Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22111 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 11/09/2018), n.22111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25620/14, proposto da:

Comune di Caronia, in persona del sindaco p.t., elett.te domic. in

Roma, al viale Parioli n. 93, presso l’avv. G. Foti, rappres. e

difeso dall’avv. Paolo Starvaggi, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

LaG.A. di C. s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, alla via Nizza n. 59, presso l’avv. V.

Vitale, rappres. e difesa dall’avv. Lucio Di Salvo, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2012 emessa dal Tribunale di Mistretta il

10.10.2012, e l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Messina,

ex art. 348 bis e ter c.p.c., pubblicata in data 11.4.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 18 aprile 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.G. quale legale rappres. della LaG.A. di C. s.r.l. citò innanzi al Tribunale di Mistretta il comune di Caronia al fine di accertare l’inefficacia della risoluzione contrattuale, la regolarità e la legittimità nell’esecuzione del contratto d’appalto e di conseguire il risarcimento dei danni.

Si costituì il comune, eccependo l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale condannò il comune al risarcimento dei danni. Il comune propose appello; si costituì la LaG.A. s.r.l. La Corte di appello, con ordinanza ex art. 348ter c.p.c. dichiarò l’inammissibilità dell’appello poichè l’impugnazione non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento, argomentando: che non era stato provato il subappalto; che dalla c.t.u. era emersa la correttezza della condotta dell’impresa e l’inadempienza del committente.

Il Comune di Caronia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte affidato a sette motivi, illustrato con memoria. Resiste la LaG.A. di C. s.r.l. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1656 e 1374 c.c., nonchè erroneità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’appello principale del comune riguardo all’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto d’appalto, in ragione dell’art. 13 stesso contratto (che vietava di affidare in subappalto i lavori che ne erano oggetto), senza tener conto della confessione resa dalla società appaltatrice circa la partecipazione ai lavori di altra impresa. Con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa relativo all’inadempimento ascritto alla LaG.A. s.r.l. consistito nell’aver tagliato delle piante non rientranti in quelle previste dal contratto, anche in violazione del nulla-osta rilasciato dall’I.R.F. di Messina e dal parco dei (OMISSIS).

Con il terzo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte d’appello escluso l’inadempimento della società appaltatrice sulla base di una c.t.u. espletata in maniera non corretta, nonchè vizio di motivazione in ordine alla medesima questione.

Con il quarto motivo è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ravvisabile nella sentenza di primo grado e nell’ordinanza della Corte d’appello, circa un fatto decisivo della causa relativo all’inadempimento ascritto alla società controricorrente che non aveva rispettato le norme del’appalto in ordine al programma di taglio degli alberi indicati.

Con il quinto motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 820 c.c., in quanto il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato il comune di Caronia al risarcimento dei danni omettendo di considerare che, sulla base di un successivo atto di sottomissione, l’oggetto del contratto d’appalto comprendeva, oltre al taglio, anche l’esbosco e la vendita delle piante, attività, quest’ultime, omesse dalla società. E’ stato altresì dedotto il vizio di motivazione sulla stessa questione.

Con il sesto motivo è stata denunziata l’erroneità della sentenza della Corte d’appello nella parte riguardante le spese liquidate, poste a carico del comune, pur sussistendo i presupposti per la relativa integrate compensazione.

Con il settimo motivo è stata criticata l’ordinanza d’appello, avendo la Corte di merito omesso di esaminare le varie doglianze espresse dal comune avverso la sentenza di primo grado in ordine alla violazione del divieto di subappalto dei lavori e alla quantificazione dei danni lamentati.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile trattandosi di questione nuova, non introdotta in appello, nè parte ricorrente ha indicato il grado processuale in cui avrebbe sollevato la questione dell’asserita confessione e l’atto specifico in cui l’ha dedotta.

Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha espressamente motivato sulla questione del taglio degli alberi – che il comune asserisce essere stato illegittimo – escludendo l’inadempimento sulla base dell’esame delle risultanze processuali e della c.t.u. (peraltro, il ricorrente ha in realtà invocato una perizia espletata nel giudizio penale senza chiarire se essa sia mai stata acquisita agli atti).

Il terzo motivo è inammissibile in quanto relativo ad una mera critica alle conclusioni del giudice del merito basate sulla c.t.u.

Il motivo è comunque infondato, poichè sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno escluso l’inadempimento della società controricorrente esaminando tutti gli elementi di prova.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto diretto al mero riesame del merito dei fatti circa l’inadempimento dell’impresa appaltatrice.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile, poichè il ricorrente ha contestato la condanna al risarcimento dei danni senza indicare nè le norme violate, nè l’omesso esame di un fatto decisivo, tendendo sostanzialmente a riproporre le precedenti doglianze afferenti al merito.

Inoltre, va osservato che il vizio di motivazione, in ordine ai primi cinque motivi di ricorso, è stato dedotto genericamente e, comunque, con riguardo alla previgente formulazione del’art. 360 c.p.c., n. 5, non applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Il sesto motivo è inammissibile poichè il ricorrente non ha indicato i motivi per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese.

Infine, il settimo motivo è inammissibile perchè articolato genericamente senza indicare la critica con chiarezza. In realtà, il ricorrente ha ancora ribadito le doglianze già espresse a sostegno degli altri motivi, lamentando genericamente violazioni di legge e omesse pronunce.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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