Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2211 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 21/09/2010, dep. 31/01/2011), n.2211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, i

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

A.P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Crescenzio n. 91, nello studio dell’Avv. LUCISANO Claudio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 31/29/05, depositata in data 27 settembre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 21

settembre 2010 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso.

Fatto

1. – A.P.M. impugnava la cartella esattoriale, relativa ad IRPEF del 1994, e notificata il 26 settembre 2001, con cui veniva intimato il pagamento, con sanzioni e interessi, di quanto dovuto e non versato in base alla dichiarazione dei redditi a suo tempo regolarmente presentata.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso.

1.2 – Proponeva appello l’ufficio e, nelle more del giudizio di secondo grado, il contribuente presentava domanda di definizione della lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione alla quale l’Ufficio emanava provvedimento di diniego, contestato dal l’ A..

1.3 – La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la decisione indicata in epigrafe, affermava l’illegittimità del citato diniego.

1.4 Con ricorso tempestivamente notificato l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato a due motivi, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato. Resiste con controricorso l’ A..

Diritto

2. – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia a violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, nonchè vizio di motivazione, in relazione a all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere la Commissione tributaria regionale qualificato come atto impositivo la cartella di pagamento che, con riferimento al caso in esame, aveva natura di atto meramente liquidatorio.

2.1 – Con il secondo motivo la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, rigettato l’appello dell’Ufficio.

2.2 – Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha invero già precisato (Cass., 30 aprile 2010, n. 10588; Cass., 16 aprile 2010, n. 9140; Cass. 2 luglio 2009, n. 15548), adottando una soluzione che il Collegio pienamente condivide, che alla cartella di pagamento va negata natura di atto impositivo autonomo, direttamente impugnabile come tale, allorchè essa faccia seguito ad un avviso di accertamento.

Al contrario, quando la cartella stessa, come nel caso scrutinato, costituisca l’unico atto che consente al contribuente di mettere in discussione la debenza del tributo, l’atto deve essere qualificato, a prescindere dalla sua formale definizione, come atto di imposizione.

Nel caso in questione, risponde al vero che la cartella ha ad oggetto la liquidazione di imposte calcolate sui dati forniti dallo steso contribuente, in forza di una procedura che difetta della natura di accertamento, ma è altrettanto vero che la cartella è l’unico atto che rende nota al contribuente la pretesa fiscale.

Ne consegue che il contribuente deve necessariamente impugnarla ove intenda contestare l’ingiunzione del fisco, e che ciò può fare non solo denunziando vizi propri della cartella o della notifica della stessa, ma anche per questioni che attengono all’esercizio del diritto da parte dell’Ufficio ad esempio per violazione dei termini di decadenza) o direttamente al merito della pretesa (ad esempio, eccependo di avere già pagato o di avere errato nella dichiarazione). Ciò comporta che la cartella non preceduta da altro atto autonomamente impugnabile ha natura di per sè necessariamente impositiva, a prescindere dall’attività che documenta, con l’effetto che la controversia che su di essa sorge rientra tra quelle indicate nella citata L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), il quale significativamente riferisce la nozione di lite fiscale pendente, per il quale ammette il condono, non solo alle controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, ma anche a quelle su cui si discute di “ogni altro atto di imposizione”.

2.3 – Il secondo motivo, con il quale si prospettano questioni inerenti al rigetto dell’appello dell’Ufficio, contenuto esclusivamente nel dispositivo della decisione impugnata, è evidentemente inammissibile, avuto riguardo alla natura assorbente del rilievo inerente alla legittimità del ricorso, da parte del contribuente, alla L. n. 289 del 2002, art. 16.

3. Ricorrono giusti motivi, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato consolidato in seguito alla proposizione del ricorso, per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA