Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2211 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22239/2015 proposto da:

LA SFERA S.N.C. DI T.P. & C., P.IVA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA BRESCIA 29, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ZACHEO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RENAUTO S.P.A, P.IVA (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, emessa

il 20/02/2015 e depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Maria Antonietta Gioffrè (delega Avvocato Francesco

Zacheo), per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi. ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “La società Renauto srl, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la società La Sfera snc di T.P. e &, chiedendo il pagamento della somma di Euro 9.554,45 quale controvalore del furgone Fiat Ducato seminuovo, affidatolo in uso gratuito e rubatole in data (OMISSIS).

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2678, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 9.554,45 oltre interessi e refusione delle spese legali. La Corte di Appello di Bari, pronunciando su appello proposto dalla società La sfera di T.P. e &, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. Secondo al Corte di Bari, la società appellante doveva rispondere della mancata consegna dell’autoveicolo perchè non aveva fornito la prova dell’adempimento dell’obbligo di diligente custodia secondo il canone del buon padre di famiglia.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società La Sfera snc & C di T.P. & C. con ricorso affidato ad un motivo. La società Renault srl ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società La Sfera snc & C di T.P. & C. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1177 c.c., in relazione all’art. 360 c.pc.., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Bari non avrebbe tenuto conto del principio espresso da questa Corte, secondo il quale: tanto nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia abbia natura accessoria e strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione principale, quanto nell’ipotesi in cui sia, invece, l’effetto tipico del contatto di custodia, la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia. Sicchè, nel caso concreto, la prova sarebbe stata quella di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire la circolazione con il veicolo da parte di terzi non autorizzati, ovvero, la prova che la circolazione sia avvenuta contro al propria volontà.

E’ pacifico che l’impossessamento del furgone in argomento sarebbe avvenuto solo compiendo. da parte di ignoti ladri, atti di violenza sul sistema di avviamento del mezzo che non poteva esser utilizzato, normalmente, in mancanza di chiavi.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui premesso che è ormai superata la risalente distinzione circa la diligenza nella custodia ove quest’ultima costituisca obbligazione principale od accessoria (Cass. 23 gennaio 1986 n. 430). Piuttosto, sia nel caso in cui l’obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l’esecuzione della prestazione principale art. 1177 c.c., – sia quando esso è l’effetto tipico del relativo contratto – art. 1766 c.c., – la diligenza richiesta all’affidatario è, comunque, quella del buon padre di famiglia (Cass. 10 dicembre 1996 n. 10986). Con l’ulteriore specificazione che siffatto tipo di diligenza comporta anche, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, che il depositario predisponga quanto necessario per prevenire fatti esterni, fra i quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa. Come afferma la dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza anche di questa Corte, il depositario non si libera dalla responsabilità ex recepto provando solo di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve anche provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, ovvero, per evitare di incorrere in colpa per il furto subito, deve provare di avere posto in essere tutte le attività protettive che l’ordinaria diligenza suggerisce. Nella piena consapevolezza che il soddisfacimento dell’interesse creditorio non è configurabile senza la produzione di uno sforzo maggiore rispetto a quello che ordinariamente comporterebbe la diligenza del buon padre di famiglia.

Ora, nel caso in esame, la Corte di appello di Bari ha rispettato questi principi, avendo accertato che la società appellante la Sfera di T.P. non aveva fornito adeguata prova dell’adempimento dell’obbligo di diligente custodia. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(….) ad avviso della Corte non può ritenersi assolto pienamente l’obbligo di diligenza del buon padre di famiglia nella custodia del bene. Basti al riguardo considerare che il veicolo era parcheggiato all’aperto, in piena visibilità da parte di chiunque interessato all’asporto. in zona industriale e presumibilmente non molto frequentata nelle ore di chiusura delle aziende, e che non risulta predisposto alcun tipo di vigilanza tesa a prevenire non imprevedibili iniziative di ignoti malviventi (…)”. Per questi motivi si propone il rigetto del ricorso”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti. In prossimità dell’udienza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare, alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. oltre spese generali ed accessori come per legge; attesta che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA