Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22110 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13164 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. F.lli E. di C.V. & C., s.p.a.

Equitalia Polis, in persona del rispettivo legale rappresentante pro

tempore;

– intimate –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 33, depositata in data 25 marzo

2009, n. 67/33/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente impugnò la cartella di pagamento concernente Iva, Irap ed Irpef relative agli anni d’imposta 2000 e 2001, scaturente dal controllo automatizzato delle relative dichiarazioni, eccependone il difetto di motivazione, la nullità perchè non preceduta da provvedimento di diniego delle richieste di definizione per condono proposte, nè da comunicazione d’irregolarità, nonchè la tardività per intervenuta decadenza.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, reputando dirimente la circostanza che l’iscrizione a ruolo non fosse stata preceduta dal diniego di condono e quella regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, facendo leva sulla circostanza che il diniego in questione era stato notificato in luogo non più riferibile alla sede sociale.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Fondato è il primo motivo di ricorso, che spiega effetto assorbente del secondo (il quale concerne il dedotto vizio di motivazione sulla effettiva ricezione del provvedimento di diniego), col quale l’Agenzia si duole della violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, sostenendo che in una fattispecie, come quella in esame, in cui il contribuente non versi tutti gli importi richiesti ai fini della definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, l’omesso perfezionamento del condono operi automaticamente, senza necessità di procedere alla comunicazione del relativo diniego prima di procedere all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Ciò in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte (vedi, tra varie, Cass. 20 luglio 2016, n. 14878), in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nella L. n. 289 del 2002, art. 16, in tema di definizione delle liti pendenti), l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida, ma può procedere all’iscrizione a ruolo ed alla notificazione della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono.

2.- Il motivo va quindi accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che esaminerà le ulteriori questioni sub iudice e regolerà le spese.

PQM

 

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA