Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22110 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 11/09/2018), n.22110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21862/14, proposto da:

S.I.C.E.A. – Società Italiana Costruzioni Edili e Affini s.r.l., in

persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via

V. Canina n. 6, presso l’avv. Roberto Paviotti che la rappres. e

difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Premariacco, in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via Adige n. 43, presso l’avv. Luciano Di

Pasquale che lo rappres. e difende unitamente all’avv. Stefano

Placidi, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2014 emessa dalla Corte d’appello di

Trieste, pubblicata in data 4.2.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 18 aprile 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Udine accolse la domanda proposta dalla S.I.C.E.A. s.r.l. nei confronti del comune di Premariacco, e pronunciò la risoluzione del contratto d’appalto stipulato nel 2001 per colpa del comune, dichiarando invece improponibile la domanda di pagamento per le riserve iscritte in contabilità, per intervenuta decadenza D.M. n. 145 del 2000, ex art. 33, comma 1, e rigettando la domanda d’indebito arricchimento.

La SICEA s.r.l. propose appello; si costituì il comune, proponendo appello incidentale.

La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello principale, accogliendo parzialmente l’incidentale in ordine alle spese della c.t.u. poste a carico di entrambe le parti.

Al riguardo, la Corte territoriale, dichiarata inammissibile la domanda di nullità contrattuale, ha rilevato la tardività della domanda di risarcimento di varie voci di danno (perchè proposta in sede di precisazione delle conclusioni) e che la domanda di pagamento per le riserve iscritte in contabilità era stata proposta oltre il termine di 60 gg. dalla comunicazione di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 149, comma 3, ritenendo non condivisibile l’assunto per cui tale termine di decadenza decorreva dall’approvazione del certificato di collaudo della Giunta Municipale.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato con memoria. Si è costituito il comune con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.M. n. 145 del 2000, art. 33, comma 1, in relazione al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 149, comma 3, e al D.M. n. 145, art. 42 avendo la Corte d’appello ritenuto che il termine decadenziale di 60 gg. relativo alla domanda di pagamento delle somme iscritte a riserva, decorresse dal 27.10.05, cioè dalla data in cui la SICEA aveva avuto contezza della deliberazione della Giunta comunale di non accoglimento della proposta di accordo bonario avanzata dal RUP, e non già dall’approvazione della certificazione del collaudo quale atto idoneo ad esprimere la volontà definitiva dell’ente sulle riserve iscritte tempestivamente. Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese del giudizio e specificamente della c.t.u., ritenendo la stessa espletata nell’interesse reciproco delle parti, mentre, secondo la ricorrente, la consulenza ha dimostrato la fondatezza delle ragioni del comune.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non ha pregio. La società ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 145 del 2000, art. 33, comma 1, in relazione al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 149, comma 3, e del D.M. n. 145 del 2000, art. 32laddove si è fatto decorrere il termine di decadenza dal 27/10/05, data in cui la SICEA s.r.l. ha avuto contezza del non accoglimento della proposta di accordo bonario avanzata dal RUP e non dall’approvazione del certificato di collaudo intervenuta con la Deib. giuntale 9 ottobre 2006, comunicata alla ricorrente il 28/8/2006 (azione giudiziale introdotta con citazione del 17/10/2006).

L’interpretazione della Corte d’appello è da ritenere corretta, stante la modificazione del sistema precedente apportata dalla L. n. 109 del 1994 e dal regolamento che vede la procedura immediata sulle riserve, D.M. n. 145 del 2000, ex art. 33.

Invero, ai sensi di quest’ultima norma, recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, “l’appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 149, comma 3, o della determinazione prevista dai commi primo e secondo dell’art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi. La prima decorrenza si riferisce all’ipotesi, disciplinata dall’art. 149 cit., in cui, avendo l’appaltatore iscritto nei registri contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 31bis il responsabile del procedimento abbia promosso la procedura di accordo bonario prevista da tale disposizione, formulando una proposta di soluzione transattiva in ordine alla quale la stazione appaltante è tenuta ad assumere le proprie determinazioni entro sessanta giorni, dandone sollecita comunicazione all’appaltatore. La seconda decorrenza riguarda invece l’ipotesi, contemplata dall’art. 32 del capitolato, in cui, non sussistendo i presupposti della procedura di accordo bonario, la valutazione delle pretese dell’appaltatore abbia avuto luogo all’esito del collaudo o, su apposita istanza dell’appaltatore, dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni”(in tali termini, Cass., n. 20722/2014).

Ora, nella fattispecie, ricorre la prima ipotesi sopra indicata, atteso che la Giunta comunale si era espressa negativamente sulla proposta di accordo bonario formulata dal RUP, con determinazione da ritenere definitiva, comunicata all’appaltatore, di talchè da tale data ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 33 cit.

In tal senso, si è già espressa questa Corte, nella pronuncia del 23.3.2017 n. 7479, in senso conforme alla sentenza n. 20722/2014 sopra citata (mentre il precedente citato dal ricorrente, di cui alla sentenza 25.9.2007, n. 19917, si riferisce ad un appalto regolato dalla normativa precedente di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962), affermando che in tema di appalto di opere pubbliche, il termine di sessanta giorni, previsto dal D.M. 19 aprile, n. 145, art. 33 per l’inizio dell’azione giurisdizionale da parte dell’appaltatore, decorre dalla determinazione definitiva dell’Amministrazione in ordine alle riserve formulate e non dall’atto di collaudo, poichè solo la determinazione in questione si configura quale atto negoziale avverso il quale l’appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale) al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute.

E’ infine infondato il secondo motivo.

Al riguardo, posto che la ricorrente si duole sostanzialmente della compensazione delle spese di c.t.u., va rilevato che correttamente è stato applicato dalla Corte d’appello il principio della soccombenza reciproca, ex art. 92 c.p.c., comma 2, idoneo a sorreggere la statuizione delle spese del giudizio nel complesso, ivi comprese le spese della c.t.u. che rientrano nella globalità delle spese (in tal senso, la recente pronuncia del 31.10.2017, n. 25817), nè in ogni caso è censurabile lo specifico rilievo addotto dalla Corte d’appello, considerato che, per quanto affermato dalla stessa ricorrente, la c.t.u. si era espressa anche sulle riserve.

Il riferimento alla soccombenza reciproca, in ogni caso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio di merito.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso; le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese che liquida nella somma di Euro 5200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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