Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22111 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/09/2019), n.22111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12823-2018 proposto da:

REAL ESTATE CIS SRL in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio

dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FILIPPO CASO’;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO BARBIERI;

– controricorrenti –

contro

STAI PREFABBRICATI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 920/2018 del

TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DR. DE AUGUSTINIS U. che conclude per

raccoglimento del ricorso e perchè sia dichiarata l’incompetenza

della Sezione specializzata del Tribunale di Brescia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio la Real Estate Cis s.r.l. e gli altri soggetti ivi partitamente enumerati al fine di ottenere la declaratoria di nullità, per violazione dell’art. 2358 c.c., di un contratto preliminare di cessione di azioni della Forum Mondadori s.p.a., oltre che dei successivi definitivi contratti stipulati tra i singoli azionisti e la fallita, con le consequenziali restituzioni.

I convenuti eccepirono, tra l’altro, l’incompetenza del giudice ordinario (o il difetto di giurisdizione) per essere la causa attratta dalla competenza arbitrale in base a clausola compromissoria apposta al contratto preliminare. Eccepirono inoltre la prescrizione delle domande ai sensi dell’art. 2949 c.c. e ne chiesero in ogni caso il rigetto.

Con sentenza non definitiva in data 23-3-2018 il tribunale di Brescia ha respinto sia l’eccezione processuale che quella di merito, e ha disposto la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.

La Real Estate Cis s.r.l., con l’adesione delle altre parti eccipienti, ha proposto ricorso per regolamento di competenza facoltativo (art. 43 c.p.c.) avverso il suddetto capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di incompetenza.

Il Fallimento di (OMISSIS) ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c.

La società Immobiliare Luca di B.R., giustappunto aderente, ha rinunciato al ricorso, con relativa accettazione da parte del Fallimento.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il tribunale di Brescia ha rigettato l’eccezione di compromesso osservando che la clausola compromissoria – secondo la quale “ogni controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà risolta con lodo arbitrale da un collegio di tre arbitri” – era contenuta nel contratto preliminare ma non era stata riprodotta nei singoli contratti definitivi di cessione. Poichè le somme chieste dal Fallimento in restituzione erano state corrisposte non in forza del preliminare, ma del definitivo, ha ritenuto di richiamare il consolidato orientamento per cui il definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti, mentre il preliminare determina soltanto l’obbligo reciproco di stipulazione del contratto. Da qui la conseguenza che il preliminare restava – nella concreta fattispecie – infine superato dal definitivo, la cui disciplina, anche se diversa da quella originariamente pattuita, configura sempre un nuovo accordo che si presume essere l’unica fonte di regolamentazione del rapporto.

In definitiva, secondo il tribunale, nel silenzio del definitivo non poteva affermarsi una presunzione di conformità rispetto a distinte pattuizioni del preliminare non riproposte.

II. – La società ricorrente censura tale complessivo argomentare con due motivi: (i) violazione degli artt. 112,808 e 808-quater c.p.c., degli artt. 1362, 1365 e 1372 c.c., per avere la sentenza erroneamente escluso che l’oggetto del giudizio rientrasse nel novero della clausola compromissoria senza vagliare l’oggetto del giudizio nella sua interezza; (ii) violazione dell’art. 808 c.p.c., degli artt. 1362 e 1372 c.c., avendo il tribunale disatteso il principio di autonomia, e di conseguente sopravvivenza, della clausola compromissoria contenuta nel preliminare, finanche ove non riprodotta nel definitivo.

III. – Il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, è manifestamente fondato.

Questa Corte, con orientamento costante, va ripetendo che, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ciò è tanto vero che a essa non si estendono – per esempio – le cause di invalidità del negozio sostanziale, che non travolgono” per trascinamento, la clausola compromissoria, restando rimesso agli arbitri anche l’accertamento della dedotta invalidità (v. Cass. n. 2011-90, Cass. n. 8376-00, Cass. n. 2529-05, Cass. n. 22608-11, Cass. n. 25024-13).

Da tempo si afferma che, costituendo la clausola compromissoria un contratto autonomo ad effetti processuali, la validità e, quindi, anche l’efficacia della clausola suddetta devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto delle cui obbligazioni si discute; donde essa clausola compromissoria, contenuta in un preliminare di vendita, sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo (v. la citata Cass. n. 22608-11 e, in eguale prospettiva, anche Cass. n. 18134-13 e Cass. n. 8868-14).

IV. – L’impugnata sentenza è dissonante dai principi richiamati, donde – considerata l’ampiezza del contenuto della clausola compromissoria sopra indicata, e considerate le domande proposte dal Fallimento (di accertamento della nullità del contratto di compravendita delle partecipazioni e di conseguente condanna di tutti i convenuti alle restituzioni) – va dichiarata la competenza arbitrale rispetto al giudizio di cui si tratta.

Le spese processuali relative al regolamento di competenza, sostenute dalla ricorrente, vanno poste a carico del soccombente Fallimento.

Sussistono i presupposti per compensare invece per intero le spese suddette tra il Fallimento medesimo e i ricorrenti che semplicemente si sono qualificati come adesivi, attesa l’inesistenza di un qualsivoglia loro concreto contributo argomentativo a sostegno del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del collegio arbitrale di cui alla clausola compromissoria indicata in motivazione, dinanzi al quale collegio arbitrale rimette le parti; condanna il Fallimento alle spese del presente regolamento sostenute dalla ricorrente Real Estate Cis s.r.l., liquidando dette spese in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; compensa le spese nel rapporto tra il Fallimento e i ricorrenti adesivi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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