Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22110 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 310-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

T. & TI. CARGO LINE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIANNINO BETTAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/08/2015 R.G.N. 1134/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY per delega Avvocato GIANNINO

BETTAZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31 agosto 2015, ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’eccezione di decadenza biennale proposta dall’opponente, aveva annullato l’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva ingiunto alla s.r.l. T. & T.I. Cargo Line, nella sua qualità di committente, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 coobbligata per i contributi relativi al periodo luglio 2009-maggio 2010, interessi e sanzioni, dovuti da B.F. Trasporti di L.K. e C. s.a.s., per il rapporto di lavoro irregolare da tale ultima società instaurato con F.P..

2. Per la Corte di merito la citata disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, definiva l’estensione temporale dell’obbligo solidale del committente senza operare distinzione tra destinatari dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi e il carattere eccezionale dell’obbligazione secondaria del committente non consentiva un’interpretazione estensiva; l’ampliamento delle garanzie di adempimento retributivo e contributivo andava contemperato con l’interesse alla certezza dei rapporti giuridici, non adeguatamente assicurato nel caso in cui il committente fosse esposto all’azione dell’ente previdenziale fino allo spirare della prescrizione; l’estensione del termine a due anni configurava un lasso di tempo ragionevole per l’INPS, dotato di poteri ispettivi, per assumere iniziative giudiziali; in definitiva, il titolo esecutivo era stato notificato decorsi ormai due anni dalla cessazione dell’appalto.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, la s.r.l. T. & T.I. Cargo Line.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, come modificato prima dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e poi dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e dell’art. 1676 c.c., laddove si è ritenuto che il termine di decadenza si applichi anche all’INPS e non ai soli lavoratori, senza considerare che l’INPS nell’esercizio dei poteri d’ufficio non può decadere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito della L. n. 1369 del 1960, art. 4 (Cass. n. 996 del 2007).

5. Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, prima dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e poi dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e degli artt. 2964,2966 c.c. e 2967 c.c. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la decadenza, ove ritenuta sussistente, si possa evitare solo con l’introduzione di un giudizio.

6. Il primo motivo è fondato.

7. Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore.

8. Questa Corte di cassazione, nell’interpretare i concreti contenuti della fattispecie in ipotesi di domande proposte dai lavoratori, quanto all’oggetto dell’obbligazione ed al meccanismo di operatività, ha avuto modo di precisare che:

– il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, ha riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, di natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto (restando esclusa l’applicabilità del predetto regime alle somme liquidate ad esempio a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, Cass. n. 27678 del 2018);

– inoltre, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, e dalla L.n. 92 del 2012, rilevante ratione temporis nell’odierna fattispecie, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonchè dalla sua ratio, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018);

– ancora, la logica della solidarietà tra l’appaltatore ed il committente sancita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonchè il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell’appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. n. 17725 del 2017).

6. Il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati.

7. Occorre, dunque, approfondire l’interpretazione del comma 2 dell’art. 29, con riferimento alla obbligazione contributiva dell’appaltante chiamato in via di solidarietà, che nella stesura in vigore dal 1 gennaio 2007 al 9 febbraio 2012, rilevante nella presente fattispecie e precedente alle modifiche apportate dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, prevede(va) ” (…) 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.(…)”.

8. La questione controversa può riassumersi nell’alternativa tra due opzioni interpretative. Una prima, secondo la quale si tratterebbe di una peculiare obbligazione contributiva che, pur legittimando il solo Ente previdenziale alla pretesa – posto che il lavoratore non può certo ricevere i contributi – sia del tutto conformata alla speciale azione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soggetta al termine di decadenza di due anni. La seconda, ispirata a ragioni di ordine sistematico, che proprio dall’assenza, nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di espresse regole relative alla pretesa contributiva ed in considerazione della diversa natura delle due obbligazioni, induce a ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell’obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale.

8 Questa seconda opzione è preferibile per varie considerazioni.

9 In primo luogo, va considerato che l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003).

10. L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”).

11. Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.

12. Proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perchè l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.

13. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare.

14. Si deve, dunque, affermare il principio che “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”.

15. Tanto in analogia all’orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960.

16. Nel precedente contesto normativo, infatti, questa Corte di

cassazione ha avuto modo di affermare che la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 4 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), che poneva il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell’appalto per l’esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti – pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l’adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali – limitava l’ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l’efficacia dell’anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l’ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale (v., ex multis, Cass. n. 18809 del 2018; Cass. n. 6532 del 2014; Cass. n. 996 del 2007).

17. Il secondo motivo, alla luce delle superiori considerazioni, resta assorbito.

18. In definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, quanto al motivo accolto, e rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione al fine di procedere all’accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall’Inps alla luce del principio sopra indicato, nonchè per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, quanto al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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