Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22109 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17601-2015 proposto da:

RISTORANTE ALBERGO 7 BELLO DI M. G & C SNC, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PALMIERI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAPOSELE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo STUDIO LEGALE

SANDULLI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

IDELMA DI MASI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1719/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, emessa il

29/09/2014 e depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Giuseppe Palmieri, per la parte ricorrente, che si

riporta al ricorso e alla memoria depositata ed insiste per

l’accoglimento;

udito l’Avvocato Idelma Di Masi, per la parte controricorrente, che

si riporta al controricorso e alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – con sentenza n. 1719/15, depositata il 19 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dalla società Ristorante Albergo “7Bello” di M. G. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Avellino, che aveva respinto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per TARSU richiesta dal Comune di Caposele, relativa all’anno (OMISSIS). Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale il Comune di Caposele resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia cumulativamente violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 112 c.p.c. art. 2697 c.c., art. 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto preclusa l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento notificata direttamente a mezzo del servizio postale dall’agente della riscossione, sulla base del rilievo che detta eccezione era stata formulata per la prima volta in grado d’appello.

Premesso che il vizio d’inesistenza della notifica della cartella è rilevabile d’ufficio, ragione per la quale sulla relativa questione dedotta dalla contribuente per la prima volta in grado d’appello la CTR avrebbe dovuto comunque pronunciare nel merito, la ricorrente insiste nel ritenere che l’agente della riscossione non sia legittimato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 alla notifica della cartella direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il motivo è manifestamente infondato quanto alla denunciata violazione di legge.

La stessa parte ricorrente mostra di essere edotta della giurisprudenza in materia di questa Corte, che ha più volte (cfr. Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass. sez. 5, 13 gennaio 2013, n. 1091; Cass. sez. 5, 15 novembre 2013, n. 25705; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 22 ottobre 2015, n. 21558; Cass. sez. 6-5, ord. 12 novembre 2015, n. 23182) affermato la legittimità della notifica della cartella di pagamento direttamente da parte dell’agente (già concessionario) della riscossione, giusta la modalità espressamente consentita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essendo, in tal caso, sufficiente per il perfezionamento della notifica che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al destinatario senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento secondo le norme del regolamento che disciplina il servizio postale (nella fattispecie, avuto riguardo al tempo della notifica, approvato con D.M. 1 ottobre 2008).

Nè parte ricorrente risulta avere offerto elementi idonei a mutare il succitato indirizzo.

Laddove invece la censura è articolata in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 essa risulta inammissibile, trattandosi di questione oggetto di motivazione in punto di diritto che, a prescindere da ogni altra considerazione, non è suscettibile di sindacato in relazione al succitato parametro normativo (cfr. Cass. sez. unite 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663).

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, eccependo la nullità della cartella perchè non preceduta da avviso di accertamento.

Il motivo presente plurimi profili d’inammissibilità. In primo luogo esso risulta formulato in termini non di denuncia dell’illegittimità della sentenza impugnata, ma dello stesso atto amministrativo impugnato. Inoltre, a fronte dell’avversa eccezione di inammissibilità per essere la questione stata proposta per la prima volta solo in sede di ricorso per cassazione, non dando atto la pronuncia impugnata della questione medesima come oggetto del thema decidendum quale delineato dinanzi al giudice tributario, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare tempo e luogo (ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado) nei quali la relativa questione risultava essere stata proposta. Non essendo stato detto onere adempiuto, il ricorso incorre nel relativo motivo in palese difetto di autosufficienza (cfr. Cass. sez. 1, 18 ottobre 2013, n. 23675).

Il terzo motivo, con il quale la società ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 e art. 68, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto la legittimità della normativa regolamentare locale in punto di maggior carico tributario dell’imposta in oggetto relativamente ai rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività alberghiere, è anch’esso manifestamente infondato, essendosi la sentenza della CTR attenuta al principio di diritto più volte affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di TARSU “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (cfr. Cass. sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5722 e successive conformi, tra le quali Cass. sez. 5, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. sez. 6-5, ord. 23 luglio 2012, n. 12859; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14758).

Neppure in tal caso parte ricorrente ha prospettato elementi nuovi atti a giustificare il mutamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.

Nell’ambito del quarto motivo la ricorrente cumula in modo invero confuso diverse censure.

Manifestamente infondata è quella di omessa motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove essa pare in effetti lamentare l’omessa pronuncia sulla sollecitata disapplicazione per illegittimità dei richiamati regolamenti comunali adottati in materia, perchè asseritamente emessi in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69.

Non solo, infatti, è agevole cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata, che richiama il principio di diritto innanzi ricordato, ma palesemente priva di fondamento risulta anche la doglianza di omessa pronuncia (in relazione alla quale il parametro normativo che si sarebbe dovuto assumere come violato era peraltro l’art. 112 c.p.c.), atteso che sul punto la decisione impugnata ha rigettato il motivo di ricorso proprio in quanto ha ritenuto legittime le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Caposele quanto alla tassa sui rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività di albergo – ristorante, quale svolta dalla ricorrente.

Incomprensibile risulta poi la dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione attuale, che – ove la censura debba intendersi riferita all’accertamento di fatto svolto dal giudice tributario – ne comporta l’inammissibilità in questa sede a norma dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile anche alle sentenze pronunciate in grado d’appello dalle Commissioni tributarie regionali, come chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054), trattandosi di c.d. doppia conforme.

Richiamato quanto innanzi esposto nell’ambito dell’esame del terzo motivo circa la manifesta infondatezza della denuncia di violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68 cui, senza sviluppare alcun ulteriore argomento, parte ricorrente aggiunge qui anche l’art. 69 citato decreto, va infine dato atto che il motivo in esame risulta inammissibile nella parte in cui la ricorrente sembra dolersi direttamente dell’illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 senza che peraltro dalla sentenza impugnata si evinca in alcun modo che la questione sia stata posta come oggetto del thema decidendum quale motivo di ricorso nell’impugnazione dell’atto dinanzi al giudice tributario.

Inammissibile, infine, deve ritenersi la censura di cui al quinto motivo, con il quale la società censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 66 nella parte in cui la decisione della CTR ha anche escluso il diritto alla riduzione dell’imposta per attività stagionale.

Posto, infatti, che la stessa ricorrente dà atto in ricorso (pag. 18) di essere in possesso della licenza annuale di pubblico esercizio, il motivo tende, pur nella formale rubrica della denuncia di violazione di legge, a sollecitare alla Corte un giudizio difforme da quello del giudice di merito circa la qualificazione della natura (in fatto) stagionale dell’attività di albergo e ristorante esercitata e quindi una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ciò che è precluso in questa sede (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5024).

Le considerazioni di cui sopra, esposte nelle relazione, sono integralmente condivise dal collegio, rilevandosi che il contenuto della memoria depositata da parte ricorrente non apporta elementi che inducano a giustificare il mutamento dell’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, di questa Corte in materia.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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