Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2211 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25735/2016 R.G. proposto da:

Q.M., rappresentata e difesa, oltre che da se stessa,

dall’Avv. Claudia Cardenà per procura in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Maria

Lucia Scappaticci al viale delle Milizie n. 38;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma presso gli

uffici della stessa alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona depositata il 26 agosto

2016 (r.g. 3002/2016).

Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone nella camera

di consiglio del 3 dicembre 2019.

Fatto

ATTESO

CHE:

L’avvocato Q.M. ha rappresentato tal A.G. quale parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale definito dal Tribunale di Ancona con sentenza del 18 novembre 2015, sentenza che ha posto a carico dell’imputato le spese di parte civile per Euro 6.000,00 con distrazione in favore dello Stato.

Avendo chiesto con successiva istanza la liquidazione di pari importo a suo favore, ed avendone ottenuta una di minore entità (Euro 1.800,00), l’avvocato Q. ha formulato opposizione, che è stata tuttavia respinta per difetto di legittimazione attiva, sull’assunto che sia onere del patrono statale chiedere la liquidazione prima, e in vista, dell’emanazione della sentenza.

L’avvocato Q. ricorre per cassazione sulla base di unico motivo, che denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 ss. per aver il giudice dell’opposizione ritenuto sussistere una causa di decadenza viceversa inesistente al tempo della chiusura del giudizio a quo.

In effetti, che il decreto di pagamento dell’onorario in favore del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio statale debba essere contestuale al provvedimento conclusivo della fase cui si riferisce la relativa istanza è stato stabilito solo dal D.P.R. n. 115 del 2012, art. 83, comma 3-bis aggiunto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 783, con effetto dal 1 gennaio 2016, quando cioè la sentenza concernente la difesa A. era stata ormai emessa.

– Questa Corte ha peraltro evidenziato come, anche laddove si applichi la novella, non sussista alcuna decadenza a carico del difensore che depositi l’istanza di liquidazione dopo l’emanazione del provvedimento conclusivo, nè alcun impedimento per il giudice nella valutazione di tale successiva istanza, avendo la nuova norma una ratio solo genericamente acceleratoria (Cass. 9 settembre 2019, n. 22448).

Insussistente nella disciplina riformata, nonostante l’introduzione di una disposizione acceleratoria, la causa di decadenza a fortiori non sussiste nella disciplina anteriore, qual è applicabile alla fattispecie, ratione temporis.

Il ricorso va accolto e l’ordinanza cassata, con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, perchè esamini il merito dell’opposizione, riguardo al quale si osserva che, nella materia civile, non opera l’equivalenza tra quanto dovuto all’erario da chi è rimasto soccombente verso la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto dallo Stato dovuto al difensore del non abbiente, giacchè tale equivalenza comporterebbe la sostanziale disapplicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 laddove è prevista la riduzione a metà del compenso pubblico al difensore (non superiore ai valori medi di tariffa), anche nella prospettiva del funzionamento complessivo del sistema del gratuito patrocinio (Cass. 11 settembre 2018, n. 22017; Cass. 3 maggio 2019, n. 11590).

Il giudice di rinvio regolerà infine le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e rinvia al Tribunale di Ancona, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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