritenersi inattendibile; nè tale motivazione appare discostarsi dai precetti dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

La Corte d’appello ha infatti rilevato che il racconto del richiedente era privo di dettagli; che il ricorrente non era stato grado di riferire nulla sulla struttura organizzativa del suo movimento politico; che il ricorrente non era stato in grado di ricordare in quali mesi si svolse la manifestazione che, a suo dire, provocò la persecuzione in suo danno; che le dichiarazioni rese dal richiedente contrastavano in parte con dati oggettivi riportati dalle fonti di informazione.

Dopo aver rilevato ciò, la Corte d’appello ha concluso che sulla base dei suddetti rilievi il racconto doveva ritenersi inattendibile: il che costituisce un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede.

Nè D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, può dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Nel caso di specie, la Corte d’appello per quanto già detto ha dato esaustivo conto della ragione per la quale il racconto del richiedente doveva ritenersi inverosimile, con motivazione plausibile e coerente, nè il ricorrente indica a quale diversa valutazione la Corte d’appello sarebbe potuta pervenire, se avesse preso in esame analiticamente le altre circostanze elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Ed infatti l’inattendibilità derivante dalla genericità e dalle incongruenze rilevate dalla Corte d’appello non sarebbe venuta meno nè prendendo in esame gli sforzi compiuti dal richiedente per circostanziare la domanda; nè indagando se questi non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; nè prendendo in esame la data di presentazione della domanda di protezione.

Lo stabilire, poi, se le dichiarazioni del ricorrente potevano essere interpretate in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito è ovviamente questione di puro fatto, incensurabile in sede di legittimità.

2. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Osserva che “la situazione del Paese è diversa da quella erroneamente dipinta dalla corte anconetana”, e che nella regione di sua provenienza esiste una situazione di conflitto armato.

2.1. La censura è inammissibile perchè, nei termini in cui è formulata, non consente a questa Corte di stabilirne l’astratta rilevanza e, di conseguenza, di valutare se sussista l’interesse a proporlo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo si limita a sostenere questo il nucleo della censura – che il Giudice di merito avrebbe malamente valutato la condizione del Senegal, e sarebbe perciò giunto alla erronea conclusione che in quel Paese non sia in atto un conflitto armato.

Tuttavia, se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge.

Pertanto chi intende denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso. In mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius, per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio.

Nel caso di specie il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha immotivatamente escluso l’esistenza in Senegal d’un conflitto armato, ma non indica in alcun modo da quali fonti internazionali, attendibili ed aggiornate, dovrebbe risultare il contrario.

Da ultimo, non sarà superfluo ricordare che questa Corte ha già ripetutamente rigettato numerosi ricorsi avverso sentenze di merito le quali avevano ritenuto non sussistente in Senegal una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (ex multis, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 19883 del 22.9.2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19726 del 22.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19703 del 21.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19270 del 16.9.2020).

3. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Sostiene che la Corte d’appello è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria e non ha approfondito la effettiva situazione sociopolitica del Senegal.

3.1. Con riferimento alle domande di asilo e di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il motivo è inammissibile perchè irrilevante: ed infatti la ritenuta inattendibilità soggettiva del richiedente asilo esonerava la Corte d’appello dal dovere di cooperazione istruttoria.

Infatti il c.d. dovere “di cooperazione istruttoria” non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01). Questi principi sono già stati affermati da questa Corte, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

3.2. Con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate supra, p. 2.1.

Il ricorrente, infatti, lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte d’appello, ma non indica, nemmeno genericamente, a quali diverse conclusioni la Corte d’appello sarebbe dovuta pervenire, se avesse utilizzato fonti di informazione attendibili ed aggiornate.

4. Col quinto motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Deduce che su questo punto la sentenza d’appello sarebbe erronea perchè:

-) ha trascurato il motivo di impugnazione “inerente la provenienza del richiedente dalla Libia”;

-) ha trascurato di dare rilievo alla circostanza che l’odierno ricorrente aveva “ottenuto un contratto di lavoro”.

4.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui si articola.

Con tale motivo il ricorrente infatti, pur formalmente prospettando anche il vizio di violazione di legge, nella sostanza lamenta l’omesso esame di due circostanze di fatto, e quindi prospetta un vizio di omesso esame di fatti decisivi, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale censura è tuttavia nel caso di specie è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in quanto i due gradi di merito si sono conclusi con una doppia pronuncia conforme.

In ogni caso non sarà superfluo ricordare:

a) per quanto attiene l’omessa considerazione del transito del ricorrente attraverso la Libia, che il ricorrente non indica perchè mai tale circostanza sarebbe rilevante, posto che la Libia non è il suo paese di origine, nè dovrà farvi ritorno;

b) per quanto attiene le altre censure, che il ricorrente da un lato trascura di considerare che le vicende narrate circa la persecuzione politica sono state ritenute inattendibili dalla Corte d’appello, la quale giustamente perciò non ne ha tenuto conto nell’esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; dall’altro lato che nemmeno nel ricorso il ricorrente è in grado di indicare una sola circostanza di fatto, diversa dalla sola provenienza dal Senegal, dimostrativa di una condizione di vulnerabilità.

Il motivo, in sostanza, si traduce in un tautologico censeo quia censeo, ed è perciò inammissibile anche sotto questo profilo.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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